Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13097 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32360-2018 proposto da:

ITALGAS RETI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo

studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE GIROLAMO DAVIDE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3155/2018 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FUSO per delega dell’avvocato

SALVINI che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Italgas Reti s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento numero 1122/2015/1779 e 1122/2015/2829 relativi alla Tarsu per gli anni 2010 e 2011 notificati da Publiservizi S.r.l.. La commissione tributaria provinciale di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso per l’impossibilità di verificare il rispetto dei termini dettati a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, non essendo rilevabile la data di notifica degli avvisi di accertamento. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania, la quale rilevava che il timbro datario apposto sul frontespizio degli atti in contestazione non era altro che un protocollo interno della società appellante che non poteva costituire prova ai fini della notificazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a quattro motivi illustrati con memoria. Publiservizi S.r.l. non si è costituita in giudizio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, che assume valenza assorbente degli altri motivi proposti, la contribuente deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha affermato che dalla documentazione allegata agli atti di causa non si evinceva la data di notifica degli avvisi di accertamento così che non si rendeva possibile accertare la tempestività del ricorso introduttivo. Sennonchè fin dal ricorso di primo grado era stata prodotta in copia fotostatica la relata di notifica compilata in via meccanografica della stessa Publiservizi S.r.l., connessa agli avvisi di accertamento, da cui si evinceva che gli avvisi stessi erano stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data 3 novembre 2011, così come emergeva dal timbro datario apposto dalla contribuente che l’atto era stato ricevuto il 4 novembre 2011. Considerato che il ricorso era stato proposto in data 21 dicembre 2015, si doveva ritenere che esso fosse tempestivo poichè, a prescindere dalla data di effettiva ricezione da parte del destinatario, esso era stato proposto entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta spedizione a mezzo posta raccomandata da parte del mittente.

2. Osserva la Corte che il motivo è fondato, dovendosi considerare che dal documento proveniente dalla parte intimata ed annesso agli avvisi di accertamento, consistente nella copia della relata di spedizione delle raccomandate, sul cui contenuto non risultano essere state svolte contestazioni, emerge che gli avvisi stessi sono stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata il 3 novembre 2015 sicchè, considerato che il ricorso è stato proposto il 21 dicembre 2015, appaiono sussistenti concordanti elementi presuntivi che inducono a ritenere rispettato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

3. Dall’accoglimento del primo motivo deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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