Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13097 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRADECO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GAETANO KOCH 42, presso l’avvocato AMODIO VITANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PADRONE RAFFAELE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALENZANO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso

l’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORUSSO FELICE EUGENIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato R.E. PADRONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato F.E. LORUSSO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 14 febbraio 2005, rigettava le domande della s.r.l. Tra.de.co. affidataria del servizio di igiene urbana, rivolta nei confronto del comune di Valenzano che le aveva conferito l’appalto, al fine di ottenere il rimborso dell’ecotassa di cui alla L. n. 5497 del 1995, art. 3, versata a partire dal novembre 2000, nonchè la restituzione delle somme percepite a titolo di rivalsa della stessa ecotassa pagata fino a tale data; condannava detta società al pagamento in favore dell’amministrazione comunale, della somma di Euro 447.974,80.

L’impugnazione della Tra.de. co. è stata respinta dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 giugno 2007, che ha osservato:

a) soggetto destinatario dell’obbligo di pagamento del tributo è “il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo” (L. n. 549 del 1995 art. 3, comma 26); che nel caso è la società appaltatrice; b) d’altra parte il contratto di appalto prevedeva l’invariabilità del corrispettivo stabilito per tutta la durata del rapporto, ivi compresa ogni imposta presente e futura: perciò precludendo alla società l’esercizio della rivalsa.

Per la cassazione della sentenza, la soc.Tra.de.co. ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste il comune di Vaienzano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comune di Valenzano ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per avere la Tra.de.co. fatto acquiescenza alla sentenza impugnata avendo stipulato dopo di questa una transazione con essa amministrazione con cui erano stati definiti tutti i profili dell’appalto in contestazione.

L’eccezione è fondata.

Dalla documentazione prodotta dalle parti, che la Corte può esaminare essendo stata dedotta una questione processuale, risulta che il comune e la Tra.de.co. con convenzione stipulata il 18 giugno 2008, espressamente definita “atto di transazione”, in relazione alle controversie tra di esse pendenti in conseguenza del contratto di appalto per cui è causa stipulato l’8 giugno 1996, stabilirono di comporre le relative contrapposte obbligazioni, nonchè le numerose controversie instaurate, riconoscendo alla ricorrente un credito complessivo di Euro 558.540, 77 ed al comune quello di Euro 559.682, 81 per il pagamento dell’Ecotassa di cui alla sentenza impugnata; e perciò dichiarando compensati il credito ed il debito di importo sostanzialmente equivalente attribuito a ciascuna delle parti.

Non si è dunque trattato di un atto con cui la società appaltatrice si è limitata a corrispondere l’importo di Euro 447.974, 80, di cui alla decisione impugnata onde evitare la prosecuzione del procedimento esecutivo instaurato dalla controparte nei suoi confronti (Cass. 7219/2004; 11798/2003), ma di un accordo avente per oggetto una serie di rapporti giuridici intercorsi tra le parti, tra cui il pagamento dell’imposta per cui è causa, che nell’opinione di esse presentavano carattere di incertezza; e rivolto a far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro attraverso le concessioni reciproche contenute nella scrittura: sì da rientrare nell’ambito del negozio previsto dall’art. 1965 cod. civ.. Con la conseguenza che con la stipulazione di detta convenzione la Tra.de.co ha prestato acquiescenza alla sentenza impugnata; la quale ai sensi dell’art. 329 c.p.c., ricorre oltrechè nell’accettazione espressa della pronuncia da parte del soggetto titolare del diritto controverso, anche allorchè la parte compia atti assolutamente incompatibili con la volontà di valersi delle impugnazioni medesime;

ed escludeva nel caso la proponibilità del ricorso a questa Corte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improponibile il ricorso e condanna la Tra.de.co al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Valenzano in complessivi Euro 12.200, 00 di cui Euro 12.000 per onorario di difesa, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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