Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13097 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2646/2016 proposto da:

C.C., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARMINE FARACE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LEGNANO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI che lo rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2661/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi d’accertamento, con il quale il comune di Legnano, con riferimento all’anno d’imposta 2005, contestava l’omessa denuncia e l’omesso versamento ICI, in relazione all’area edificabile posseduta dai ricorrenti. Questi ultimi eccepivano la decadenza dalla potestà impositiva e l’illegittimità della pretesa, per insussistenza del presupposto oggettivo d’imposta, in quanto l’area dagli stessi posseduta sarebbe stata interessata da un vincolo d’ineficabilità assoluta.

La CTP accoglieva in parte il ricorso dei contribuenti, riducendo, ai fini dell’applicazione ICI dovuta al comune di Legnano per il 2005, il valore per metro quadro su cui calcolare l’imposta. Appellavano gli stessi contribuenti, in quanto a loro avviso nella determinazione del valore del terreno non si sarebbe tenuto conto del vincolo d’inedificabilità assoluta, ma la CTR confermava integralmente la sentenza di primo grado.

Propongono ricorso davanti a questa Corte di cassazione, i contribuenti sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre il comune ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo di censura, i contribuenti denunciano, da una parte il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dall’altra, il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata considerazione dell’inedificabilità di fatto e di diritto delle aree sottoposte a tassazione e per la consequenziale insussistenza della base imponibile su cui commisurare il tributo.

Il motivo di censura è inammissibile.

Infatti, nella specie, sussistono le preclusioni per l’impugnazione del vizio di motivazione, dovute alla “doppia confonde” (Cass. n. 5528/14) ed in ogni caso, il dedotto vizio di motivazione non rispetta i parametri del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053/14); le censure di difetto di motivazione e di violazione di legge si compendiano in una critica generica della sentenza impugnata formulata con un unico motivo, sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (Cass. ord. n. 19959/14), giacchè si affida alla Corte di Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cass. ord. n. 9470/08); vi è un evidente difetto di specificità del motivo di censura, in quanto non si comprendono le parti della sentenza effettivamente censurate e quale sia l’effettivo motivo di censura (Cass. ord. n. 187/14, 17125/07), la finalità del motivo di censura, inespressa ma evidente è la rivalutazione del merito della causa, inammissibile in questo grado (Cass. n. 25332/14), perchè di competenza esclusiva del giudice del merito (Cass. n. 25608/13, ord. n. 91714).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente a pagare a comune di Legnano, in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.200,00, oltre Euro 200,00, oltre il 15% per spese generali e oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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