Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13097 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1118-2020 proposto da:

L.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato IVANA CALCOPIETRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, SEZIONE

REGGIO CALABRIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 487/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/06/2019 R.G.N. 168/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L.S., fuggito dalla (OMISSIS) per aver subito minacce di morte da parte di un esponente del partito politico che gli aveva rubato quattro moto di cui aveva la custodia e si rifiutava di restituirgliele se non in cambio di denaro, propose ricorso al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale negatagli dalla Commissione territoriale di Crotone alla quale aveva avanzato domanda in via amministrativa.

2. Il giudice di primo grado rigettò la domanda e la Corte di appello di Reggio Calabria, investita del gravame da parte del L., ha confermato la decisione.

2.1. La Corte territoriale per quanto interessa ha ritenuto che non fossero stati provati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2 e ss. osservando che non era verosimile che il ricorrente in caso di rimpatrio corresse il rischio di subire pena di morte, torture o altri trattamenti inumani o degradanti da parte di un membro del partito (OMISSIS) ovvero dal partito stesso. Al riguardo ha evidenziato che la fuga era risultata collegata piuttosto all’impossibilità di restituire le moto che aveva in custodia ai proprietari delle stesse e che le minacce erano connesse a ragioni personali e non politiche.

2.2. Ha sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale rispetto a quelle davanti al Tribunale dove aveva dichiarato che il movente era politico in quanto collegato a attività di propaganda svolta in favore del partito avversario muovendosi a bordo di una moto di proprietà di un membro dell’altra coalizione.

2.3. Ha escluso poi che la zona (OMISSIS), da cui proveniva il richiedente, fosse afflitta da conflitto armato interno caratterizzato da apprezzabile continuità fra gruppi armati contrapposti connotati da sufficiente riconoscibilità e specificità o tra questi e lo Stato.

2.4. Del pari ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto, pur non applicabile alla fattispecie il D.L. n. 113 del 2018 convertito nella L. n. 132 del 2018, tuttavia nel caso in esame non era stata dimostrata l’esistenza di una situazione avente gli estremi dell’emergenza umanitaria.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.S. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si é costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso é denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 oltre che la nullità della sentenza per omessa pronuncia, difetto di istruttoria, falsa motivazione e travisamento dei fatti.

4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione l’attuale situazione di sicurezza della (OMISSIS) ed in particolare della zona di provenienza del ricorrente, trascurando di esercitare i poteri istruttori d’ufficio ed omettendo di pronunciare sul motivo di appello con il quale si era denunciato proprio il mancato scrutinio della situazione del paese secondo fonti aggiornate da parte del primo giudice.

5. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1 Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte di merito avrebbe rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza tener conto del fatto che i report aggiornati confermavano la situazione di elevata violenza nell'(OMISSIS) denunciata. Deduce inoltre che si sono registrate nell’area tensioni tra le comunità e che la maggior parte degli episodi erano di violenza contro i civili di tal che la zona di provenienza non poteva essere considerata sicura per il rimpatrio. Infine evidenzia da un canto che la Polizia (OMISSIS), che dai rapporti internazionali risulta gravemente inefficiente, non é in grado di offrire adeguate tutele ai cittadini. Dall’altro che l’elevato livello di corruzione del paese é testimoniato anch’esso dai Report internazionali più recenti. In estrema sintesi deduce che le carenze istruttorie denunciate viziano la sentenza nei termini esposti.

6. Con il terzo motivo di ricorso é denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 degli artt. 2 e 8 CEDU e degli artt. 2 e 10 Cost. oltre che dell’art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di merito aveva escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria nonostante la prova dell’esistenza di un pericolo per la vita e la salute in caso di rientro e, contestualmente, di un suo inserimento sociale in Italia.

7. I primi due motivi di ricorso sono fondati e devono essere accolti, restandone assorbito l’esame del terzo.

7.1. Rileva il Collegio che la Corte di merito é incorsa nella denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 oltre che la nullità della sentenza per omessa pronuncia, difetto di istruttoria, falsa motivazione e travisamento dei fatti.

7.2. Va qui ribadito che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione. Ne consegue che il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche né gli é consentito di omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte. In tale ipotesi la pronuncia può incorrere in un vizio di motivazione apparente (20/05/2020 n. 9230, 22/05/2019 n. 13897) che vizia la decisione e ne autorizza la cassazione.

7.3. Peraltro laddove come nel caso in esame si sia denunciata specificatamente la situazione di violenza generalizzata di una specifica area geografica della nazione di provenienza (l'(OMISSIS) nell’ambito del vasto stato della (OMISSIS)) indicando l’esistenza di fonti aggiornate che ne avrebbero dato conto al giudice non é consentito sottrarsi a tale dovere di approfondimento ed é tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e per poter ritenere adempiuto tale onere, il giudice é tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr. Cass. 26/04/2019 n. 11312). Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato infatti nel senso che é onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

7.4. La Corte territoriale é venuta meno alle sollecitazioni del ricorrente ed ha trascurato di indicare fonti specifiche sebbene ne fosse stata sollecitata con l’appello.

7.5. Ne consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso mentre resta assorbito l’esame del terzo motivo che ha ad oggetto la protezione umanitaria.

8. In conclusione la sentenza cassata in relazione ai motivi accolti deve essere rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

9. Stante l’esito del giudizio non sussistono ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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