Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13097 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13097 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 3866-2013 proposto da:
PONTARI FRANCESCA PNTFNC46L50H224B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato CARBONE NATALE, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 10/06/2014

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

– controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 1773/2011 della CORTE

27/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Natale Carbone che si riporta agli
atti e deposita sentenza n. 23887/2013 della Via Sezione Sottosezione la.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
in subordine per la rimessione dello stesso alle SS.UU.

Ric. 2013 n. 03866 sez. M2 – ud. 26-11-2013
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D’APPELLO di CATANZARO del 25.9.2012, depositato il

ti

R.g. 3866/2013
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 9 luglio 1997, Francesca Pontari adiva il TAR per la
Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, per chiedere l’annullamento della
deliberazione del 18 giugno 1997, n. 883, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale il Direttore Generale dell’ASL n. 10 di Palmi aveva confermato nell’incarico di

Contestualmente alla presentazione del ricorso venivano depositate anche istanze di
fissazione di udienza e domanda incidentale di provvedimento cautelare.
Con ordinanza del 30 luglio 1997 il TAR rigettava la domanda incidentale di
sospensione. Quindi, notificato alla ricorrente il preavviso di perenzione
ultraquinquennale della procedura ai sensi del’art. 9 della legge n. 205 del 2000, il
ricorso veniva dichiarato perento con decreto depositato il 14 settembre 2011, per la
mancata presentazione da parte della stessa di nuova istanza di fissazione di udienza
nel termine prescritto dalla legge.
2. – Con ricorso depositato il 28 novembre 2011, la Pontari si rivolgeva alla Corte
d’appello di Catanzaro chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell’art. 6, par. 1, della
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e della legge n. 89 del 2001.
3. – Con decreto depositato il 27 dicembre 2012, la Corte di merito rigettava il
ricorso, rilevando che nel giudizio presupposto, una volta respinta l’inibitoria, non
aveva fatto seguito il deposito di alcuna istanza di fissazione di udienza ovvero di

Direttore Generale il dott. Bruno Modaffari fino al 31 dicembre 1997.

prelievo da parte dell’interessata, neppure successivamente alla notifica del preavviso
di perenzione.
4. — Per la cassazione di tale decreto ricorre la signora Pontari sulla base di un unico
motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

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2. — Con l’unico, articolato motivo di ricorso si deduce erronea e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, dell’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo, della legge n. 133 del 2008, dell’art. 111 Cost. La inerzia della ricorrente non
sarebbe indice di una carenza originaria di interesse alla definizione del giudizio
presupposto, avendo la stessa depositato contestualmente al ricorso la istanza di
fissazione della udienza. Né la mancata presentazione della istanza di prelievo potrebbe

introdotta dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni,
nella legge n. 133 del 2008 – che condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo
ex legge n. 89 del 2001 per la irragionevole durata di un processo amministrativo alla
avvenuta presentazione, in quel giudizio, di istanza di prelievo — trovare applicazione con
riguardo ai giudizi instaurati prima della entrata in vigore della normativa di cui si tratta.
3. — Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. – Questa Corte ha statuito che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo – la
quale ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse
della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze
sopravvenute alla sua instaurazione (quali atti di autotutela o sanatoria) o per
l’acquiescenza al provvedimento di concessione o di diniego della richiesta tutela
cautelare – rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente
la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in
vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, il quale ha configurato la suddetta istanza di
prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione (Sez. 6- 1,
13 aprile 2012, n. 5914; Sez. 6-1, 24 maggio 2012, n. 8266).
Si è altresì chiarito che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la
vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con
riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Sez. 6-1, 4 marzo 2011, n. 5317).
A tale conclusione questa Corte è pervenuta, in mancanza di una disciplina transitoria o
di esplicite previsioni contrarie, in applicazione del principio tempus regit actum, e sulla
base del rilievo che, altrimenti opinando, l’introduzione del suddetto presupposto
processuale si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la
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paralizzare il diritto all’equa riparazione nella specie, non potendo l’innovazione

responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente
diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del
2001, art. 2.
3.2. – Tale principio riguarda l’interpretazione del testo originario del D.L. n. 112 del
2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 133

pronunce di questa Corte), avente il seguente tenore: .
Successivamente il quadro normativo di riferimento è mutato, giacché l’art. 3, comma
23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n.
69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in
vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma
2, le parole sono
sostituite dalle seguenti: .
3.3. – Il nuovo testo dell’art. 54, prevede, dunque, che .
Pertanto, con riferimento alle istanze di equa riparazione per processi amministrativi
pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54,
comma 2, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo
anteriore, alla presentazione, nell’ambito del giudizio presupposto, dell’istanza di
prelievo.
In sostanza – per effetto del nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2,
conseguente alle modifiche apportate dal decreto legislativo recante l’approvazione del
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codice del processo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010 – per i processi
pendenti, come nel caso di specie, a quella data, davanti al giudice amministrativo, in cui
si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, la domanda di
equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio
presupposto, non sia stata presentata l’istanza di prelievo, senza che sia possibile operare
una •distinzione tra porzioni di durata dell’unico processo amministrativo in ragione del

(v., in tal senso, Cass., Sez. 6-2, 15 febbraio 2013, n. 3740).
3.4. — A ciò deve aggiungersi che la ragione posta dalla Corte di merito a fondamento del
rigetto del ricorso è duplice, facendo essa riferimento sia alla mancanza di istanza di
prelievo, sia alla mancanza di istanza di fissazione di udienza successiva alla notifica del
preavviso di perenzione con richiesta di presentazione di nuova istanza ai sensi dell’art. 9
della legge n. 205 del 2000.
Al riguardo, correttamente il giudice di merito ha richiamato l’orientamento di questa
Corte che ha ritenuto idoneo, al fine di escludere la sussistenza del paterna d’animo da
irragionevole durata del processo, non la sola condotta neghittosa tenuta dalla parte che
non ha sollecitato la decisione, ma anche il disinteresse mostrato all’esito del giudizio,
talmente evidente da provocare la perenzione del medesimo, avendo il ricorrente omesso
di attivarsi per richiedere la fissazione dell’udienza, pur a fronte della certezza che
nessuna decisione sul merito sarebbe stata assunta, in base all’art. 9, comma 2, della legge
21 luglio 2000, n. 205 (v. Cass., sez. 6-1, sent. n. 24696 del 2011).
4. — Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella novità della questione e nelle
incertezze giurisprudenziali sul tema all’epoca della presentazione del ricorso si ravvisano
le ragioni della integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento
del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1quater all’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
P. Q.M.
4

momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta — II Sezione civile della Corte

Suprema di Ca zione, il 26 novembre 2013.

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