Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13096 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11999-2017 proposto da:

B.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

TIZIANO 19, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NIGRO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

Contro

AGEZIA DELLE ENTATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8613/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C.P. propone ricorso, svolgendo sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 8613/14/16, che aveva respinto l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1092/7/2016, la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS) con cui l’Ufficio, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva rideterminato il nuovo classamento ed aumentata la rendita di tredici unità immobiliari site in (OMISSIS) in (OMISSIS), di cui due ad uso commerciale ed il resto adibite a cantine e box. Il contribuente eccepiva il difetto assoluto di motivazione dell’atto impugnato, ritenendo illegittimo il riclassamento per microzone. La Commissione Tributaria Regionale non riteneva sussistente il difetto di motivazione dell’atto, assumendo che l’Ufficio aveva correttamente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinavano la decisione dell’Amministrazione, in base al disposto dello Statuto del contribuente, art. 7, adottando un provvedimento di riclassamento delle unità immobiliari coerente con la relativa normativa di riferimento ed adeguatamente motivato, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili erano, situati. L’Agenzia delle entrate di è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale (artt. 3-53-97 Cost.), della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in quanto pur non trattandosi di un atto di imposizione fiscale, il classamento incide su imposizione diretta e su imposizione locale, operando un prelievo di ricchezza sulla base di un presunto incremento in blocco del valore di mercato delle unità immobiliari presenti in un certa zona, senza valuta zione della capacità contributiva dei singoli.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per omessa pronuncia, in quanto nell’atto di appello il ricorrente aveva eccepito l’assenza di contraddittorio preventivo in violazione dello Statuto del Contribuente, art. 12, ma sul punto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe dedotto alcunchè.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme in relazione al combinato disposto R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, conv. con modif. dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, e agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 24 Cost., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto l’atto amministrativo dovrebbe essere adeguatamente motivato e l’Agenzia delle entrate dovrebbe fornire la prova degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento, sicchè sarebbe errato il governo del “fatto notorio”. La sentenza impugnata valorizzerebbe le motivazioni dell’atto impositivo e della Commissione Provinciale ritenendo assolti gli oneri di motivazione e di prova e implicitamente assolvendo i primi giudici da errato governo del notorio.

4. Con il quarto motivo si denuncia testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione di norme in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 24 Cost.. Travisamento della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Contraddizione. Inesatta nozione del fatto che rientra nella comune esperienza e/o inesatta nozione del fatto notorio e/o inesatta massima di esperienza”. Il ricorrente deduce di avere esposto nell’atto di appello il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia in relazione alle trasformazioni del contesto urbano e degli specifici immobili, sicchè laddove si ritenesse ritualmente introdotto il “notorio”, dovrebbe concludersi per la nullità della sentenza in quanto fondata su una inesatta nozione di tale “notorio”.

5. Con il quinto motivo si denuncia testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione di norme in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 24 Cost., e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61. Travisamento della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Omesso esame di informazione probatoria in atti”, atteso che l’atto di appello conterrebbe specifici rinvii a una perizia tecnica asseverata con giuramento, già depositata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e non contestata dall’Amministrazione, e la dettagliata descrizione di ciascun immobile sottoposto a riclassamento, con la enunciazione, per ognuno, delle caratteristiche intrinseche che rendono ragione della erroneità del riclassamento effettuato in modo generico. La sentenza sarebbe nulla perchè sarebbe stato omesso l’esame dei fatti storici offerti dalla perizia, non contestati dall’Agenzia.

6. Con il sesto motivo si denuncia testualmente: “violazione e/o falsa applicazione di norme in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 24 Cost.. Travisamento della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Assenza in atti di informazione probatoria utilizzata nella sentenza”. Si denuncia la nullità della sentenza laddove non risulta in alcun luogo processuale l’informazione probatoria attinente le “analoghe caratteristiche” tra gli immobili oggetto del riclassamento e le “unità di riferimento”. L’assenza dell’informazione probatoria risulterebbe decisiva in quanto, se esistente, si porrebbe in antitesi rispetto alle informazioni probatorie che emergerebbero dalla perizia in atti e implicherebbero quindi una valutazione comparativa. Per gli immobili in riferimento non sarebbe sufficiente, come avvenuto invece nell’atto impositivo impugnato, la sola individuazione di ciascun immobile di riferimento mediante indicazione del classamento, della zona e della categoria, essendo invece necessaria la individuazione delle (altre, rispetto ai dati indicati) “caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento”. La distinzione delle caratteristiche analoghe rispetto alla individuazione dei fabbricati e al loro semplice classamento è operata dalla giurisprudenza in relazione alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58.

7. Con il settimo motivo si denuncia testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione di norme in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 24 Cost.. Travisamento della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La motivazione in parte contrasta con i fatti storici risultanti agli atti del processo; in altra parte manca il fatto storico su cui si fonda il ragionamento del giudice di merito”. Le informazioni probatorie che risultano assenti sono decisive, nel senso che la sentenza assegna valore all’atto impositivo anche in relazione a tali vantazioni.

8. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte costituzionale con sentenza n. 249 del 2017, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, sollevata con riferimento agli artt. 3,53 e 97 cost., in particolare, evidenziando come la rendita catastale non costituisce un presupposto d’imposta, sicchè non è prospettabile, in riferimento ad essa, una questione collegata al parametro di cui all’art. 53 Cost..

9. Per ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo di ricorso. Dall’accoglimento della censura consegue l’assorbimento delle restanti doglianze. Il motivo è fondato per i rilievi di seguito enunciati.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998 art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento. Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende. La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana. Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (dell’art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

b) Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita. Questa Corte ha, infatti, precisato che: “in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

c)Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha, infatti, chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”. Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della metodologia del riclassamento ai sensi delle norme citate, che, a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una vantazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. Diret. 16 febbraio 2005, (G.U. 18 febbraio 2005, n. 40), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dal cit. art. 1, comma 335, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicate indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo. La motivazione dell’atto di riclassamento non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi e-nunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

e) Il tenore dell’atto impugnato non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati. Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019). “Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe” (Cass. n. 19810 del 2019). Si deve, quindi, ribadire il principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 23129 del 2018).

10. Ciò premesso, va rilevato che ai giudici di appello non si sono uniformati ai principi di diritto enunciati, ritenendo che l'”ufficio abbia correttamente indicato nell’avviso di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in base al disposto dello statuto del contribuente, art. 7, adottando un provvedimento di riclassamento delle unità immobiliari, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, coerente con la relativa normativa di riferimento ed adeguatamente motivato, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati”, sebbene tale atto non contenga alcuna indicazione sulla qualità urbana del contesto nel quale gli immobili sono inseriti, sulla qualità ambientale della zona di mercato in cui le unità sono situate, in relazione alle caratteristiche edilizie di ogni fabbricato e delle singole unità immobiliari, con la conseguenza che l’accertamento di tredici immobili viene motivato in modo analogo per tutti.

11. In definitiva va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il terzo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo ed assorbe i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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