Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13096 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ecoitalia s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, viale B. Buozzi 99, presso l’avv. Visconti

Luigi, che con l’avv. Trevisan Claudio lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

Tecnogea s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo della Gancia 5, presso

l’avv. Rueca Gualtiero, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3325/03 del

9.12.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8.4.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per inammissibilità del

ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 9.12.2003 la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta da Ecoitalia s.r.l. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, decidendo su opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Tecnogea s.r.l. in liquidazione, aveva ritenuto che la controversia, avente ad oggetto pretese creditorie asseritamente maturate dall’intimante per prestazioni svolte nell’ambito di una società a carattere consortile, appartenesse alla cognizione degli arbitri irrituali previsti dallo statuto sociale.

Avverso la decisione Ecoitalia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva la Tecnogea in liquidazione con controricorso contenente ricorso incidentale, a sua volta resistito con controricorso.

Successivamente, con nota del 16.3.2010 la Tecnogea comunicava che dopo la notifica del ricorso e del controricorso le parti avevano definito con conciliazione giudiziale le diverse reciproche pretese, dando poi esecuzione agli accordi raggiunti.

Alla comunicazione veniva inoltre allegato verbale di conciliazione giudiziale avvenuta davanti al Tribunale di Milano in data 26.10.2006, con dichiarazione avente ad oggetto l’avvenuto pagamento dell’importo concordato.

Alla luce della detta documentazione va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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