Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13095 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 34339/2019 R.G. proposto da:

Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, in persona del legale rapp.te

p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 42, presso

lo studio dell’avv. Lo Giudice Bruno, da cui è rapp.to e difeso

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Iucci Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, al V.le Ippocrate n. 92 presso lo

studio dell’avv. Genovese Rosalba, unitamente all’avv. Baldassarra

Antonio, da cui è rapp.to e difeso, come da procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5260/18/19 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata il

24/9/2019, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

gennaio 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena;

udito per il ricorrente l’avv. Lo Giudice Bruno;

udito per la controricorrente l’avv. Baldassarra Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5260/18/2019, depositata in data 24 settembre 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni avverso la sentenza n. 1043/1/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava che:

a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, del contributo di bonifica non pagato per l’anno 2016, in relazione ad un terreno sito nel Comune di Frosinone di proprietà della contribuente;

b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo dimostrato che il terreno non fosse interessato da alcun miglioramento fondiario.

La CTR, confermava la decisione di primo grado, rilevando che il terreno ricadeva in zona residenziale destinata alla realizzazione di attrezzature collettive, da ritenersi zona di espansione e pertanto esente dall’imposizione consortile.

2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25 novembre 2019, affidato a due motivi.

3. La lucci Costruzioni S.r.l resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, consegnato per la notifica il 17-12-2019, a cui il Consorzio resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante la carenza di motivazione della sentenza impugnata, meramente apparente in quanto priva delle indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione in ordine alle questioni sollevate attinenti al soddisfacimento dell’onere probatorio;

2. con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per l’apparenza della motivazione in violazione degli artt. 112,115 e 116 c.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sulla produzione di prove idonee a dimostrare la sussistenza del beneficio e sull’individuazione del soggetto onerato a fornire dette prove.

3. Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la società contribuente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito già nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.

4. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento.

4.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

4.2 Nella fattispecie, va certamente esclusa la configurabilità del suddetto vizio in quanto il giudice di appello ha compiutamente illustrato le ragioni in fatto ed in diritto per cui ha inteso confermare la decisione di primo grado e rigettare i motivi di gravame.

Sulla base di una chiara ratio decidendi ha infatti ritenuto che l’immobile, in quanto ricadente in una zona residenziale di espansione destinata alla realizzazione di attrezzature collettive, dovesse ritenersi esentato dal presupposto impositivo.

Tale conclusione non è stata censurata dal Consorzio ricorrente che si è limitato a lamentare una carenza di valutazione degli elementi probatori senza tuttavia considerare che a fondamento della decisione non era stata posta la prova del mancato beneficio ma le caratteristiche della zona ove l’immobile era allocato.

Del resto “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (da ultimo vedi Cass. n. 1229 del 2019).

Rileva inoltre che “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Vedi Cass. n. 23940 del 2017).

5. Per tutto quanto sopra esposto, assorbito il ricorso incidentale condizionato, il ricorso va rigettato.

5.1. Segue la condanna del Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

5.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

condanna il Consorzio ricorrente a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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