Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13095 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. (c.f. (OMISSIS)), GH.LI. (c.f.

(OMISSIS)), G.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALLORO MAURIZIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Q.L. (c.f. (OMISSIS)), P.G.V.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GREGORIANA 56, presso l’avvocato GALOPPI GIOVANNI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato COLOMBO PAOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 820/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato R. CATALANO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato M. BACONI, per delegar che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti della Nadel srl.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22 marzo 1999 i sigg.ri Q.L. e P.G.V. citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova i sigg.ri L., Li. e G.G., nonchè la Nadel s.r.l., per far dichiarare nullo inefficace, ovvero far annullare, un lodo arbitrale irrituale che aveva accertato un loro debito di L. 473.031.307 nei confronti dei convenuti.

Premesso che la vicenda aveva tratto origine da un contratto preliminare di vendita delle azioni della Megaton s.p.a., intercorso tra i venditori sigg.ri Q. e P. ed i promissari acquirenti sigg.ri G., cui aveva fatto seguito la stipulazione del contratto definitivo di cessione delle azioni in favore della Nadel s.r.l., designata dagli stessi promissari acquirenti, e premesso altresì che era poi sorta controversia in ordine all’ammontare di passività della Megaton, estinte dai sigg. G. e delle quali costoro pretendevano il rimborso, a fronte di altre maggiori pretese avanzate dai venditori, gli attori prospettarono diverse ragioni d’invalidità del lodo arbitrale, tra le quali – per quanto in questa sede interessa – l’esorbitanza dell’accertamento operato dagli arbitri rispetto ai limiti dell’incarico loro conferito dalle parti.

La domanda fu rigettata dal tribunale, ma, avendo i sigg.ri Q. e P. interposto gravame, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza emessa il 6 ottobre 2004, ritenne che effettivamente gli arbitri avessero ecceduto i limiti del loro mandato, perchè, anzichè vagliare soltanto l’entità delle passività della Megaton sopravvenute alla vendita del pacchetto azionario, avevano proceduto al riesame dei bilanci sociali degli anni precedenti ed avevano rideterminato il prezzo stesso della cessione delle azioni, benchè le parti non avessero inteso rimetterlo in discussione. In accoglimento dell’appello, il lodo arbitrale fu perciò dichiarato nullo e gli appellati furono condannati in solido, oltre che a restituire la somma incassata a seguito della pronuncia di primo grado, al pagamento delle spese dell’intero giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza i sigg.ri G. – ma non anche la Nadel s.r.l. – hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

I sigg.ri Q. e P. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Debbono essere preliminarmente disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, basate sul rilievo che la vendita azionaria da cui la controversia ha tratto origine era stata eseguita non già in favore dei ricorrenti, sigg.ri G., bensì della società Nadel s.r.l., la quale non ha a propria volta proposto ricorso.

Contrariamente all’assunto dei controricorrenti, dalla circostanza che l’acquisto azionario si sia perfezionato in capo alla società Nadel non deriva nè un difetto di legittimazione dei predetti sigg.ri G., nè la loro sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il presente ricorso.

E’ infatti di immediata evidenza – stando alla narrazione delle vicende processuali fornita dagli stessi controricorrenti – che il lodo arbitrale della cui validità si discute ha interessato anche personalmente i sigg.ri G. e si è concluso con l’accertamento di un credito indicato come facente capo anche a loro.

Il che rende ragione della citazione nel giudizio d’impugnazione del lodo non solo della società Nadel, ma appunto anche dei medesimi sigg.ri G.; i quali poi sono stati condannati, in solido con la Nadel, tanto a restituire le somme percepite in base al lodo arbitrale dichiarato nullo dalla corte d’appello, quanto al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Sia la loro legittimazione a proporre il ricorso per cassazione, in quanto parti soccombenti del giudizio di merito conclusosi con l’impugnata sentenza, sia il loro perdurante interesse a farlo, essendo stati condannati da detta sentenza al pagamento di una somma, risultano quindi indiscutibili.

2. Il ricorso, tuttavia, è privo di fondamento.

2.1. Non ha pregio, infatti, il primo motivo di censura, con cui si denunciano asseriti difetti di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla concreta individuazione dei limiti del mandato conferito dalle parti in lite agli arbitri irrituali.

Tali limiti sono stati individuati con chiarezza dalla corte d’appello, la quale ha puntualizzato come le parti non avessero mai inteso mettere in discussione la situazione contabile della Megaton s.p.a. in base alla quale era stato convenuto il prezzo di cessione delle azioni di detta società, vertendo la controversia unicamente su passività successive cui gli acquirenti assumevano di aver dovuto fare fronte.

Si tratta, con ogni evidenza, di una valutazione di merito, operata in base all’interpretazione del mandato conferito agli arbitri, la cui logicità e coerenza non è in alcun modo scalfita dalle contrarie considerazioni svolte dai ricorrenti; i quali prospettano una diversa interpretazione del contenuto di quel medesimo mandato senza che ciò basti però a configurare un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Non occorre infatti ricordare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. Non può trattarsi, cioè, di una revisione del ragionamento decisorio, ma solo dell’individuazione di eventuali vizi della motivazione in fatto della sentenza impugnata, e questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento.

2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e si lamenta l’ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Siffatta condanna risulta pienamente in linea con la previsione del citato art. 91, attesa la soccombenza della parte nei cui confronti è stata pronunciata; nè appare ammissibile la pretesa di estendere il sindacato di legittimità al mancato uso del potere discrezionale di compensazione delle spese ad opera del giudice di merito, trattandosi appunto di un potere discrezionale solo a quel giudice riservato.

3. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 (settemila) per onorari e Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 (settemila) per onorari e Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA