Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13095 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 10/06/2015, dep. 24/06/2016), n.13095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

centro

MGM srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 276/10/09, depositata il 25 novembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, accogliendo l’appello della srl MGM, ha annullato la revoca del maggior credito d’imposta previsto della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, per le nuove assunzioni di lavoratori per gli anni dal 2003 al 2006, disposta dal Centro operativo di (OMISSIS) a seguito di un controllo dal quale era emerso che, attraverso la presentazione di diverse istanze, ciascuna di importo inferiore ai limiti consentiti, era stata aggirata la regola cd. de minimis, secondo cui il beneficio non può eccedere l’importo complessivo di Euro 100.000 per un triennio.

Secondo il giudice d’appello, infatti, i benefici in discorso non rientrano nelle previsioni del regolamento 69/2001/CE sui contributi minimi alle imprese, ma costituiscono aiuti ai lavoratori sottratti ai divieti ed ai limiti degli aiuti di Stato, e seno assoggettati alla disciplina del Regolamento UE n. 2204/2002 sugli aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro, che si sottraggono alla regola del de minimis di cui della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10. Si tratta, quindi di aiuti ai lavoratori e di provvidenze dirette alla creazione di nuovi posti di lavoro, sicchè non trova applicazione la detta di punizione.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed alla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1”, l’amministrazione ricorrente lamenta che la Commissione regionale abbia disapplicato la norma interna ritenendo che il limite di cui all’art. 7 cit. contrasterebbe con i principi comunitari; con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato CE, per avere la Commissione regionale ritenuto che i benefici di cui trattasi non costituirebbero aiuti di Stato, ma un aiuto ai lavoratori, in relazione ai quali non dovrebbero trovare applicazione le disposizioni dettate dal diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, in applicazione dei principi fondamentali contenute nell’art. 87 del Trattato CE; con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione al Regolamento CE del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, ed al Regolamento 175 n. 2204/2002”, assume che alla luce di tale ultimo Regolamento sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione non sarebbe consentita la concessione di contributi alle imprese ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63, oltre il limite stabilito dalla regola de minimis senza adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti in via generale dall’art. 88, par. 3, del Trattato CE. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte de giudice nazionale della norme della L. 27 dicembre 2002, n. 269, art. 63, comma 1, nella parte in cui rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola “de minimis” – e cioè nell’importo di Euro 100.000 nel triennio quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola “de minimis” e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate “per relationem” rispetto a nome dell’ordinamento comunitario” (Cass. n. 21797 del 2011, n. 20245 del 2013).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Tanto le spese processuali del presente giudizio che quelle per i gradi di merito possono essere compensate fra le parti in considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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