Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13095 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/05/2017),  n. 13095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1269/2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO VINCENZI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

GENERTEL SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21455/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA, emessa e

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI.

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il Tribunale Ordinario di Bologna adito in grado di appello, con sentenza 6.11.2014 n. 21455, dichiarava cessata la materia del contendere tra T.G. e C.A.lo in ordine al risarcimento dei danni subiti dal secondo a causa del sinistro stradale determinato per fatto ascrivibile a responsabilità esclusiva del primo, essendo intervenuto nel corso del secondo grado il pagamento delle somme a titolo risarcitorio ritenuto satisfattivo dal danneggiato, e confermava per il resto la decisione di prime cure in data 12.10.2011 del Giudice di pace di Bologna che aveva condannato il T. a rivalere GENERTEL s.p.a. (società che assicurava la RCA del T.) per le somme da questa versate a titolo di risarcimento danni in considerazione della qualificazione dolosa della condotta tenuta dall’assicurato nel procurare le lesioni personali subite dal danneggiato

– La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dal T. con un unico motivo per vizio di motivazione, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

– La società assicurativa intimata non ha svolto difese.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente censura la sentenza di appello deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di accertamento della natura dolosa della condotta ascritta all’assicurato, svolgendo ampie dissertazioni sulla inaffidabilità del teste C.S., fratello del danneggiato, nonchè sulla mancata considerazione della scrittura privata sottoscritta dal T. nella quale assumeva “la colpa” nella causazione del danno con offerta risarcitoria accettata in via transattiva dal danneggiato.

Il motivo è inammissibile, in quanto teso a richiedere alla Corte una nuova rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014), tenuto conto che al ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza di appello pubblicata in data 6.11.2014, deve applicarsi l’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), delimitando l’errore di fatto all’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il controllo di legittimità della motivazione (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorietà” della argomentazione) rimane, pertanto, circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito di validità della sentenza nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si risolvono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) la censura del vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rimane circoscritta esclusivamente all’omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Ne segue che la censura con la quale si intende fare valere il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere veicolata dai seguenti elementi indefettibili:

– individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti;

– incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di decisività ai fini della decisione di merito;

– “omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale (come ad es. nel caso in cui il Giudice formuli la “regula juris” del rapporto controverso omettendo, a monte, di considerare la prova acquisita al giudizio – di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ovvero di un fatto incompatibile con la realizzazione della fattispecie, che sia stato oggetto di verifica probatoria: cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014) rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

Rimane dunque estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabilii con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

La censura con la quale il T. intende sottoporre a nuova valutazione il contenuto e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, va incontro per le ragioni esposte alla pronuncia di inammissibilità.

Del pari (ed indipendentemente dalla manifesta erroneità dell’assunto, essendo sottratta alla disponibilità delle parti la qualificazione giuridica dell’elemento soggettivo della condotta illecita, trattandosi di una valutazione riservata esclusivamente al Giudice) difetta del tutto il presupposto della omessa considerazione di un fatto storico, nella censura volta a far valere “l’accettazione” del danneggiato alla proposta transattiva, avendo il Giudice di appello espressamente considerato la scrittura privata in questione rilevando la inopponibilità della stessa alla società assicurativa e comunque la inefficacia probatoria – in ordine all’elemento soggettivo dell’illecito – della mera valutazione soggettiva espressa dal danneggiato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla spese.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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