Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13095 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1018-2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto N. 11293/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 23/09/2019 R.G.N. 2059/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso proposto da S.A., richiedente asilo proveniente dal (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona notificato il 13.2.2019 che aveva ritenuto inammissibile la domanda da lui avanzata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b).

1.1. Il giudice nel rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ha valutato la situazione politica e di sicurezza del paese di provenienza; l’insussistenza di atti di persecuzione grave nei confronti del richiedente per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali o politici; il fatto che il timore persecutorio era carente dei quattro connotati necessari: soggettivo? causale, ambientale e di personalizzazione del rischio.

1.2. Ai fini della protezione sussidiaria ha evidenziato che non erano ravvisabili rischi per la vita e l’incolumità del ricorrente a cagione della situazione politica e di sicurezza nè era desumibile una grave ed individuale minaccia nei suoi confronti.

1.3. Quanto alla protezione umanitaria ha posto in rilievo che non erano state allegate situazioni di elevata vulnerabilità necessarie ed ha osservato che la situazione generale del paese di origine non era di per sè sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno. Sotto altro profilo ha evidenziato che la domanda – reiterazione di una precedente richiesta rigettata con provvedimento confermato dal Tribunale il 19.2.2018 – non era supportata da nuovi elementi a corroborare le deduzioni e aumentare le probabilità di accoglimento. Osserva infatti che era stata rappresentata la medesima vicenda senza fornire valide giustificazioni delle ragioni della pregressa omissione. Con riguardo allo svolgimento di attività lavorativa poi ha osservato che si trattava di circostanze che non erano nuove e che comunque erano prive di decisività.

1.4. Infine il Tribunale ha posto in evidenza che le dichiarazioni rese in udienza confermavano la riferibilità della vicenda narrata alla vita privata ed al proposito di conseguire un miglioramento socio economico, e ne ha rammentato l’irrilevanza ai fini del riconoscimento della protezione chiesta.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.A. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 oltre che il difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

3.1. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel ritenere irrilevante la circostanza dello svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale, ha tuttavia trascurato di comparare la situazione del paese di provenienza così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.

4. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 osservando che il permesso di soggiorno non poteva essere rifiutato ne(caso in cui, come nella specie, ricorrevano gravi motivi di carattere umanitario tenuto conto del divieto di espulsione dello straniero che corra il rischio di essere perseguitato nel suo paese di origine o possa correre altri gravi rischi. L’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e l’omesso esame delle fonti informative sulla situazione socio economica del paese oltre che delle condizioni personali del richiedente con comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza.

5. Le censure possono essere trattate congiuntamente e sono inammissibili poichè non si confrontano con la motivazione del decreto impugnato, di per sè idoneo a sorreggere il rigetto della domanda. Il Tribunale ha sottolineato infatti che il contenuto della domanda oggetto del giudizio ne reiterava quello di altra analoga già rigettata sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria. Osserva che il ricorrente non aveva posto in rilievo gli elementi di novità, sopravvenuti o anche preesistenti ma incolpevolmente non conosciuti, che avrebbero autorizzato il riconoscimento della tutela chiesta.

5.1. In tal modo il giudice si è attenuto ai principi affermati da questa Corte che vanno qui ribaditi secondo i quali “in tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui 35 D.Lgs. citato” (v. Cass. 09/07/2019 n. 18440).

5.2. Si tratta di una ratio decidendi autonoma che non è stata censurata con il ricorso e che rende irrevocabile la pronuncia ed inammissibili le censure svolte.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio atteso che il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto alcuna attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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