Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13094 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1672/2017 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

V.C.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2512/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 09/02/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

l’avv. S.F., nella qualità di difensore distrattario delle spese, ricorre per la correzione dell’errore materiale consistente nell’imprecisa indicazione del suo nome di battesimo nel dispositivo della sentenza n. 2512 del 9.2.16 di questa Corte, ove, pronunciata appunto la condanna alle spese in favore delle sue assistite Sc.An. e Ma.Lu. e con attribuzione a lui per dichiaratone anticipo, le sue generalità sono state indicate in S.F. anzichè in quelle, corrette e risultanti dalla stessa intestazione della sentenza, di S.F.;

il ricorso è stato notificato alla sola effettiva controinteressata, cioè alla destinataria della detta condanna, sia pure presso il domicilio determinato ex lege presso questa Corte di cassazione, secondo quanto risulta dall’intestazione della medesima sentenza di cui si chiede la correzione;

nessuno resiste con controricorso;

è stata formulata proposta – di accoglimento – di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con mod. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.;

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

la fattispecie integra un’ipotesi classica di errore materiale, siccome risultante dal testo stesso del provvedimento e comunque univocamente dagli atti, risultando le esatte generalità, invece malamente riportate, dai documenti già disponibili al momento della decisione;

alla medesima può così porsi rimedio con la correzione prevista dall’art. 391-bis c.p.c., anche come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

PQM

 

dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte 09/2/2017, n. 2512, mediante la sostituzione della parola ” F.” con la parola ” F.”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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