Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13093 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3712/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Vaccari Gioia,

con domicilio eletto in Roma, viale Gioacchino Rossini 18;

– ricorrente –

contro

B.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Zangrilli Paola,

presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei

Prati degli Strozzi 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 5928/29/14, depositata il 6 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal relatore Cavallari Dario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.N. ha impugnato davanti alla CTP Roma l’iscrizione ipotecaria eseguita dalla Concessionario della Riscossione a garanzia del pagamento dei crediti tributari di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS).

La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 113/57/13, ha accolto il ricorso.

Equitalia Sud spa ha proposto appello che la CTR Lazio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5928/29/2014, ha respinto.

Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

B.N. ha resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria scritta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che la contribuente ha eccepito che il ricorso e la procura alle liti di parte ricorrente sarebbero stati trasmessi senza apposizione di firma digitale.

La contestazione è infondata.

Infatti, agli atti è presente copia autenticata dal difensore di Equitalia Sud spa del ricorso in esame (e tale attestazione non è stata contestata), sul quale risulta apposta la firma del procuratore della società ricorrente ed a cui è allegata valida procura anch’essa debitamente firmata ed autenticata.

Peraltro, si rileva che i files relativi al ricorso, alla notifica ed alla procura speciale sono, come emerge dalla documentazion allegata, in formato p7m e che i files con estensione p7m sono dei documenti sui quali è stata apposta la firma elettronica.

Per l’esattezza, uno dei formati di firma digitale riconosciuti nel nostro ordinamento è quello pkcs7, il quale dipende da un software di firma digitale che può essere fornito da un certificatore o da altre aziende e serve per la sottoscrizione digitale di un singolo documento. Una volta collegato il lettore/scrittore di smart. card al PC, si può attivare il software di firma e selezionare il documento da sottoscrivere.

Detto software richiederà l’inserimento di un codice PIN ed il file, in questo modo, sarà salvato con l’aggiunta dell’estensione p7m dopo l’estensione del tipo di file (ad esempio.pdf diventerà, come nella specie,.pdf.p7m), dalla quale risulta l’apposizione della firma digitale.

2. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 58 perchè la CTR avrebbe ritenuto tardiva la produzione di documenti in appello.

La doglianza è fondata.

Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018).

Pertanto, il semplice deposito in appello di documenti di per sè non può escluderne la valenza probatoria, ove non ricorra la circostanza summenzionata, la quale deve essere oggetto di specifica verifica.

Questa interpretazione si spiega con la natura peculiare del processo tributario, il quale mira a conciliare l’esigenza della celerità dell’accertamento con quella della sua completezza.

D’altronde, viene in rilievo nella presente materia un giudizio di carattere essenzialmente documentale, con la conseguenza che il deposito di ulteriori scritti all’inizio dell’appello non allunga significativamente l’istruttoria.

La CTR Lazio ha, quindi, errato nel discostarsi da quella che, anche all’epoca della sua decisione, era l’interpretazione dominante della Suprema Corte.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, avendo errato la CTR a ritenere che le relate di notifica delle cartelle di pagamento non fossero idonee a dimostrare la regolare consegna delle stesse cartelle in mancanza del loro deposito.

La doglianza è fondata.

Infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass., Sez. 6-3, n. 23902 dell’11 ottobre 2017).

Pertanto, la CTR non poteva negare rilievo alle dette relate.

4. Pertanto, il ricorso va accolto integralmente e la sentenza cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso integralmente, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè decida la causa nel merito ed in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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