Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13093 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13093

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23397/2016 proposto da:

C.C., R.E., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DEL TRITONE 169, presso Io studio dell’avvocato EZIO CLAUDIO

PELLICANO’, rappresentate e difese dall’avvocato ALDO DE CARIDI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo

studio dell’avvocato ELISA NERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE NERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 281/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/08/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

R.E. e C.C. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza (n. 281 in data 1819/08/2015) con cui la corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato anche il loro appello avverso la reiezione della domanda, proposta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17/09/1993, dal loro dante causa C.A. per il risarcimento anche dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’installazione di un depuratore a circa 200 metri di distanza dal ristorante-discoteca “Il limoneto” dal primo gestito, avendo egli vista accolta, per Euro 22.911,31, quella per i soli danni alla salute contestualmente proposta;

il Comune di Reggio Calabria resiste con controricorso, che tuttavia, almeno in un primo momento, non riesce a notificare a controparte, provvedendovi poi soltanto in prossimità della data fissata per l’adunanza in Camera di consiglio;

è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il controricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il controricorso è inammissibile, perchè tardivamente notificato: neppure avendo l’intimato rispettato l’onere di riprendere immediatamente il procedimento notificatorio, comunque entro e non oltre un tempo pari alla metà del termine perentorio a lui assegnato, come ricostruito da Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594(pertanto anteriore al tempo del tentativo di notifica del controricorso non andato a buon fine);

nella fattispecie, peraltro, la memoria che il controricorrente ha depositato in prossimità dell’udienza, dopo avere nuovamente notificato il controricorso, deve ritenersi ammissibile, sia come attività difensiva, sia ai fini della liquidazione delle spese di lite; ove non si voglia accedere alla conclusione generale che tale memoria, pur essendo sempre stata – prima della riforma del 2016 – non ammissibile e non riconoscibile neppure ai fini delle spese, siccome dipendente da un atto a sua volta inammissibile (Cass. 04/07/1968, n. 2247; Cass. 19/05/1979, n. 2875), deve risultare ora, dopo la riforma del 2016, l’unica altra attività difensiva consentita e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza di discussione, tale partecipazione essendo stata invece sempre e pacificamente ammessa pure in presenza di controricorso inammissibile (fra molte: Cass. 02/11/2010, n. 22269), tuttavia a tale conclusione può, se non altro, qui giungersi in relazione alle peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla sua prossimità temporale all’entrata in vigore della novella del rito di Cassazione del 2016 e, così, dall’esigenza di tutelare l’affidamento dell’intimata – aspirante controricorrente – che ha diligentemente iniziato il procedimento notificatorio nell’immediatezza della riforma del 2016 (ai primi del mese di novembre di quell’anno) e, sia pure irritualmente venendo meno all’onere di completarlo rapidamente, comunque poi lo ha – dopo le difficoltà indotti dal fatto volontario del destinatario della notifica, che la ha resa impossibile al domicilio eletto – portato a compimento, in tempi tali (il 10/04/2017) da consentire finanche una reazione tempestiva della controparte proprio per l’odierna adunanza in camera di consiglio;

ciò posto, si rileva che le ricorrenti lamentano sostanzialmente, nonostante la diversa impostazione formale dei motivi (rubricati, il primo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.”; il secondo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 1”), un vizio motivazionale della sentenza quanto alla valutazione del materiale istruttorio sulla prova del danno patrimoniale e non patrimoniale legato da nesso causale con l’installazione della struttura;

un tale vizio motivazionale, invece, non sussiste o comunque non attinge affatto gli estremi di gravità e serietà oggi richiesti per rilevare dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014): visto che la corte territoriale comunque si fa carico di indicare, con adeguata analiticità, le ragioni per le quali la documentazione versata non consenta di riferire in modo univoco le flessioni economiche o le perdite evidenziate proprio all’attività economica oggetto di causa, tanto da escludere pure che possano costituire valida base per ogni altro tipo di valutazione del danno, basata, nella stessa prospettazione del dante causa delle ricorrenti, su elementi di estrema ipotesi e quindi non idonei a fondare una prospettiva risarcitoria nemmeno a titolo di probabilità o di chance perduta;

tale valutazione è istituzionalmente riservata al giudice del merito, tanto corrispondendo a consolidato insegnamento (su cui, per tutte, Cass. Sez. U. n. 20412 del 2015, ove ulteriori richiami);

il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e le soccombenti ricorrenti – tra loro in solido, per l’evidente comunanza di interesse processuale – condannate alle spese del giudizio di legittimità, ma limitatamente all’attività successiva al controricorso (cioè lo studio della controversia, comprensivo della fase relativa al rilascio del mandato, oltre alla memoria in vista dell’adunanza in camera di consiglio), questo essendo stato qualificato inammissibile;

infine, si deve pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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