Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13093 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. est. Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALLIED JOINT FORCE COMMAND HEADQUARTERS NAPOLI (JFC NAPOLI), in

persona del capo dell’Ufficio Legale G.R.J.,

procuratore speciale per atto notaio Costantino Pratico di Flavio

rep. n. 131161 del 21.12.2007, elettivamente domiciliato in Roma, Via

L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell’Avv. Boursier Niutta

Carlo, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Marcello de

Luca Tamajo, come da procura a margine del ricorso ed ora dom.to in

viale Giulio Cesare n. 21/23;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n.

121, presso lo studio dell’Avv. Mauriello Giacomo, che lo rappresenta

e difende per procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1044/08 della Corte di Appello di

Napoli del 14.02.2008/15.04.2008 nella causa iscritta al n. 1979 R.G.

dell’anno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.05.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Giacomo Mauriello per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BASILE

Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 13.03.2006 accoglieva parzialmente il ricorso proposto da M.F., già dipendente dell’AFSE inquadrato nel personale civile della divisione INAFA, retribuito con i fondi generali dell’attività di benessere svolta dalla MWA (Moral & Welfare Activitiies) con mansioni di cassiere principale presso il NATO CLUB, e per l’effetto dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore con nota del 2.09.1996, con le conseguenti statuizioni di ordine reintegratorio e risarcitorio, con detrazione di quanto percepito dallo stesso ricorrente con decorrenza 14.10.1997 dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Con la stessa sentenza veniva accolta la domanda riconvenzionale della convenuta e veniva condannato il ricorrente alla restituzione, subordinatamente alla reintegrazione nel posto di lavoro, di quanto percepito a titolo di indennità di preavviso, bonus transattivo (c.d. by out), oltre interessi.

2. A seguito di appello principale della ALLIED JOINT FORCE HEADQUARTERS NAPOLI (già AFSE) ed appello incidentale di F. M., la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1044 del 2008 ha confermato la decisione di primo grado.

In particolare il giudice di appello ha ribadito l’applicabilità al caso di specie della L. n. 223 del 1991 sui licenziamenti collettivi, trattandosi di licenziamento avente ad oggetto riduzione di personale superiore alle cinque unità e non risultando l’osservanza delle procedure imposte dalla richiamata legge.

La stessa Corte ha ritenuto che l’AFSE, nel gestire il Fondo Benessere morale (MWA) fosse un imprenditore commerciale e non già una “organizzazione di tendenza, esonerata dalla disciplina sui licenziamenti, riscontrandosi nell’attività svolta da tale organismo i requisiti dell’economicità della gestione e dell’autonomia finanziaria – contabile.

3. La ALLIED JOINT FORCE HEADQUARTERS NAPOLI (già A FSE), ricorre per cassazione con un solo articolato motivo.

L’intimato M. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2135 c.c., della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5, 24 della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 108 del 1990, art. 18 nonchè vizio di motivazione su un fatto controverso decisivo.

La ricorrente ribadisce le difese già svolte in sede di giudizio di merito, osservando che la sentenza impugnata è erronea per non avere considerato che l’attività svolta dall’Allied Joint Force Command HeadQuarters Napoli attraverso il programma MWA (Moral & Welfare Acrivities) era destinata a soddisfare esigenze connesse a fini istituzionali (benessere e morale della comunità internazionale civile e militare di stanza presso la base NATO), sicchè i servizi offerti erano diretti esclusivamente al personale civile e militare e alle relative famiglie e quindi non diretti al libero mercato La ricorrente aggiunge che la composizione stessa del Fondo MWA, la previsione di precisi impegni finanziari di Fondi internazionali, la sottoposizione dell’intera gestione a responsabilità di organi internazionali, l’imputabilità delle passività ai Fondo internazionali di SHAPE e, in ultima analisi, direttamente alla NATO ed, infine, la previsione di ben tre fasi di controlli contabili ad opera di organismi internazionali, escludeva qualsiasi autonomia gestionale, finanziaria e contabile del fondo stesso. Il motivo è infondato.

Al riguardo va precisato che questa Corte ha affermato che la disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi si applica, qualora l’ente datore di lavoro, pur non essendo un imprenditore svolga nel caso concreto attività di carattere imprenditoriale, caratterizzata dai requisiti della economicità e dall’autonomia gestionale, finanziaria e contabile e non operi come organizzazione di tendenza.

Sulla base di tali principi la Corte nel trattare una fattispecie analoga a quella in esame ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato dal Quartiere Generale delle Forze Alleate del Sud Europa ai cittadini italiani assunti per i bisogni locali di manodopera nell’ambiti del programma di MWA (Moral Welfare Activitiies), licenziamento effettuato senza l’osservanza della procedura preliminare prevista per i licenziamenti collettivi dall’art. 24, in relazione alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4 e segg. (Cass. n. 10155 del 16 maggio 2005).

Orbene la sentenza impugnata ha riconosciuto, proprio in base ai principi di diritto richiamati e alla stregua degli elementi di fatto, il carattere imprenditoriale all’attività svolta dal Quartiere Generale delle Forze Alleate del Sud Europa, ritenendo sussistenti i requisiti dell’economicità e dall’autonomia gestionale, finanziaria e contabile, con esclusione quindi della configurabilità di una organizzazione di tendenza.

Trattasi in ogni caso di valutazione, sorretta da motivazione adeguata e coerente, di cui la parte ricorrente sollecita un riesame non consentito in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito il fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’Avv. Giacomo Mauriello dichiaratisi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in 32,00, oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Giacomo Mauriello antistatario.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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