Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13093 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 171-2020 proposto da:

M.M.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO CARLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 2454/2019 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato

il 07/11/2019 R.G.N. 843/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Potenza ha rigettato il ricorso proposto da M.M.T., cittadino (OMISSIS) proveniente dalla città di (OMISSIS), che aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o umanitaria, tutele già negategli in via amministrativa dalla Commissione territoriale.

2. Il giudice ha ritenuto che nella specie non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato osservando che a tal fine non era sufficiente, sotto il profilo oggettivo, l’esistenza di una situazione politico economica di generica gravità né la mancanza dell’esercizio delle libertà democratiche. Era necessario che da tali condizioni derivasse al richiedente un pericolo grave per la sua incolumità che deve essere specificatamente allegato e che, nella specie, non era stato dimostrato né poteva essere desunto dalle contraddittorie dichiarazioni rese in sede di audizione sia davanti alla Commissione territoriale che in giudizio.

2.1. Inoltre ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non ravvisandosi il rischio per il richiedente, in caso di rientro nel paese di origine, di essere esposto a pena di morte, a tortura, a trattamenti degradanti.

2.2. Quanto alla protezione umanitaria, misura aggiuntiva ed atipica rispetto alle precedenti, ne ha escluso i presupposti precisando che dall’audizione non erano emersi elementi che giustificavano una nuova valutazione del caso.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il M. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si é costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso é denunciata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per avere il Tribunale trascurato di indicare quale sia la fonte utilizzata per affermare che la situazione in (OMISSIS), per quanto delicata, non sia più compromessa.

5. Con il secondo motivo di ricorso é denunciata la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e deduce che dal provvedimento del Tribunale non sarebbe possibile comprendere l’iter logico seguito per negare la protezione sussidiaria. Deduce che la motivazione del provvedimento, priva dell’indicazione degli elementi sui quali il giudice ha fondato il proprio convincimento con riguardo alla situazione del paese di provenienza sarebbe del tutto apparente risultandone perciò viziato il provvedimento di rigetto.

6. Con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia che sarebbe stata omessa la motivazione sul fatto, decisivo, dell’esistenza di un comprovato percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia testimoniato dalla conoscenza certificata della lingua dall’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dalla conseguente raggiunta autonomia economica cui si contrapporrebbe la situazione di pericolo nella quale verserebbe al suo rientro nel paese di origine per le stesse ragioni che lo avevano determinato a fuggirne.

7. Le censure, da esaminare congiuntamente sono fondate nei termini di seguito esposti.

7.1. La decisione impugnata infatti é gravemente carente sotto vari profili:

a. viene meno all’obbligo di valutare, tenuto conto delle allegazioni e deduzioni del ricorrente, le condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente anche mediante integrazione istruttoria officiosa e con l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione. Il decreto si limita a valutazioni generiche ed omette di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (cfr. in termini Cass. 20/05/2020 n. 9230, 22/05/2019n. 13897). Peraltro é onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13449).

b. Con riguardo alla richiesta di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omette del tutto di prendere in esame i diversi elementi da cui eventualmente desumere quale fosse il livello di integrazione del richiedente. Va qui ricordato che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 23/02/2018 n. 4455 e successivamente, tra le altre, Cass. 14/08/2020 n. 17130).

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, cassato il provvedimento impugnato, va rinviato al Tribunale di Potenza che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA