Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13092 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24480/2012 R.G. proposto da:

Meccanica 3MD di G.M. Snc, rappresentata e difesa dall’Avv. De

Franciscis Carmela, con domicilio eletto presso la stessa in Caserta

via Roma-Parco Europa, giusta procura a margine del ricorso,

domiciliata in Roma, p.zza Cavour, presso la Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 332/31/11, depositata il 9 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

Meccanica 3MD di G.M. Snc impugna per cassazione, con cinque motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuta fondato il recupero, a seguito di controllo automatizzato, della maggior Iva non versata per Euro 257.370,00 per l’anno 2004, avendo indebitamente utilizzato in compensazione il credito Iva derivante dal pagamento, effettuato in data 16 febbraio 2005 con ravvedimento operoso, dei versamenti periodici omessi per l’anno 2004.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

Lamenta, in particolare, che la CTR abbia ritenuto il credito Iva inesistente poichè originato da compensazione con lo stesso credito e non mediante versamento in contanti, in contrasto con il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 per il quale, ai fini sanzionatori della dichiarazione annuale, occorre tenere conto di tutti i versamenti periodici ancorchè in concreto non effettuati.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che riguarda il trattamento sanzionatorio in caso, di omesso o ritardato pagamento dei versamenti periodici e di conguaglio, mentre la decisione si fonda sull’errata applicazione della compensazione, sicchè la doglianza è evidentemente estranea alla ratio della decisione.

La cartella impugnata, del resto, ha ad oggetto esclusivamente il recupero dell’imposta dovuta, non versata e indebitamente compensata, e non anche le sanzioni.

E’ appena il caso di sottolineare che la norma sanzionatoria, nel prevedere che nella dichiarazione finale debbono tenersi conto anche dei versamenti periodici non effettuati, mira ad evitare che il medesimo fatto (omesso versamento) sia sanzionato due volte, la prima in relazione al versamento periodico, la seconda in relazione alla dichiarazione finale, sì da sanzionare solo l’eventuale maggior omesso versamento.

Ai fini dell’imposta, invece, rileva che l’imposta non sia stata versata, dovendo questa essere recuperata.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, art. 1241 c.c. e L. n. 212 del 2000, art. 8, per aver la CTR, nel negare rilievo alla compensazione, obliterato l’istituto.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Va premesso che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è superato dalla L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, che nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (v. Cass. n. 16532 del 05/07/2017; Cass. n. 17001 del 09/07/2013).

Il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, in particolare, prevede, quanto alle modalità della compensazione, che essa debba risultare “dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, individuando, dunque, quale momento di operatività della compensazione stessa, quello di presentazione della dichiarazione in cui il credito risulti, esclusa la possibilità di far retroagire ad una data anteriore.

2.2. Nella vicenda in esame, la contribuente, in relazione agli omessi versamenti periodici per febbraio e marzo 2004, ha effettuato il ravvedimento operoso in data 16 febbraio 2005.

In concreto, peraltro, ha operato una compensazione rispetto al credito asseritamente maturato nel 2004, tenendo conto, tuttavia, anche dei versamenti non effettuati per i mesi di febbraio e marzo 2004, così impropriamente mutuando quanto previsto ai fini del trattamento sanzionatorio al pagamento dell’imposta.

E’ evidente, infatti, che l’eventuale credito che sarebbe sorto da pagamenti regolari è alterato dal fatto che, in realtà, sono stati omessi dei versamenti, sicchè il risultato finale è solo “virtuale” perchè ad esso si accompagna, per il citato inadempimento, un debito che riduce, azzera o rende negativo l’esito annuale.

L’utilizzazione del credito che sarebbe emerso se i pagamenti fossero stati effettivi significa, dunque, fruire di un importo che, in realtà, non esiste, precludendo la possibilità stessa di un suo impiego in compensazione.

2.3. Correttamente, del resto, è stato precisato che il credito “sarebbe esistito realmente se per i due versamenti periodici si fosse provveduto al pagamento” poichè, in tal caso, non sarebbe stato utilizzato un credito “teorico” ma effettivo.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per non aver la CTR disposto consulenza tecnica contabile.

3.1. Il motivo prima ancora che infondato è inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione, non avendo parte ricorrente riprodotto, neppure in via indiretta con indicazione della sede e momento di deduzione, l’istanza con cui richiedeva alla CTR l’ammissione della richiesta CTU.

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 163 TUIR e del divieto di doppia imposizione.

4.1. Il motivo è infondato.

L’Amministrazione non ha preteso due volte la medesima imposta, restando priva di rilievo, per le ragioni sopra esposte, la richiesta compensazione.

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui medesimi profili sopra illustrati.

5.1. Il motivo è infondato, risultando la motivazione della CTR corretta in diritto e puntuale in fatto.

6. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Meccanica 3MD di G.M. Snc al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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