Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13092 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13092
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22322/2014 proposto da:
PUBLI ROTORCINQUE SRL, in persona del legale rappresentante,
amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CARSO
51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CICCARELLI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
COMUNE CEPAGATTI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 632/2014 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata
il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Publi Rotorcinque srl propone ricorso per cassazione contro il comune di Cepagatti, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del GP di Pianella che aveva rigettato l’opposizione a verbali per violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 6 e 11, per non aver apposto su cartelli pubblicitari collocati su strada pubblica le targhette identificative dei nuovi dati autorizzativi e per non aver provato di essersi diligentemente occupato per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione.
La sentenza impugnata statuisce che risultava l’inoltro in data 13.5.2008 di una richiesta di rinnovo alla Provincia ma non al Comune.
Il ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 55 reg. att. C.d.S. e dell’art. 23 C.d.S.; 2) vizi di motivazione; 3) omessa applicazione delle norme sul giudicato; 4) errata applicazione dell’art. 55 reg.
att. 5) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23; 6) vizi di motivazione.
Ciò premesso si osserva:
Le censure sono infondate.
I motivi di opposizione originari riferiti dallo stesso ricorrente nella circostanza che gli impianti erano regolarmente autorizzati ed era stata rinnovata la richiesta di autorizzazione andavano provati mentre la sentenza riferisce che non risultava alcuna richiesta di rinnovo al Comune.
Nè è rilevante un giudicato tra altre parti genericamente invocato.
Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese del Comune in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016