Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13092 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22322/2014 proposto da:

PUBLI ROTORCINQUE SRL, in persona del legale rappresentante,

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CARSO

51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CICCARELLI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE CEPAGATTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 632/2014 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Publi Rotorcinque srl propone ricorso per cassazione contro il comune di Cepagatti, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del GP di Pianella che aveva rigettato l’opposizione a verbali per violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 6 e 11, per non aver apposto su cartelli pubblicitari collocati su strada pubblica le targhette identificative dei nuovi dati autorizzativi e per non aver provato di essersi diligentemente occupato per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione.

La sentenza impugnata statuisce che risultava l’inoltro in data 13.5.2008 di una richiesta di rinnovo alla Provincia ma non al Comune.

Il ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 55 reg. att. C.d.S. e dell’art. 23 C.d.S.; 2) vizi di motivazione; 3) omessa applicazione delle norme sul giudicato; 4) errata applicazione dell’art. 55 reg.

att. 5) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23; 6) vizi di motivazione.

Ciò premesso si osserva:

Le censure sono infondate.

I motivi di opposizione originari riferiti dallo stesso ricorrente nella circostanza che gli impianti erano regolarmente autorizzati ed era stata rinnovata la richiesta di autorizzazione andavano provati mentre la sentenza riferisce che non risultava alcuna richiesta di rinnovo al Comune.

Nè è rilevante un giudicato tra altre parti genericamente invocato.

Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese del Comune in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA