Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13092 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. est. Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., nella qualità di erede con beneficio d’inventario

di C.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Circonvallazione Trionfale n. 77. presso lo studio dell’Avv.

Gugliotta Antonino, rappresentato e difeso dall’Avv. Sorbello Gaetano

del foro di Messina come da procura a margine del ricorso ed ora

dom.to in via Antonelli 4;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.p.A., quale successore a titolo universale del BANCO DI

SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34. presso

lo studio dell’Avv. PALLADINO Luciano, che la rappresenta e difende,

in unione con l’Avv. Fabrizio Daverio del foro di Milano, per procura

speciale n. 368111 rilasciata dal notaio SORMANI di Milano il

24.04.2009;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1023/08 della Corte di Appello di

Catania del 9.10.2008/10.12.2008 nella causa iscritta al n. 20 R.G.

dell’anno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.05.2011 dal Pres. Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. Luciano Palladino per la controcorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BASILE

Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Cassazione con sentenza n. 17799 del 2006 cassava con rinvio – dinanzi alla Corte di Appello di Catania- la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 7.03.2003 per non avere adeguatamente motivato circa la legittimità della dispensa dal servizio disposta a carico di C.G. con lettera del 30.12.1991 dalla Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, e ciò anche sotto il profilo della proporzionalità della condotta contestata al dipendente, nonostante il giudicato formatosi sull’illegittimità della precedente destituzione.

La Corte di Cassazione evidenziava la necessità di tenere conto delle affermazioni contenute nella prima sentenza di appello del Tribunale di Messina del 5.12.1998.

2. Il giudizio veniva riassunto dal C. e all’esito la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1023 del 2008, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, è giunta alla conclusione che la gravità dei reiterati comportamenti tenuti dal C. (emissione di assegni a vuoto), in considerazione della sua qualità di dipendente bancario, giustificasse la sanzione della dispensa, anche per il particolare vincolo fiduciario che contraddistingue i rapporti tra dipendente e istituto bancario. La Corte territoriale ha esaminato anche l’altro profilo – indicato dalla Cassazione – circa le affermazioni contenute nella sentenza – passata in giudicato – del Tribunale di Messina del 5.12.1988 n. 127 sull’insussistenza dei presupposti della destituzione in precedenza disposta a carico del medesimo dipendente. Al riguardo la Corte catanese ha sostenuto che la sanzione della dispensa è diversa e meno grave della destituzione e nel caso di specie sussistevano i presupposti della proporzionalità rispetto agli addebiti contestati, tenuto conto delle gravità del comportamento del C..

3. C.M., nella qualità di erede beneficiario di C.G., ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’UNICREDIT, nella qualità indicata in epigrafe, resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La controricorrente eccepisce in via preliminare inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente C.M., per avere soltanto affermato, ma non provato la sua qualità di erede beneficiario di C.G..

L’eccezione è infondata, avendo il ricorrente documentato con produzione di idonea documentazione in atti – la sua qualità di erede beneficiario di C.G., deceduto il (OMISSIS).

2. Da parte sua il ricorrente eccepisce nullità del controricorso e conseguente inammissibilità, per essere stato notificato a C. G. (ormai deceduto) presso il domicilio in Roma dell’Avv. Gaetano Sorbello, già suo difensore.

Anche questa eccezione non ha pregio e va disattesa, in quanto, pur essendo stato notificato il controricorso al difensore dell’originario ricorrente, ormai deceduto, l’attuale ricorrente, nella sua qualità di erede, non ha subito alcun pregiudizio e ha potuto svolgere le proprie difese, avvalendosi dello stesso Avv. Sorbello (cfr Cass. n. 4721 del 2008 con riguardo ad impugnazione al procuratore della parte originaria, anzichè al successore universale, che è stata ritenuta affetta da nullità, rilevabile d’ufficio, a norma dell’art. 164 c.p.c., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della “vocativo in ius”;

nullità suscettibile di sanatoria).

3 Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli 106-109-112 CCNL 1983, nonchè vizio di motivazione.

Le censure si appuntano nei confronti della sentenza impugnata sul profilo della valutazione della proporzionalità della sanzione della dispensa rispetto agli addebiti contestati, e ciò nel mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 sostenendo che il giudice di rinvio non ha tenuto conto del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Messina circa la proporzionalità della sanzione. I due motivi, che sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, si è uniformata al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, procedendo alla verifica dell’esistenza dei presupposti della dispensa dal servizio ex art. 106 CCNL e ritenendo che tale sanzione, sia pure meno grave dell’originaria destituzione, fosse proporzionata agli addebiti mossi, consistiti nell’emissione di assegni a vuoto; il che aveva comportato una lesione irrevocabile del rapporto fiduciario del dipendente con l’istituto bancario. Trattasi di valutazione sorretta da adeguata e coerente motivazione, cui il ricorrente oppone un diverso e non consentito apprezzamento in sede di legittimità. La decisione del giudice di rinvio si è conformata alla sentenza rescindente anche sull’altro punto, relativo all’intervenuto giudicato della sentenza n. 127 del 1988 del Tribunale di Messina, giacchè ha tenuto conto della destituzione, in precedenza intimata e ritenuta illegittima da quel giudice, e ha verificato, come già detto, l’esistenza dei presupposti della distinta sanzione in discussione della dispensa dal servizio.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 62,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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