Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13091 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13091

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13645/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

LUNGARETTA 151, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PISA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PISA;

– ricorrente –

contro

LA DIAGNOSTICA ANNIBALLO SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCIOTTI 11,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IMPROTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI CARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4390/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello ne ha confermato la condanna al versamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale in favore della società La Diagnostica Anniballo s.r.l., esercente attività di polidiagnostica e di laboratorio di analisi;

l’unico – articolato – motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 27, 34 e 35, nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., e art. preleggi, e – altresì – “nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”.

Considerato che:

la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale (…), occorre avere riguardo non alla qualifica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell’ambito delle attività ivi esercitate, dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale” (Cass. n. 8558/2012), cosicchè anche l’attività del professionista può assumere natura commerciale quando l’organizzazione in forma di impresa sia assorbente rispetto a quella professionale, come “nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l’attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo” (Cass. n. 28312/2011, conforme a Cass. n. 13677/2004);

sulla base di una pluralità di elementi indicati in motivazione, la Corte ha accertato la natura assorbente dell’attività imprenditoriale rispetto a quella meramente professionale, compiendo un apprezzamento in fatto che si sottrarre alle censure della ricorrente, che risultano pertanto inammissibili nella parte in cui sollecitano una rivisitazione di tale apprezzamento di merito, oltrechè infondate sotto il profilo della violazione di norme di diritto;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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