Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13091 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19973/2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VESTRICIO SPURINNA 105, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GALLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA FABRIZIO

SOLIMINI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.M.G., MA.MA., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA PO 49, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO MASCIOCCHI, rappresentate e difese dall’avvocato ANGELO

MASCOLO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 858/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

19/07/2013, depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.S. propone ricorso per cassazione contro F. M.G.M., Ma.Ma., che resistono con controricorso, e F.L., avverso la sentenza della Corte di appello di Bari 19.7.2013 che decidendo sugli appelli principale ed incidentale li ha rigettati confermando la sentenza del Tribunale di Trani che aveva rigettato la domanda di usucapione del M..

La Corte di appello ha statuito che il primo giudice aveva valutato correttamente le dichiarazioni testimoniali in ordine all’assenza del corpus e dell’animus atteso che la disponibilità del bene era stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.

Il ricorrente denunzia, col primo motivo, violazione degli artt. 1158, 1141, 1164 e 2697 c.c..

Col secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1158, 1141 e 1165 c.c..

Le parti hanno presentato memorie.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.

Esse genericamente e senza elementi di riscontro si limitano a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1800 di cui Euro 1600 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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