Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13090 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8998-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO

301, presso lo studio dell’avvocato MILITERNI LUCIANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NAPOLETANI ADOLFO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, SOGET SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1805/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

Che:

S.A. impugnava, con distinti ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, due avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, con cui la Soget S.p.A. accertava, per conto del Comune di Corigliano Calabro (CS), il maggior valore di alcuni terreni. Il contribuente lamentava, tra gli altri motivi, anche l’infondatezza della rettifica di valore delle aree di cui al foglio (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) di ha. 9.77.80, precisando che la particella era stata frazionata dal Consorzio di Sviluppo Industriale ASI (P.lle (OMISSIS) di ha. 7.62.40 e 1256 di ha. 21540), il quale aveva di fatto già acquisito l’intera superficie di a. 97780 con l’invio dell’avviso della procedura di esproprio, in data 20.9.2006, e successivamente con verbale di cessione volontaria acquisiva materialmente il possesso di mq. 21540 della stessa, fissando il prezzo di cessione di Euro 4.64 al mq. ad un valore inferiore a quello venale indicato nell’atto impositivo in Euro 20.00 a mq. L’adita Commissione, con sentenza n. 392/02/12, previa riunione, accoglieva parzialmente i ricorsi, dichiarando l’ICI non dovuta solo per la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), rigettando tutte le altre eccezioni proposte dal contribuente. S.A. proponeva appello, denunciando inter alla il difetto di motivazione della sentenza impugnata. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 1805/03/14, rigettava il gravame. S.A. ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Corigliano Calabro non ha svolto difese.

Con memoria illustrativa del 27.10.2017, il contribuente ha prodotto quattro sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, la n. 6214 /15, la n. 6215/15, la n.

6216/15, la n. 67/16, passate in giudicato, relative alla medesima particella, con cui si è statuito, per gli anni di imposta 2003,2004, 2005, 2006 l’annullamento degli avvisi di accertamento ICI, chiedendo l’estensione del giudicato esterno. All’adunanza camerale dell’8.2.2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non presente in atti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e successive modificazioni e della L. n. 212 del 2000, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che non si comprenderebbe in che modo siano stati determinati negli avvisi di accertamento ICI, per gli anni di imposta 2007 e 2008, gli imponibili dichiarati dal contribuente, in ragione del difetto di motivazione degli atti impugnati.

2.Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo errato il giudice di secondo grado nel ritenere che l’atto di appello fosse integralmente incentrato sul difetto di motivazione degli atti impugnati, laddove il contribuente si era doluto del difetto di motivazione della sentenza di primo grado, in ragione dell’omessa valutazione della nullità dell’avviso di accertamento, privo di requisiti essenziali ed, in particolare, della firma del responsabile del Comune di Corigliano Calabro.

3.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che il giudice di appello, al pari del giudice di primo grado, non si sarebbe espresso sulla richiesta proposta dal contribuente di ridurre i valori accertati dal Comune di Corigliano Calabro, ai fini ICI, per la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) di ha. 9.77.80 da Euro 20.00 al mq. ad Euro 4,64, in ragione di un procedimento espropriativo iniziato dall’ASI Consorzio per lo Sviluppo Industriale e definito con atto di cessione del 4.8.2008 al prezzo di Euro 4.64,00 al mq., ritenuto congruo dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente proponeva istanza al giudice del merito di escludere dall’imponibile il valore dell’area di 21.450 già acquisita dal Consorzio dal 2006.

4. Con memoria illustrative il ricorrente ha depositato n. 4 sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, la n. 6214 /15, la n. 6215/15, la n. 6216/15, la n. 67/16, passate in giudicato, con cui il giudice del merito ha stabilito che il contribuente, con riferimento agli anni 2003, 2004, 2005, 2006, ha diritto al regime agevolativo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 con riferimento ai terreni in contestazione, chiedendo l’estensione del giudicato esterno.

4.1. L’eccezione è inammissibile, tenuto conto che il ricorrente non fa alcuna censura alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale con riferimento alla mancata applicazione del regime agevolativo citato D.Lgs. ex art. 9, sicchè sotto tale profilo va rilevata la novità della questione introdotta inammissibilmente nel giudizio di legittimità solo con memoria illustrativa e non specificamente criticata con motivo di ricorso. A tale riguardo questa Corte ha precisato che: “Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., possono essere sollevate questioni nuove rilevabili d’ufficio a condizione che il rilievo “ex officio” sia già possibile sulla base degli atti interni al processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso ” (Cass. n. 14710 del 2006; conf. Cass. n. 8662 del 2005; v. anche Cass. n. 26670 del 2014).

4.2. L’eccezione è, altresì, infondata. L’estensione del giudicato esterno relativa alla concessione del beneficio agevolativo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, nella fattispecie, non può trovare accoglimento atteso che le statuizioni riguardanti le suddette pronunce sono riferite a specifici anni di imposta (2003 – 2006) e non sono estensibili a quello in esame.

Al Collegio è noto il principio espresso da questa Corte secondo cui il giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti, relativamente alla qualità di imprenditore agricolo del contribuente, investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta (Cass. n. 23032 del 2015), ma tale presunzione vale “salvo prova contraria” (v. Cass. n. 23032 cit.) e, nella fattispecie, il giudice del merito ha sostanzialmente escluso, con accertamento in fatto non censurato in alcun modo da parte ricorrente, quindi passato in giudicato, che, con riferimento agli anni in contestazione (2007 -2008), il contribuente “non ha fornito la prova dell’indispensabile collegamento tra la qualità in parola con i beni corrispondenti alle particelle indicate negli atti impositivi”. La concessione del beneficio dipende dalla concreta attività di conduzione diretta del fondo da parte di un imprenditore agricolo o di un coltivatore diretto con riferimento ad uno specifico anno di imposta. Presupposto di fatto escluso dal giudice di appello.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

a) Il giudizio di cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige una precisa emanazione dei motivi medesimi, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e, secondo il principio di autosufficienza, si impone che esso contenga tutti gli elementi necessari in modo da porre il giudice di legittimità nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di fare rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 767 del 2011).

b) Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate. I requisiti di contenuto – forma previsti, a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, “dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producando in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi ed in quale fase processuale sia stato deposita-to”(Cass. n. 29093 del 2018).

c) Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumomo rilevanti ai fini della decisione, con riferimento alle singole censure illustrate in ricorso o ad indicare esattamente nel ricorso in quale fascicolo è possibile rinvenire tali atti, ed in quale fase del giudizio di merito siano stati depositati.

Con specifico riferimento alle denunce riferite al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti “testualmente” i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica “esclusivamente” in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017). A tale onere processuale il ricorrente non ha ottemperato, così impedendo al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015).

Sempre in tema di autosufficienza, questa Corte ha, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017). Orbene, non risulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorso siano stati indicati, come allegato, gli avvisi di accertamento impugnati.

6.11 secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono fondati.

Le doglianze prospettate con le diverse censure, sostanzialmente, vanno ricondotte alla omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai motivi dedotti con l’atto di appello.

Invero, dalla lettura del gravame (v. pag. 4 dell’atto di appello) si rileva che il contribuente ebbe a prospettare ai giudici di appello non solo il difetto di motivazione degli atti impugnati, ma anche il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, in ragione dell’omessa valutazione della nullità dell’avviso di accertamento, privo di requisiti essenziali, arche perchè privi della firma del responsabile del Comune di Corigliano Calabro. Su tali motivi di impugnazione, il giudice di appello non ha argomentato alcunchè, limitandosi a statuire sull’inesistenza del difetto di motivazione dell’atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale ha omesso, altresì, di pronunciare sulla richiesta proposta dal contribuente di ridurre i valori accertati dal Comune di Corigliano Calabro, ai fini ICI, per la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) di ha. 9.77.80 da Euro 20.00 al mq. ad Euro 4.64, in ragione di un procedimento espropriativo iniziato dall’ASI Consorzio per lo Sviluppo Industriale e definito con atto di cessione del 4.8.2008 al prezzo di Euro 4.64,00 al mq., ritenuto congruo dall’Agenzia delle Entrate. Nelle conclusioni del gravame si chiede alla Commissione Tributaria Regionale che determini il valore venale dei terreni accertati, ad un cifra al massimo pari ad Euro 4.64 al mq. nella considerazione che nell’atto pubblico di cessione il valore venale definito ai fini dell’imposta di registro era pari ad Euro 4.64, applicabile solo ai residui 76.240 mq. della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS).

Emerge, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata, che il giudice di appello, sebbene sollecitato dall’appellante, ha omesso di pronunciarsi sulle dedotte censure, sicchè nella specie va rilevato il predicato vizio motivazionale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per il riesame.

7. In definitiva, la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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