Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13090 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11838/20216 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MANIERI;

– ricorrenti –

contro

M.M., C.B., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1379/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello ha rigettato il gravame del G. avverso la sentenza di primo grado che, pronunciando sull’opposizione a precetto dallo stesso proposta, aveva ridotto l’importo della somma dovuta e aveva compensato integralmente le spese di lite; la Corte ha ritenuto infondato l’appello – concernente il solo capo relativo al governo delle spese processuali – e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado;

ricorre per cassazione il G. affidandosi a due motivi che denunciano l'”omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo” (il primo) e la “violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per errata applicazione e dell’art. 91 c.p.c., per omessa applicazione” (il secondo).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo è inammissibile in quanto prospetta un’omissione motivazionale non più scrutinabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

il secondo motivo è infondato: per quanto emerge dalla narrativa della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, sussisteva un’ipotesi di soccombenza reciproca, in quanto l’opposizione non era stata accolta in relazione alla dedotta nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e in relazione alla non debenza di alcune voci (per “diritti”) esposte nell’atto; ne consegue che il giudice di primo grado poteva legittimamente compensare le spese del giudizio e che la Corte di Appello ha correttamente rigettato le doglianze del G. senza incorrere nella violazione di alcuna delle due norme richiamate;

il ricorso va dunque rigettato, senza pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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