Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13090 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30172/2014 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
211, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO CANGEMI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,
ope legis;
– resistente –
avverso il decreto 469/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA
del 16/04/2014, depositato il 30/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato RICCARDO ANDRIANI, difensore del ricorrente, che
chiede l’accoglimento e deposita cartolina avvenuta notifica.
Fatto
IN FATTO
Con decreto del 30.4.2014 la Corte d’appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile il ricorso per equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, proposto il 9.8.2012 da C.C., perchè tardivo, ai sensi dell’art. 4 detta legge, rispetto alla sentenza emessa nella causa civile presupposta dal Tribunale di Palermo il 31.3.2011, notificata il 18.5.2011 e passata in giudicato alla scadenza del 17.6.2011.
Per la cassazione di tale sentenza C.C. propone ricorso, affidato a due motivi.
Il Ministero della Giustizia si è limitato a depositare un “atto di costituzione”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 170, 285, 326, 327 e 479 c.p.c., in quanto la notifica della sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto è avvenuta alla parte personalmente e a fini esecutivi, e non già presso il domiciliatario. Con la conseguenza che, rispetto alla scadenza del termine ordinario d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., la proposizione del ricorso per equa riparazione deve ritenersi tempestiva ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.
1.1. – Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di verificare un fatto processuale da cui dipende la sussistenza d’un error in indicando, si rileva che la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1558/11, pubblicata il 31.3.2011, è stata notificata il 18.5.2011 in forma esecutiva alla parte personalmente (l’IACP di Palermo), e non già al difensore o al domiciliatario di essa.
Pertanto, poichè la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del notificante che del destinatario (giurisprudenza costante di questa Corte: v. ex pluribus Cass. nn. 16804/15, 13428/10 e 1069/00), in applicazione del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, la sentenza emessa nel processo presupposto è passata in giudicato allo scadere del 16.5.2012; e dunque la domanda d’equa riparazione è stata proposta entro il termine perentorio di sei mesi stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.
2. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe, per l’effetto espansivo interno di cui all’art. 336 c.p.c., comma 1, l’esame del secondo mezzo relativo al governo delle spese (motivo, quest’ultimo, che peraltro è apparente, perchè censura detta statuizione come mero riflesso dell’errore compiuto dalla Corte d’appello sull’improponibilità della domanda).
3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che provvederà nel merito della domanda e regolerà, altresì, le spese di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016