Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1309 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. III, 25/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., in proprio quale procuratore distrattario di

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P., ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CROCE DI

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Igor

Genghini di Roma del 30/10/2007, Rep. n. 15957, che viene allegata

agli atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1577/2006 del TRIBUNALE di MESSINA, del

13/9/2006, depositata il 26/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per la resistente l’Avvocato Marinuzzi Dario che si riporta

agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Avvocato M.F. in proprio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 26 settembre 2006, con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina, che, investito dall’INPDAP di un’opposizione avverso un precetto intimato dallo stesso ricorrente, in forza di titolo esecutivo rappresentato da una sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che gli aveva riconosciuto la qualita’ di difensore distrattario delle spese giudiziali, aveva dichiarato la sua incompetenza a favore del Tribunale di Messina, sezione di S. Agata di Militello, compensando le spese giudiziali.

L’intimato INPDAP non ha depositato ricorso, ma, tramite legale munito di procura notarile, ha partecipato alla discussione.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi verificate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le considerazioni che di seguito si riproducono:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., ad esso applicabile in forza dell’ultrattivita’ disposta dalla L. n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

L’illustrazione del motivo e’ seguita dalla formulazione dei seguenti quesiti di diritto: Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a se’, e’ tenuto o meno a provvedere sulle spese giudiziali? Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza puo’ essere determinata, anziche’ da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l’incompetenza del giudice adito?.

Entrambi i quesiti sono prospettati con la formulazione di interrogativi completamente astratti e privi di riferimento pur riassuntivo alla concreta vicenda di cui e’ causa ed alla decisione impugnata. Per tale ragione difettano del requisito della conclusivita’ ed appaiono, pertanto, inidonei ad integrare il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige (o meglio esigeva, atteso che ora e’ stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, con effetto che, pero’, non si estende al ricorso in oggetto) che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento e dal modo in cui e’ stata decisa, bensi’ evidenzi la sua pertinenza all’uno ed all’altra. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio e’ stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioe’ al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente. Un quesito che non presenti questa contenuto e’ un non – quesito e non vale ad integrare il requisito di ammissibilita’ previsto dalla norma in discorso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; da ultimo, Cass. n. 4044 e 8463 del 2009, fra le tante).

Il ricorso, in ogni caso, se anche fosse superabile il rilievo di inammissibilita’ ed i due quesiti fossero idonei ad integrare il requisito dell’art. 366 bis c.p.c. singolarmente considerati, si presenterebbe per altro verso inidoneo ad integrare quel requisito per la ragione che i (pretesi) quesiti sono fra loro diversi, mentre il motivo e’ unico ed essi sono a loro volta incompatibili, cioe’ inidonei ad essere correlati a due diverse censure entrambi coesistenti in ipotesi in una decisione e, quindi denunciati con l’unico motivo: invero, il primo sottende un dovere di provvedere sulle spese connesso alla pronuncia sulla incompetenza, mentre l’altro riguarda il modo di provvedere. E’ palese che la sentenza impugnata o deve avere errato riguardo all’esistenza del detto dovere o deve avere errato sul modo di applicarlo. Non e’ concepibile, viceversa, che la sentenza possa avere compiuto entrambi gli errori.

In un caso del genere il quesito multiplo i cui termini sono fra loro incompatibili si presenta automaticamente inidoneo a concludere l’unico motivo di ricorso cui e’ correlato (sul quesito multiplo, quanto al principio affermato in astratto, si vedano Cass. n. 5471 del 2008 e n. 1906 del 2008).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecento/00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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