Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1309 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14603-2013 proposto da:

D.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CASTRENSE N. 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

TAGLIALATELA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONICA TAGLIALATELA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 734/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. LAZIO

DIST. di LATINA, depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCI NAPOLITANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 734/39/12, depositata il 17 dicembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – rigettò l’appello proposto dal sig. D.P.R. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF relativamente all’anno d’imposta 2005.

L’atto impositivo, emesso in autotutela dall’Amministrazione finanziaria in sostituzione di precedente avviso di accertamento, aveva imputato al D.P., in rettifica di quanto dichiarato, il maggior reddito da partecipazione pari al 50% del reddito d’impresa accertato per il medesimo anno d’imposta nei confronti della Cart Sud S.r.l., di cui il D.P. deteneva la quota del 50%, avendo la predetta società di capitali optato per il regime di trasparenza, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 116.

La CTR ritenne di confermare la decisione di primo grado sulla base di sentenza della CTP di Caserta, che aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento notificato nei confronti di quest’ultima per lo stesso anno d’imposta, sebbene, nelle more del giudizio di appello vertente sull’accertamento nei confronti del socio, la sentenza di primo grado resa nei confronti della società fosse stata riformata con esito favorevole a quest’ultima.

Avverso la sentenza della CTR il D.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ciascuno dei quali articolato in plurimi ordini di censure.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.

Con ordinanza interlocutoria, resa all’esito dell’udienza di discussione del 10 ottobre 2019, il collegio chiedeva chiarimenti in ordine alla circostanza ivi dedotta circa l’intervenuta revocazione della sentenza della CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – n. 734/39/12 in questa sede impugnata con ricorso per cassazione e, ove avvenuto, relativamente al passaggio in giudicato della pronuncia resa nel giudizio di revocazione.

Depositata memoria da parte ricorrente, la causa torna dunque all’esame della Corte in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 295 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c. Il ricorrente lamenta che, sebbene avesse depositato nel corso del giudizio di appello la sentenza n. 139/7/2012, depositata il 14 marzo 2012, resa dalla CTR della Campania nel giudizio relativo all’impugnazione da parte della società Cart. Sud S.r.l. dell’avviso di accertamento notificatole per il medesimo anno d’imposta, sentenza che aveva annullato, in riforma della pronuncia di primo grado, l’atto impositivo, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina -, nel giudicare sull’impugnazione proposta dal socio D.P., titolare della quota del 50% della società, avverso l’accertamento a lui notificato, col quale, stante l’opzione per il regime di trasparenza, gli era stato rettificato il reddito da partecipazione in proporzione di detta quota, aveva totalmente omesso di considerare detta circostanza, rigettando il ricorso del contribuente.

Ciò, secondo parte ricorrente, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, integrava violazione dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra il giudizio relativo all’accertamento svolto nei confronti della società rispetto a quello avente come destinatario il socio.

Il ricorrente rileva peraltro che, nel frattempo, non essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso l’anzidetta sentenza n. 139/7/2012 della CTR di Napoli, la pronuncia resa dalla CTR del Lazio- sezione staccata di Latina – viola il giudicato esterno così formatosi, avendo attribuito al socio D.P. un maggior reddito di partecipazione pari alla quota sociale dallo stesso detenuta nella Cart. Sud S.r.l., sebbene fosse stato annullato l’accertamento che aveva attribuito alla società stessa un maggior reddito d’impresa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione ed erronea applicazione dell’art. 24 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla questione, dedotta in primo grado e riproposta come specifico motivo di appello, sull’illegittimità della rinnovazione in autotutela con effetto ex nunc dell’originario atto impositivo, basato sull’erronea considerazione che la Cart. Sud S.r.l. fosse società di capitali a ristretta base partecipativa.

3. Deve rilevarsi preliminarmente che il ricorrente, con la memoria depositata in atti, ha documentato che, in pendenza della definizione del presente giudizio di legittimità, la sentenza della CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – n. 734/39/12 in questa sede impugnata dal D.P. con ricorso per cassazione, è stata oggetto di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, da parte del medesimo giudice tributario con sentenza n. 7391/40/14, depositata il 5 dicembre 2014, che ha accolto il ricorso del contribuente.

Detta pronuncia, notificata alla controparte, non è stata impugnata nei termini ed è dunque passata in giudicato, come da relativa attestazione prodotta in allegato alla memoria.

4. A ciò consegue che, essendo stata revocata la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, si è determinata la cessazione della materia del contendere di cui al presente giudizio di legittimità, essendo venuto meno l’interesse dell’odierno ricorrente ad ottenere una pronuncia sul merito dell’impugnazione originariamente proposta, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cass. SU 28 aprile 2017, n. 10553; Cass. sez. 2, 25 settembre 2013, n. 21951).

5. Quanto alla disciplina delle spese, avuto riguardo al fatto che solo in pendenza del presente giudizio di legittimità si è verificato il passaggio in giudicato, con produzione della relativa attestazione, della sentenza n. 139/7/12 della CTR della Campania, che aveva annullato l’atto impositivo emesso nei confronti della società per lo stesso anno d’imposta, di cui l’odierno ricorrente ha invocato gli effetti a sè favorevoli, possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio.

6. Va infine ribadito che “In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (cfr. Cass. sez. 3, 10 febbraio 2017, n. 3542).

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo cessata la materia del contendere.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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