Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1309 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. ((OMISSIS)) in proprio ed in qualita’

di moglie ed erede del Sig. V.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio degli avvocati

GIANCARLO VIGLIONE, ANTONIO D’ALESSIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati VISCARDI ALFONSO, GRIMALDI EMILIA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3604/07 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositato il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Con decreto depositato il 18.6.2008 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta contro il Ministero della Giustizia da A.S., in proprio e quale erede di V.C., in relazione alla durata irragionevole di un processo civile instaurato il 22.12.1990 contro il dante causa dell’attrice. Ha osservato la Corte che il V. era deceduto in data (OMISSIS), ossia in epoca nella quale la durata ragionevole del processo non era stata superata mentre la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del predetto, e, quindi nei confronti della ricorrente, era avvenuta il 3.7.2007. Talche’ al momento della proposizione della domanda di equa riparazione non era maturato alcun diritto della ricorrente iure proprio.

Contro il decreto l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero intimato.

2. – I motivi di ricorso – con i quali la ricorrente denuncia:

1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 1;

2) violazione dell’art. 6 CDU e;

3) violazione dell’art. 459 c.c. – appaiono manifestamente infondati perche’ il loro accoglimento presupporrebbe la possibilita’ giuridica, per un soggetto, di assumere la veste di danneggiato ai sensi della c.d. “legge Pinto” sulla base di “un interesse giuridicamente rilevante allo svolgimento del giudizio in tempi ragionevoli” (primo e secondo motivo) ovvero con effetto retroattivo, quanto alla posizione di erede (terzo motivo). Cio’ e’ in contrasto con il principio per il quale in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualita’ di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuita’ della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Sez. 1, n. 23416/2009; n. 2983/2008).

Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano – non scalfite dal contenuto della memoria – e che conducono al rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in complessivi Euro 565,00 oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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