Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1309 del 19/01/2018
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1309 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28730 del ruolo generale del 2010,
proposto da
s.p.a. Almaviva, incorporante s.p.a. Finsiel, a sua volta
incorporante s.p.a. EIS —Elettronica Ingegneria Sistemi, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli
avvocati Victor Uckmar e Francesco d’Ayala Valva, elettivamente
domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al viale Parioli,
n. 43
-ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
si domicilia
-controricurrente=
RG n. 28730/10
Angelina-Maria Perr
Data pubblicazione: 19/01/2018
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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata in data 20 ottobre 2009, n.
190/21/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
23 ottobre 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
del ricorso per quanto di ragione;
sentiti per la società l’avv. Stefano Zagà, per delega dell’avv.
D’Ayala Valva e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Maria Pia
Ca massa .
Fatti di causa.
L’Agenzia delle entrate in base ad un processo verbale di
constatazione ridusse ai fini dell’irpeg, nei confronti della s.p.a.
Finsiel, incorporante la s.p.a. EIS Elettronica ing. Sistemi, cui è
succeduta l’odierna ricorrente, la perdita di esercizio dell’anno
precedente, portata a nuovo in contabilità nel 1998; recuperò
costi ritenuti indebitamente dedotti perché non inerenti, contestò
l’accantonamento a fondo rischi di costi sostenuti da altra società,
corrispondenti a spese da queste erogate e non rimborsabili,
ritenne indeducibili i costi scaturenti dall’accollo delle spese
sostenute dall’altra società e non pertinenti a ricavi della s.p.a.
EIS, recuperò a tassazione ammortamenti per spese di
adattamento locali perché eccedenti il limite prescritto dall’art. 74
del d.P.R. n. 917/86 e considerò indebita la deduzione di costi di
competenza dell’anno precedente. Seguì a questi rilievi anche
l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
La contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento,
che aveva recuperato materia imponibile pure ai fini dell’iva e
dell’irap e ne ottenne in primo grado il parziale annullamento
limitatamente all’importo della perdita d’esercizio per l’anno 1997,
alla deduzione dei costi ritenuti non inerenti e non afferenti
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Angelina-Maria Per
re
generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento
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all’esercizio di competenza, alla deduzione degli oneri finanziari ed
all’ammortamento per spese di adattamento dei locali che
l’Agenzia aveva reputato che eccedessero il limite consentito.
Di contro, la Commissione tributaria regionale, dichiarando di
accogliere l’appello dell’Agenzia, ha considerato che le rettifiche
operate per l’anno di competenza producono effetti anche per gli
aveva rispettato i limiti posti all’ammortamento
«ed alle altre
voci di bilancio».
Contro questa sentenza propone ricorso la società per
ottenerne la cassazione, che affida a quattordici motivi, cui
l’Agenzia reagisce con controricorso.
Ragioni della decisione.
1.- Col primo, col secondo e col terzo motivo di ricorso, da
esaminare congiuntamente perché connessi, la società si duole:
– ex art. 360, 10 co., n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza
per totale contraddittorietà della motivazione, tanto da impedire
l’individuazione della relativa ratio decidendi, in violazione dell’art.
132 c.p.c. -primo motivo;
– ex art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., della contraddittorietà della
motivazione sul fatto controverso e decisivo concernente
l’estensibilità degli effetti dell’avviso di accertamento relativo
all’anno d’imposta 1997, non ancora definitivo in quanto oggetto
d’impugnazione in diverso giudizio ancora pendente
-secondo
motivo;
– ex art. 360, 10 co., n. 5, c.p.c., della contraddittorietà della
motivazione concernente l’interpretazione del capo della sentenza
di primo grado col quale la Commissione tributaria provinciale ha
deciso la questione relativa alla legittimità del recupero ad
imposizione della perdita fiscale riportata dal precedente periodo
d’imposta -terzo motivo.
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Angelina-Maria Perripo e
anni successivi e che, come rimarcato dall’Ufficio, la società non
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Sostiene la società che, a fronte della decisione con la quale il
giudice di primo grado ha annullato le riprese concernenti la
deduzione della perdita fiscale riportata dall’anno precedente ed il
recupero dei costi ritenuti indeducibili perché non previsti per
contratto e sostenuti da altro soggetto, la Commissione tributaria
regionale, pur dichiarando di accogliere l’appello dell’Ufficio, ha nel
ma ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione a sostegno
dell’accoglimento del capo di domanda concernente i costi.
In subordine, prospetta l’erronea interpretazione da parte del
giudice d’appello del contenuto della sentenza di primo grado nella
parte relativa alla perdita fiscale.
1.2.- La censura complessivamente proposta è infondata.
Quanto alla deduzione della perdita concernente l’anno
d’imposta 1997, emerge dalla sentenza di primo grado, il
contenuto della quale è sunteggiato nella narrativa della sentenza
impugnata, che il giudice ha ritenuto l’illegittimità
in parte qua
dell’avviso di accertamento facendo leva sull’autonomia dei periodi
d’imposta, che avrebbe impedito all’Amministrazione di poter
rettificare la dichiarazione dei redditi di un periodo facendo leva
sui dati relativi ad un anno diverso. E tale contenuto trova
riscontro nella trascrizione che della sentenza fa il ricorso.
Nessun fraintendimento v’è stato dunque di questa decisione e
nessuna rilevante incongruenza emerge nella sentenza
impugnata: il giudice d’appello ha difatti sostenuto che le rettifiche
compiute in relazione all’anno di competenza spiegano effetti
anche per gli anni successivi,
«…altrimenti vi sarebbe pur
sempre un vantaggio fiscale per la società…».
Il tenore della motivazione è in sé coerente e lo è col
contenuto del dispositivo, di accoglimento dell’appello
dell’Agenzia; sicché eccentrica nel contesto della decisione è la
sola frase con la quale la Commissione tributaria regionale
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Angelina-Maria Perfido e nsore
contempo affermato di confermare la decisione di primo grado,
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«…conferma la riduzione delle perdite come da sentenza della
CTP di Roma…», la quale, tuttavia, essendo disancorata dal
contesto, è da ritenere inidonea a minare l’impianto della
sentenza.
La frase è, inoltre, irrilevante ai fini delle ragioni del decidere.
La società punta al riguardo sulla mancanza di definitività
ha fatto leva sull’influenza svolta da un accertamento negli anni
successivi, prescindendo dalla definitività della pronuncia ad esso
relativa.
1.3.- Quanto, poi, alla deduzione dei costi, la ragione del
decidere va rinvenuta nell’affermato superamento dei limiti posti
«alle altre voci di bilancio».
Il che evidenzia l’ininfluenza della censura.
2.- Col quarto e col quinto motivo di ricorso, da esaminare
congiuntamente, la contribuente lamenta:
– ex art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c., la violazione o falsa
applicazione dell’art. 76, 6° co., del d.P.R. n. 917/86, nel testo
applicabile all’epoca dei fatti, là dove la Commissione tributaria ha
dedotto a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento
per il 1998 il mero riferimento all’esistenza dell’avviso di
accertamento concernente la rettifica per il 1997, sebbene
quest’avviso fosse ancora sub iudice -quarto motivo;
– ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la violazione o falsa
applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 917/86, nonché degli artt. 1 e
38 del d.P.R. n. 600/73, là dove la Commissione tributaria
regionale ha riconosciuto una sorta di efficacia ultrannuale
all’avviso di accertamento concernente il 1997 sebbene questo
non fosse ancora divenuto definitivo -quinto motivo.
La complessiva censura è infondata.
2.1.- La rettifica in questione concerne il riporto di una perdita
preg ressa.
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Angelina-Maria Per
tensore
dell’accertamento riguardante l’anno 1997: ma il giudice d’appello
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La norma di riferimento è l’art. 102 del d.P.R. n. 917/86, a
norma del quale
«la perdita di un periodo d’imposta,
determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione
del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero
importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di
L’importo della perdita può quindi essere spalmato su un
periodo fino a cinque anni successivo a quello in cui la perdita si è
prodotta: ne deriva che se l’importo della perdita è rettificato in
diminuzione, non può che diminuire in proporzione la quota parte
della perdita imputata a ciascuno degli anni successivi.
2.2.- In questo senso è corretta la considerazione della
sentenza impugnata, secondo cui non è «<...valida la tesi della
società di modificare il reddito solo per l'anno di accertamento e
relative sanzioni e non -per- gli anni futuri, in quanto così facendo
potrebbe risultare sempre una perdita di bilancio anche per gli
anni futuri...».
3.- Fondato è, invece, il sesto motivo di ricorso, proposto ex
art. 360, 10 comma, n. 4, c.p.c., col quale la contribuente lamenta
la violazione del giudicato formatosi in proprio favore in relazione
ad uno dei recuperi ad imposizione recati dall'avviso di
accertamento per il 1997, segnatamente a quello riguardante la
quota di ammortamento dell'avviamento iscritto dalla società in
luogo del disavanzo da annullamento dell'operazione di fusione
per incorporazione della EIS Prodotti s.p.a.
3.1.- Infondata è l'eccezione proposta al riguardo dall'Agenzia
concernente l'omissione di deposito della sentenza munita di
attestazione di passaggio in giudicato, in quanto nel caso in esame
la società ha dedotto la formazione del giudicato conseguente
all'acquiescenza dell'Agenzia alla decisione di primo grado. RG n. 28730/10
Angelina-Maria Perr essi...». Pagina 7 di 8 3.2.- Acquiescenza, che l'Agenzia non contesta, limitandosi ad
eccepire l'inesistenza del giudicato esterno.
4.- Vanno altresì accolti il settimo ed il nono motivo di ricorso,
da esaminare congiuntamente, perché propongono la medesima
censura, con i quali, rispettivamente, la contribuente si duole
dell'omessa o insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per le dei costi pari a lire 251.289.000 (settimo motivo), nonché degli
interessi passivi pari a lire 130.338.000 (nono motivo).
Manca difatti nella sentenza impugnata l'esplicitazione delle
ragioni in base alle quali il giudice d'appello ha sul punto accolto
l'appello dell'Agenzia; insufficienti a giustificare la decisione sono
«la Commissione le apodittiche affermazioni secondo cui riconosce e conferma l'accertamento dell'Ufficio, riconosce le voci
contabili già esaminate in primo grado in accoglimento parziale
delle spese dedotte per lire 251.289.000...».
4.1.- Quest'accoglimento comporta l'assorbimento dell'ottavo,
del decimo, dell'undecimo e del dodicesimo motivo di ricorso, che
rispettivamente affrontano, sotto i profili della violazione di legge
e di altre carenze di motivazione le medesime censure.
5.- Fondato è altresì il tredicesimo motivo di ricorso, col quale
la contribuente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione della sentenza in relazione al recupero ad imposizione
della quota di ammortamento delle spese di ristrutturazione
dell'immobile preso in locazione di terzi.
Il giudice d'appello si è difatti limitato a stabilire che la società
non ha rispettato «...i limiti posti agli ammortamenti e ai periodi
relativi...».
Motivazione, questa, del tutto insufficiente, al cospetto della
disposizione di riferimento (art. 74, 3 0 co., del d.P.R. n. 917/86,
nel testo applicabile all'epoca dei fatti), che si limita ad affermare
che «le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle
RG n. 28730/10
Angelina-Maria Perir stensore quali è stata affermata la legittimità del recupero ad imposizione Pagina 8 di 8
considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio». Sarebbe dunque occorsa la specificazione della quota imputabile a ciascun esercizio, oltre
all'individuazione e giustificazione del numero degli esercizi
rilevanti.
5.1.- Il motivo va quindi accolto. che affronta la medesima questione sotto il profilo della violazione
di legge.
6.- In definitiva, in accoglimento del sesto, del settimo, del
nono e del tredicesimo motivo di ricorso, la sentenza va cassata,
in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa
composizione.
Per questi motivi
accoglie il sesto, il settimo, il nono ed il tredicesimo motivo di
ricorso, assorbiti l'ottavo, il decimo, l'undecimo, il dodicesimo ed il
quattordicesimo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del
Lazio in diversa composizione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 23 ottobre 2017.
L' t9 IYÙt 9 Gc...N 2018 4 RG n. 28730/10 / DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL Il presi en, Otg Il che comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di ricorso,