Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1309 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 19/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4781-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLACINO, che

lo rappresenta e difende, per deleghe in calce ai ricorsi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2014 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE ROMA, depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Vincenzo COLACINO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- C.G. – sottufficiale della Guardia di Finanza – è stato posto in congedo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 11 ottobre 1993 e in pari data è stato richiamato in servizio fino al 14 ottobre 1999, data in cui è stato definitivamente collocato in congedo.

Con decreto n. 746 del 15 febbraio 2002, il Reparto competente della Guardia di Finanza ha conferito al sottufficiale la pensione definitiva.

Con istanza del 14 giugno 2005, il C. ha chiesto il riconoscimento del beneficio di cui al R.D. n. 3458 del 1928, art. 100. L’Amministrazione ha respinto l’istanza, ritenendo necessaria la presentazione della domanda in costanza di attività di servizio.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio ha respinto il ricorso del C. ritenendo – per quanto ancora interessa – che la domanda “non investe la spettanza e la misura di emolumenti di attività di servizio nel periodo di richiamo del ricorrente, aspetto per il quale vi è carenza di giurisdizione di questa Corte in quanto le controversie in materia di rapporto di lavoro relative al personale dello Stato e, comunque, al personale c.d. pubblico, appartengono alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego”.

Con la sentenza impugnata la Corte dei Conti – Sezione terza giurisdizionale centrale – ha respinto l’appello proposto dal C., confermando, per quanto interessa, la giurisdizione del giudice contabile.

Contro tale decisione C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale sostiene la giurisdizione del Giudice amministrativo, venendo in rilievo una questione concernente il trattamento economico dei militari richiamati o trattenuti in servizio dopo aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza. Assume il ricorrente, in particolare, che spetterebbe al giudice amministrativo di pronunciarsi sul momento genetico del diritto al trattamento di quiescenza al fine di parametrare su tale trattamento gli emolumenti da corrispondere nel periodo di trattenimento in servizio.

Ha resistito con controricorso il Ministero intimato mentre non ha svolto difese l’INPS.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, con sentenza n. 21260 del 2016 queste Sezioni unite, mutando l’orientamento precedente, hanno ritenuto che l’attore soccombente nel merito non può, con l’appello, porre in discussione la giurisdizione del giudice da lui stesso scelto. Ciò sia nel caso di processo amministrativo che di processo contabile.

La pronuncia ora richiamata, invero, ha precisato che il diritto vivente formatosi sull’art. 37 c.p.c. è stato recepito dal codice del processo amministrativo. Ai sensi dell’art. 9, “Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”. Una previsione di contenuto identico è dettata dall’art. 15 codice di giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174: “Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”.

Tanto l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 37 c.p.c. quanto la lettera dell’art. 9 cod. proc. amm. e dell’art. 15 cod. giust. Cont. qualificano in termini di “capo” la statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza di primo grado che decide il merito della causa. Si tratta di un aspetto non nuovo nel processo civile, ma che presenta elementi di continuità con l’esperienza delle sentenze non definitive su questioni, nelle quali – come la dottrina non ha mancato di rilevare – è isolabile una singola questione come contenuto di pronuncia: in esse, infatti, il “capo” non è corrispondente ad una domanda, ma si identifica, appunto, nella soluzione di una questione.

Il “capo” sulla sussistenza della giurisdizione che accompagna la decisione sul merito è non solo suscettibile di giudicato interno in mancanza di un’apposita attività di parte rivolta a denunciare con specifico motivo di gravame la carenza di giurisdizione.

Esso si presenta altresì come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione autonoma rispetto alla soccombenza sul merito. E’ significativo al riguardo, ancora una volta, il confronto con la disciplina dell’appello contro le sentenze parziali, dove il c.p.c. (art. 340), nel fare riferimento alla “parte soccombente”, correla il dato attributivo di questa definizione, nell’ipotesi delle sentenze previste dall’art. 279, comma 2, n. 4 proprio alla soluzione di una questione.

Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al “capo” relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela.

L’attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale: relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è configurabile, per l’attore, soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l’antecedente necessario; la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi dì aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l’efficacia e l’utilità stessa della decisione adottata.

Rispetto al capo sulla giurisdizione che accompagna la statuizione di rigetto nel merito della domanda è configurabile esclusivamente la soccombenza del convenuto, sempre che a sua volta non abbia chiesto al giudice di dichiararsi munito di giurisdizione. Il vincitore pratico della causa, se non ha interesse a impugnare per primo sul capo della giurisdizione, perchè il passaggio in giudicato della statuizione di rigetto gli assicura una utilità maggiore di quella che potrebbe ottenere dalla declinatoria di giurisdizione, ha tuttavia interesse ad impugnare dopo e per effetto della impugnazione principale sul merito da parte del soccombente pratico e così in via incidentale per il caso di suo accoglimento (Cass., Sez. U., 6 marzo 2009, n. 5456).

La soluzione, dunque, è nel senso della inammissibilità dell’appello proposto dall’attore soccombente nel merito il quale sostenga che la sentenza è stata emanata da un giudice privo di giurisdizione.

Pertanto, l’unico motivo di ricorso è inammissibile perchè concerne un motivo di appello che la Corte dei conti avrebbe dovuto dichiarare inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidandole in Euro 3.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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