Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13089 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15658-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FUNIVIE DEL PICCOLO SAN BERNARDO SPA;

– intimata –

e da

FUNIVIE DEL PICCOLO SAN BERNARDO SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato VULCANO MARIA

SONIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GARAVOGLIA MARIO, LUCISANO CLAUDIO;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 9/2013 della COMM.TRIB.REG. di AOSTA,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

Che:

La società Funivie del Piccolo S. Bernardo S.p.A. impugnavano due avvisi di accertamento, con cui L’Ufficio del Territorio di Aosta rettificava i caissamenti di due unità immobiliari che costituivano le stazioni di monte e di valle di un impianto di risalita e, precisamente, della telecabina ed ammorsamento automatico “Golette – Les Suches” aperta nel solo periodo invernale. La ricorrente denunciava carenza di motivazione dell’atto catastale, chiedendo in subordine l’annullamento della variazione di classamento operata dall’Ufficio in quanto alle unità immobiliari andava applicata la categoria E/1, come da proposta di variazione fatta con denuncia ex D.M. n. 701 del 1994. La Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, previa riunione, accoglieva il ricorso con riferimento al classamento per insussistenza del difetto di motivazione degli atti impugnati. La sentenza veniva appellata dall’Ufficio del Territorio, che riteneva corretta la categoria D/8, mentre la contribuente denunciava con appello incidentale il difetto di motivazione dell’atto catastale. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 9/2/13, nel confermare la pronuncia di primo grado in ordine all’attribuzione della categoria E/1, precisava che il compendio immobiliare oggetto del gravame, nel suo complesso, era interamente adibito a trasporto pubblico e, pertanto, non poteva essere diversamente utilizzato senza radicali trasformazioni. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. La società contribuente ha presentato memorie, chiedendo il rinvio della causa, avendo proposto all’Avvocatura generale dello Stato una definizione condivisa delle controversie, o una eventuale trattazione congiunta.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo di ricorso principale, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 8, 30 e 61, nonchè del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 40 e ss., convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Si lamenta che i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo delle norme indicate in rubrica, nella parte in cui correlano l’inquadrabilità del complesso immobiliare nella categoria E alla circostanza che le stazioni di partenza e di arrivo, costituenti la funivia, siano adibite esclusivamente al trasporto di persone, malgrado non sia ravvisabile la sussistenza di alcuno dei criteri previsti per l’inquadramento degli immobili nella citata categoria. Il giudizio dell’adita Commissione non sarebbe basato su elementi di fatto concernenti la finalità pubblica del trasporto, ma sull’erroneo convincimento che, laddove vi sia un servizio di trasporto offerto e/o aperto al pubblico, questo sia conseguentemente qualificabile come “pubblico servizio”. Con riferimento alla destinazione del bene, si evidenzia che a differenza delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali del gruppo D, quelle censibili nelle categorie particolari di cui al gruppo “E” hanno come tratto caratteristico la tendenziale estraneità del bene alla sola logica del commercio o della produzione industriale, in quanto trattasi di immobili funzionali anche ad esigenze di pubblica utilità. Per l’attribuzione della categoria occorre fare riferimento, oltre che alle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dell’immobile, alla relativa destinazione d’uso, ossia alla specifica funzione cui l’unità immobiliare è preposta. La destinazione d’uso non va confusa con le motivazioni, del tutto soggettive e personali, sottese all’utilizzazione del bene, ma concerne l’oggettiva destinazione cui l’immobile è adibito. La ricorrente rileva che a tale criterio oggettivo l’Amministrazione si sarebbe attenuta nel caso di specie, dal momento che, per l’attribuzione della categoria D/8 all’immobile di cui trattasi, ha fatto riferimento, oltre che alle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali del bene, anche alla specialità della sua destinazione, riconducibile alla utilizzazione commerciale. Il funzionamento dell’impianto sarebbe stagionale, limitato quasi esclusivamente al periodo invernale ed alla presenza della neve, con la conseguenza che il collegamento sarebbe finalizzato al superamento di un salto di quota altimetrica, per raggiungere campi di sci e rifugi alpini. L’impianto andrebbe considerato come impianto di risalita al servizio degli sciatori, pertanto avrebbe natura sostanzialmente commerciale.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia ulteriore violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, e D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, e del loro combinato disposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che la Commissione Tributaria Regionale laddove afferma che l’impianto per cui è causa: “…nel suo complesso, è interamente adibito a trasporto pubblico e non potrebbe essere diversamente utilizzato senza radicali trasformazioni…” viola le norme in rubrica, in quanto confonde sul piano logico e giuridico il “trasporto ad accesso pubblico”, nel senso di essere aperto a tutti in maniera indiscriminata, ed il “servizio pubblico di trasporto” inteso come attività al servizio della collettività. Nel caso di specie, non è mai stata posta in dubbio la circostanza che la infrastruttura del cui accatastamento si discute sia stata adibita al trasporto pubblico nel senso sopracitato, e, nello specifico, di persone con gli sci ai piedi, ma tale circostanza non può essere confusa, come fa la Commissione Tributaria Regionale con il “servizio pubblico di trasporto”. Secondo il ricorrente, quest’ultimo deve intendersi, in linea generale, un’offerta di servizi di qualità, estesa a tutti ed a prezzi accessibili a chiunque, anche con carattere di universalità, con il rispetto di criteri di sana gestione, trasparenza nelle fonti di finanziamento, nella fissazione di tariffe e con l’attribuzione di funzioni di regolamentazione e sorveglianza ad organismi indipendenti, a prescindere dallo status di diritto pubblico o di diritto privato delle imprese e dei loro dipendenti. Tali caratteristiche non si riscontrerebbero nel trasporto realizzato per meri fini ludici/sportivi da società private che perseguono un profitto di natura imprenditoriale, non qualificabile come esigenza di natura pubblica volta al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale.

3. Preliminarmente, con riferimento all’istanza di rinvio della causa, il Collegio ritiene di disattenderla, atteso che la generica richiesta proposta all’Avvocatura Generale dello Stato di soluzione condivisa di alcune controversie, tra cui quella in esame, in difetto di riscontro, non giustifica il rinvio del processo, nè tale rinvio può essere disposto per la trattazione congiunta con altri ricorsi riferiti ad altre parti, sulla base del rilievo che trattano le stesse questioni.

4. Ciò premesso, i motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica. Le censure sono fondate per le considerazioni che seguono.

4.1. L’impianto di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili costituiscono strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci ed ausiliarie come rifugi, posti di ristoro o pronto soccorso, deposito di attrezzi ecc, allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico. Tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico – escursionistici.

Questa Corte, con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso di piste sciistiche (Cass. n. 4541 del 2015; Cass. n. 3733 del 2015; Cass. n. 6067 del 2017; Cass. n. 1445 del 2017; Cass. n. 1442 del 2017). Ne consegue che per escludere la categoria “E” occorre che sia esclusa anche la parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto del pubblico.

4.2. A tale fine, tuttavia, non rappresenta circostanza decisiva l’essere il servizio di trasporto degli utenti dell’impianto oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo “E” sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (Cass. n. 23698 del 2008).

Invero, è la destinazione dell’impianto che assume concreto rilievo ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, sicchè appare illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) dell’impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed eclusivamente caratterizzata da fine di lucro. Invece, può costituire ragione di tale attribuzione la circostanza che l’impianto non sia riservato ai praticanti degli sport invernali, essendo anche utilizzabile quale mezzo di trasporto, indispensabile per chiunque voglia accedere a determinati siti montani, a fronte del pagamento della relativa tariffa. La struttura può essere utilizzata anche come mezzo di trasporto per consentire il raggiungimento di aree del territorio montano, altrimenti inaccessibili e, quindi, in tal caso assumere la funzione pubblica di trasporto, non dissimile da altri impianti e infrastrutture analoghi quali linee filoviarie, funi-culari e funiviarie.

Va, altresì, tenuto conto che il disposto normativo di cui al D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, che è intervenuto sulla materia dell’accatastamento dei beni in categoria E, all’art. 2, commi 40, 41, 42, 43, 44, 45, prevede il divieto per le unità censite sotto le categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 di comprendere “immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”. Per “autonomia funzionale” si deve intendere la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari delle quali è parte, an-corchè l’accesso ad esso possa avvenire attraverso spazi comuni ed in orari o con modalità stabilite da regolamenti o disciplinari (art. 1, comma 3). Per “autonomia reddituale”, infine, si deve intendere la capacità del bene di produrre un reddito indipendente ed autonomo rispetto a quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel complesso immobiliare per cui è causa (art. 1, comma 4).

4.3. Nella, specie non è contestato che il complesso immobiliare in questione è costituito da una stazione di partenza della funivia (posta a valle) e da una stazione di arrivo della funivia (posta a monte) e che è aperto solo nel periodo invernale, avendo un utilizzo stagionale. Al riguardo, infatti, la società contribuente non ha dedotto alcunchè, pur essendo tale circostanza un indicatore significativo della destinazione degli immobili oggetto di accertamento. Invero, va rilevato il predicato vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che non ha dato conto dei rilievi difensivi allegati dall’Ufficio, secondo i principi espressi dalle norme invocate in rubrica, illustrando l’effettiva destinazione dell’impianto gestito dalla società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., e quindi verificando se lo stesso possa essere adibito al trasporto pubblico di persone per raggiungere località montane altrimenti non accessibili, in ipotesi, come nella specie, in cui venga utilizzato solo in alcuni periodi dell’anno, coincidente con la pratica di sport invernali.

Ne consegue che i giudici del merito non hanno fatto buon governo dei principi espressi” avendo apoditticamente affermato che: ” Il complesso immobiliare oggetto di gravame, nel suo complesso, è interamente adibito al trasporto pubblico e non potrebbe essere diversamente utilizzato senza (radicali trasformazioni. Nel caso in esame, le stazioni di partenza e di arrivo della funivia, per la loro intrinseca caratteristica tecnologica (impianti complessivamente unitari e inscindibili, ancorchè formato da varie parti e componenti tra loro interconnesse), possono essere adibiti solo ed esclusivamente al trasporto di persone. Mai potrà essere utilizzato, neppure in parte, per usi diversi dal trasporto e, quindi, non potrà mai avere autonomia funzionale e reddituale rispetto al trasporto”, senza dare rilievo ad altri elementi presupposti dalle norme invocate con ricorso, che impongono anche la valutazione della concreta destinazione dell’immobile ad attività commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico – escursionistici, non essendo dirimente la circostanza che non possa essere utilizzato ad altri fini se non con radicali trasformazioni. Ne consegue che la sentenza impugnata va in parte qua cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per il riesame sulla base dei principi sopra espressi.

5. La società controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in ragione del difetto di motivazione dell’atto impugnato. 5.1.11 motivo è infondato.

La Società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., attraverso la procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994 n. 701, ha presentato all’Ufficio Tecnico Erariale cii Aosta denuncia di variazione, proponendo un classamento in categoria E/1, con rendita rispettivamente di Euro 10.473,00 e di Euro 12.723,00, disatteso dalla Agenzia del Territorio di Aosta con rettifica del classamento in categoria catastale D/8 e della relativa rendita proposta.

I giudici di appello hanno correttamente disatteso la censura ritenendo che l’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, anche se sviluppato in termini sommari, è stato osservato.

Invero, questa Corte, con indirizzo condiviso ha affermato che: “Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 l, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal d. m. n. 701 del

1994 (c. d. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione

dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dar contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”, mentre, in caso contrario, e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente – “la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 12497 del 2016). Si tratta di un orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. n. 23237 del 2014, la quale, richiamando Cass. n. 3394 del 2014, ha chiarito che: “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l’atto con l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata, ancorchè sommaria, motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualunque elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa”. La Corte, nella sentenza n. 23237 del 2014, precisa come il principio “contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr. da ultimo, Cass. n. 2268 del 2014), secondo cui, in ipotesi di attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto”, ribadendo che questo orientamento trova applicazione solo nelle situazioni in cui gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso. Diversamente deve però avvenire allorquando: “/a rendita proposta con /a DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente”. In queste ipotesi, “l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le con-seguenziali difese, sia per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate”.

Da siffatti rilievi consegue l’infondatezza delle doglianze proposte dalla contribuente, tenuto conto che l’Ufficio, sulla base dei dati forniti dalla stessa, senza alcuna modifica degli stessi, ha ritenuto di effettuare solo una diversa valutazione dei beni classati.

6. In definitiva, la Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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