Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13089 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P., nella qualità di tutore di D.M.A.

(C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO depositato il 29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Palermo con decreto del 11 febbraio 2008 ha rigettato l’istanza dell’avv. M.P., quale curatore dell’interdetto D.M.A. perchè affetto da disturbi schizoaffettivi, rivolta a conseguire l’autorizzazione di ricovero contro la sua volontà presso il C.T.A. (OMISSIS) di Palermo onde consentirne la riabilitazione psichiatrica. Il reclamo del tutore è stato accolto dal Tribunale con provvedimento del 29 aprile 2008 che ha autorizzato l’avv. M. a richiedere il necessario trattamento sanitario psichiatrico in nome e per conto dell’interdetto (ricovero presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo), osservando: a) che numerose disposizioni legislative e la giurisprudenza di questa Corte inducevano a ritenere che il tutore,pur non essendo destinatario di un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incapacità di intendere e di volere,è titolare della facoltà di decidere “con” l’incapace perciò ricostruendone la presunta volontà e/o inferendo la sua volontà dalla sua personalità nonchè dal suo pregresso tenore di vita; b) che la c.t.u. espletata aveva accertato che l’interdetto non voleva assumere la prescritta terapia e che ciò determinava un peggioramento delle sue condizioni di salute e di aggressività,che invece sarebbero migliorate ove lo stesso fosse stato sottoposto all’opportuno trattamento riabilitativo da attuare in una struttura residenziale idonea,quale il C.T.A.; c)che pertanto era da presumere che il D.M., ove non fosse stato incapace avrebbe acconsentito al trattamento riabilitativo suddetto. Per la cassazione del decreto avv. M. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il P.M. presso il Tribunale di Palermo non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, l’avv. M., deducendo violazione della L. n. 180 del 1978, art. 1 censura il provvedimento impugnato per averlo autorizzato a richiedere per l’interdetto il necessario trattamento sanitario psichiatrico presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo,senza considerare che la necessità della manifestazione di volontà e del preventivo consenso informato non può trovare applicazione per tale categoria di soggetti affetti da malattie mentali, per i quali invece dovrebbe essere consentito il ricovero anche coattivo su espressa volontà del tutore in una struttura sanitaria pubblica C.T.A.,in quanto: a) la L. n. 180 del 1978 sui trattamenti sanitari volontari contiene un vero e proprio vuoto non prevedendo per i soggetti suddetti alcun trattamento obbligatorio,pur idoneo ad evitare danni gravissimi ad essi stessi ed alle altre persone; b) il tutore non potrebbe deciderlo con l’incapace per la gravità delle sue condizioni mentali che escludono la possibilità di una manifestazione volontaria piena e consapevole;e perchè d’altra parte la nomina del tutore costituisce l’extrema ratio prevista dalla legge proprio per rimediare a questa situazione, nonchè per provvedere alla cura della persona incapace, che è di interesse pubblico, dunque anche contro la volontà dell’interessato; c) all’interdetto non può d’altra parte essere lasciata alcuna discrezionalità di decisione sia per le sue condizioni mentali sia per il rischio, ove non acconsenta al trattamento, di atti pregiudizievoli per sè e per i terzi;e la sua volontà contraria al trattamento sarebbe comunque viziata in radice ai sensi dell’art. 428 cod. civ.; d)in tali casi, dunque, il conflitto tra due opposte esigenze,quella della volontarietà della sottoposizione ai trattamenti sanitari e quella derivante dal diritto della persona a ricevere cure adeguate deve essere risolto in base al precetto dell’art. 32 Cost., dando prevalenza a quest’ultima esigenza attraverso l’espressione della volontà del tutore in sostituzione dì quella viziata dell’interdetto,ed anche in contrasto con quest’ultima. Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

A) Nessuna censura è stata formulata dal tutore ricorrente nei confronti della motivazione della decisione fondata sul sistema recepito dalla L. 180 del 1978 avente per oggetto “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori” per il quale (art. 1) gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale sono previsti soltanto come eccezione nelle ipotesi specifiche stabilite dal successivo art. 2 (qui pacificamente non ricorrenti) alla regola posta già dalla L. n. 431 del 1968, per il cui art. 4 “l’ammissione in ospedale psichiatrico può avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura”. Così come non vi è censura sulla ritenuta applicazione nella fattispecie della suddetta regola che il trattamento sanitario pur se lo stesso è malato di mente e per tale ragione già interdetto,possa essere soltanto volontario;

e,conseguentemente del principio del consenso informato costituente, di norma, legittimazione e fondamento di qualunque trattamento sanitario (pur quando è nell’interesse del paziente),nonchè una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Ed il ricorso si risolve in una doglianza rivolta esclusivamente nei confronti di detto sistema legislativo che non avrebbe opportunamente considerato la particolare situazione del malato di mente, già interdetto e non in grado di prestare alcun consenso; nonchè il contro la scelta del legislatore di non estendere anche a tale fattispecie i trattamenti sanitari obbligatori che lo stesso ricorrente riconosce alla stessa estranei. B) Non è poi comprensibile quale interesse il tutore abbia alla cassazione del provvedimento impugnato e quale sia l’ulteriore risultato che intenda conseguire (art. 100 cod. proc. civ.),una volta che con il reclamo lo stesso aveva rappresentato al Tribunale l’assoluta necessità per l’interdetto dell’intervento terapeutico in questione, reiterando la richiesta di autorizzazione al ricovero dell’interdetto contro la sua volontà, presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo, per consentirne la riabilitazione psichiatrica (pag. 2 sent.). E che il Tribunale, da un lato ha riconosciuto la fondatezza della richiesta, accertando tramite consulenza tecnica che il D. M. era affetto da disturbi schizoaffettivi con episodi di tipo psicotico che ne avevano comportato l’interdizione; che l’eventuale rifiuto di farmaci avrebbe provocato un notevole peggioramento delle sue condizioni nonchè comportamenti aggressivi pregiudizievoli per la sua salute e per l’incolumità dei terzi. E che per converso il ricovero presso il C.T.A. richiesto dal tutore comporterebbe per l’interdetto non soltanto la possibilità di giovarsi della opportuna farmacoterapia,ma anche di usufruire di un trattamento sanitario abilitativo idoneo a migliorare la propria condizione di salute, ad evitare pregiudizi a terzi e perfino a tentare un programma a medio e lungo termine per l’eventuale reinserimento nella sua abitazione.

E dall’altro lato ha interamente accolto la richiesta in tali sensi formulata dal tutore, fondata sull’evidente presupposto che il D. M., ove fosse stato capace di comprenderne la necessità ed i benefici dallo stesso derivanti, avrebbe acconsentito a sottoporsi a siffatto trattamento; autorizzandolo a richiedere il necessario trattamento sanitario psichiatrico in nome e per conto del medesimo interdetto presso le autorità competenti,in esso compreso il ricovero presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo, per consentirne la riabilitazione psichiatrica e per stabilire il necessario programma terapeutico onde tentarne un futuro reinserimento nella propria abitazione. E conferendogli al riguardo i poteri richiesti, soggetti soltanto al consueto vincolo (già immanente peraltro alla funzione di tutore) che egli debba agire sempre e comunque nell’esclusivo interesse dell’incapace: in attuazione del precetto generale contenuto nell’art. 6 della Convenzione di Oviedo – rubricato Protection des personnes n’ayant la capacitè de consentir – il quale prevede che “Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacitè de consentir à une intervention, celle-ci ne peut atre effectuee sans l’autorisation de son representant, d’une autorità ou d’une personne ou instance designee par la loi”, precisando che “une intervention ne peut etre effectuee sur une personne n’ayant pas la capacitè de consentir, que pour son benefice direct”.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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