Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13089 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11174/2016 proposto da:
CATONE CASA SOC. COOP. ED. A RL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LAGRANGE
1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO GOLISANO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA,
73, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ANTINUCCI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5914/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Cooperativa edilizia Catone Casa a r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di trasferimento della proprietà di un immobile proposta, nei confronti della cooperativa, da P.A. (socia assegnataria);
la ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, con cui ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.) nonchè “vizio di motivazione solo apparente rilevante ex art. 365 c.p.c. (rectius: art. 360), comma 1, n. 5, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4”: assume che la motivazione che sorregge la sentenza è “solamente apparente, palesando un iter logico argomentativo di tipo circolare, del tutto inaccettabile sul piano dialettico” e tale che risulta “perpetuato quel vizio di ultrapetizione che certamente inficiava già la sentenza di primo grado”;
resiste l’intimata a mezzo di controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
non ricorre la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la sentenza ha pronunciato sull’intero tema devoluto con l’atto di appello e non oltre esso;
neppure sussiste un difetto assoluto di motivazione o un’ipotesi di motivazione meramente apparente: valutata nel suo complesso, la sentenza evidenzia un iter argomentativo che, aderendo alle considerazioni svolte dal primo giudice, si fonda sull’affermazione che la P. aveva pagato l’intero prezzo pattuito nel piano di finanziamento, maturando così il diritto al trasferimento del bene, e sul rilievo che al trasferimento non ostava l’accertata esistenza di un debito di Lire 8.700.000, trattandosi di morosità riguardante “oneri maturati dopo cinque o sei anni dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’assegnazione”; con ciò risulta fornita una motivazione che – ancorchè non condivisa dalla ricorrente – non incorre in alcuno dei vizi denunciati;
al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017