Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13089 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29999/2014 proposto da:

ELCOM PROGETTI DI DITARANTO ROBERTO & C SAS, in persona del

legale

rappresentante e socio accomandatario, elettivamente domiciliata

presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 304/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato LAVINIA FELISSOL, delega allegata al verbale

dell’Avvocato DEFILIPPI, difensore del ricorrente, che si riporta

agli atti.

Fatto

IN FATTO

Con sentenza n. 11734/13 questa Corte di cassazione annullava il decreto n. 407/11 della Corte d’appello di Potenza, che aveva respinto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, proposta dalla Elcom Progetti, di Ditaranto Roberto & C. s.a.s. per l’eccessiva durata del fallimento dichiarato nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto nel 1986. In particolare, questa Corte affermava che la predetta società, ancorchè fallita, era legittimata a proporre la domanda, e che il diritto all’equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo competeva anche alle società commerciali.

Con decreto n. 304/14 la Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione quale giudice di rinvio, accoglieva la domanda liquidando in favore della predetta società la somma di Euro 8.000,00, per un ritardo di 16 anni e in ragione di un moltiplicatore di Euro 500,00 ad anno. Compensava le spese per %, in considerazione del parziale accoglimento della domanda (avendo la ricorrente chiesto la liquidazione di una somma maggiore: n.d.r.), e poneva la restante frazione a carico del Ministero della giustizia.

Per la cassazione di tale decreto ricorre la Elcom Progetti, di Ditaranto Roberto & C. s.a.s., in base a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone altresì ricorso incidentale.

La società ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il cui esame ha carattere preliminare, il Ministero della Giustizia deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Dato il notevole lasso di tempo intercorso dalla data dell’originario ricorso per equa riparazione (29.7.2010), sostiene il Ministero, il decreto impugnato appare omissivo in merito agli ulteriori sviluppi della procedura fallimentare presupposta, la cui definizione “non avrebbe potuto che determinare il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in base al combinato disposto di cui alla L. Fall., artt. 118 e 121, nonchè art. 2495 c.c.”. Ciò in quanto “con la cessazione della procedura viene disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese”.

1.1. – In disparte l’inapplicabilità dell’art. 2495 c.c., alle società di persone (e salvo il diverso ma nella specie non pertinente profilo di opponibilità di cui tratta Cass. S.U. n. 4060/10), il motivo è infondato.

La chiusura del fallimento di una società per ripartizione finale dell’attivo od insufficienza tale da impedire l’utile continuazione della procedura, disposta ai sensi della L. Fall., art. 118, previgente, applicabile ratione temporis, non ne determina l’estinzione, sia perchè con essa non si produce indefettibilmente la definizione di tutti i rapporti che fanno capo alla società, sia perchè si verifica, con la fine dello “spossessamento”, il riacquisto della libera disponibilità dei propri beni da parte del fallito (Cass. n. 9723/10; conforme, Cass. n. 11361/99).

E sebbene la prima delle suddette rationes debba considerarsi non più attuale, essendo stato ormai abbandonato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. S.U. n. 6070/13) l’orientamento che voleva esistente la società fino all’esaurimento di ogni suo rapporto giuridico attivo o passivo, permane tuttora valida la seconda.

2. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6, par. 1 CEDU. Parte ricorrente lamenta la misura dell’indennizzo liquidato, siccome inferiore ai parametri elaborati dalla Corte EDU ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. Censura, inoltre, la circostanza che la Corte d’appello ha fatto dipendere il quantum della liquidazione dal non aver la Elcom adottato iniziative volte ad una più sollecita definizione della procedura concorsuale, quando, invece, la durata di quest’ultima ricade unicamente sotto la responsabilità degli uffici giudiziari.

2.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. nn. 18617/10 e 17922/10). Pertanto, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, per il quale il creditore non abbia neppure dimostrato di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa, è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 16311/14, che richiama a sua volta i precedenti dei casi Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2310, recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte con sentenze nn. 14753/10, 3271/11 e 5914/12).

3. – Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per la disposta compensazione delle spese per 1/2, atteso che la liquidazione dell’indennizzo in una somma inferiore a quella richiesta non integra gli estremi dell’accoglimento parziale della domanda.

3.1. – La censura è fondata.

Infatti, nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Cass. n. 14976/15).

4. – Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al suddetto motivo e la causa, non essendo necessario alcun accertamento di fatto, deve essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, con l’esclusione della parziale compensazione delle spese, fermo restando l’importo liquidato per l’intero nel decreto impugnato.

5. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero controricorrente.

PQM

La Corte accoglie il 2^ motivo del ricorso principale, respinto il primo motivo e il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito esclude la compensazione delle spese e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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