Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13089 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., AUTOSTRADE S.P.A., in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA

MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE FEO

DOMENICO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2006 della SEZ.DIST.CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 12/04/2006 r.g.n. 97/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., C.V., dipendente della s.p.a. Autostrade Concessioni e Costruzioni, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la predetta società, esponendo di svolgere la propria prestazione in turni continui e avvicendati della durata di otto ore, di percepire la maggiorazione della retribuzione oraria per il lavoro notturno;che la predetta maggiorazione non era stata compresa nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti, e cioè per il compenso dovuto per ferie, festività soppresse, festività, permessi retribuiti e indennità di malattia e infortunio. Tanto premesso chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute per i suddetti titoli, nei limiti della prescrizione quinquennale da determinarsi in separata sede.

2. La società convenuta si costituiva e resisteva. Il Tribunale dichiarava il diritto del lavoratore all’inclusione dell’indennità per il lavoro notturno nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le festività e per le festività soppresse e respingeva gli altri capi della domanda.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello, in autonomi giudizi, la Autostrade per l’Italia s.p.a. (cessionaria del compendio aziendale trasferitole dalla Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade spa), la Autostrade s.p.a. e il lavoratore.

4. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame delle società e del lavoratore. La Corte territoriale – premesso essere incontestata la continuità del lavoro notturno prestato in turni, nonchè la costante erogazione, a tale titolo, della maggiorazione oraria pari al 35% – in relazione alla retribuzione nel periodo feriale, interpretava l’art. 25 del CCNL di settore nel senso che l’espressione “eventuale” non alludeva all’occasionalità del lavoro notturno, ma alla possibilità che esso non venisse svolto da tutti. La Corte di merito riconosceva, inoltre, l’attualità dell’interesse del lavoratore all’accertamento della computabilità della maggiorazione nella base di calcolo delle somme dovute in caso di malattia o infortunio e con riferimento alle festività. Infine, quanto alla computabilità della maggiorazione nella base di calcolo delle somme dovute in caso di festività, la Corte escludeva la volontà collettiva di operare qualsiasi rinvio all’art. 18 del contratto collettivo di settore e di voler ritenere operante, a tali fini, la retribuzione globale di fatto.

5. Avverso detta sentenza propongono ricorso la spa Autostrade per l’Italia (a seguito della cessione da parte della Autostrade, Concessioni e Costruzione Autostrade spa) e la spa Autostrade a seguito di modifica della denominazione sociale) con due motivi, illustrati da memoria. 11 lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo le società denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e carenza/difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver il lavoratore dedotto nè chiesto di provare i presupposti di fatto necessari per l’accoglimento della domanda (il ricorrere nell’ultimo quinquennio di malattie, la coincidenza della prestazione lavorativa con una giornata festiva).

7. Il motivo è inammissibile poichè esso introduce questioni di fatto nuove nel giudizio di cassazione. Nè le ricorrenti indicano l’atto del giudizio di merito con cui esse avrebbero denunciato l’omissione di elementi che il lavoratore avrebbe dovuto esporre nell’atto introduttivo del processo; per tale parte il motivo non osserva, perciò, l’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

8. Con il secondo motivo le società denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 18, art. 8, punto 8, art. 28, punto 5 del CCNL concernenti la definizione degli elementi della retribuzione, del trattamento di malattia, festività; degli artt. 1363,1369 c.c. nell’interpretazione dell’art. 18, punto 8 e dell’art. 28, punto 5 del CCNL. L’art. 18 del CCNL esclude che il compenso per lavoro notturno faccia parte della retribuzione parametro. La nozione di retribuzione parametro è contenuta nel punto 1, mentre ogni altro elemento accessorio ed aggiuntivo della retribuzione, ivi compreso il compenso per il lavoro notturno, è indicato nel punto 2. Eccettuate le voci retributive necessariamente proprie di tutti i rapporti di lavoro (indicate nel punto 1), tutte le ulteriori voci retributive considerate al punto 2 vengono dalle parti stipulanti considerate eventuali, e ciò indipendentemente dalla circostanza che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di fatto comporti una regolarità nella corresponsione del compenso aggiuntivo. La nozione di retribuzione è da desumere dall’art. 18 che per il suo carattere definitorio copre l’intera area contrattuale. Secondo la previsione contrattuale, il compenso per lavoro notturno, estraneo alla definizione della retribuzione parametro di cui all’art. 18, non concorre a determinare il compenso dovuto durante la malattia e le festività.

9. Osserva il Collegio che, nel censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive di settore, le ricorrenti non hanno adempiuto l’onere, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, onde l’improcedibilità in parte qua del ricorso.

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato; non si provvede al regolamento delle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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