Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13089 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13695/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Doma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Mancini, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Ioffredi, sito in Roma,

via Gramsci, 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Molise, n. 61/01/12, depositata il 30 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 30 aprile 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Doma s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione presentata per l’anno 2002 e recuperata la maggiore i.v.a. detratta;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo muoveva dalla contestazione della contabilizzazione di fatture per operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto l’appello erariale evidenziando che la contribuente aveva definito la posizione con l’Amministrazione finanziaria a seguito della presentazione di istanza di condono ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 e che non vi fosse prova che, per i fatti in oggetto, il contribuente avesse avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale in epoca antecedente alla presentazione medesima;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la Doma s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 14, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la presentazione dell’istanza di condono fosse preclusiva del potere dell’Amministrazione di rettificare la dichiarazione presentata dal contribuente ai fini dell’I.v.a. e di procedere al recupero dell’imposta indebitamente detratta;

– il motivo è fondato;

– come statuito da questa Corte, con sentenza n. 16692 resa, a Sezioni Unite, il 6 luglio 2017, il c.d. condono tombale contemplato dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, elide i debiti del contribuente verso l’Erario, ma non opera sugli eventuali crediti, in quanto il suddetto art. 9, comma 9, terzo periodo, secondo cui la definizione automatica delle imposte non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive, va interpretato nel senso che il condono non influisce sull’ammontare dei crediti, e non impedisce all’Erario di vagliarli, di contestarli e di recuperarne gli importi esposti in dichiarazione;

– tale principio, dunque, trova applicazione anche in materia di crediti esposti in dichiarazione e derivanti dall’esercizio del diritto alla detrazione dell’1.v.a. di rivalsa assolta, in relazione ai quali non è inibito all’erario l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza di tale diritto;

– una siffatta conclusione interpretativa si impone anche alla luce della considerazione che la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, nella misura in cui integrano una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, sono incompatibili con la disciplina unionale in tema di i.v.a. (cfr. Corte Giust., 17 luglio 2008, Commissione c. Italia);

– conseguentemente, la Commissione regionale ha errato nel ritenere che la presentazione dell’istanza di condono non consentisse all’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento della maggiore i.v.a. dovuta;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. b), per aver il giudice di appello ritenuto che tale disposizione trovasse applicazione al caso in esame, in cui il contribuente era una persona giuridica;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatà con riferimento, al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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