Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13088 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9588/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA, 85,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA PAOLETTI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20233/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

l’Equitalia Sud s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che ha parzialmente riformato quella di primo grado, con cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, condannando l’ente di riscossione al pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito, in solido con l’ente impositore Roma Capitale;

la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., rilevando che le ragioni della compensazione disposta dal giudice di primo grado risultavano esplicitamente indicate (primo motivo), nonchè la violazione degli artt. 346 e 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, assumendo che l’ente di riscossione era del tutto estraneo all’attività di notifica del verbale di accertata violazione, in relazione alla quale il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione (secondo motivo).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo è infondato, in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c., risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis, che richiede l’esplicita indicazione dei “giusti motivi” di compensazione; atteso, infatti, che l’espressione utilizzata dal Giudice di Pace (“nessuna statuizione viene adottata in ordine alle spese di giudizio, stante la natura della decisione per difetto di idonea prova”) non individuava esplicitamente giusti motivi di compensazione, non risulta censurabile l’affermazione del Tribunale secondo cui la compensazione era “priva di idonea motivazione”;

il secondo motivo è anch’esso infondato, in base al principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore” (Cass. n. 3154/Z017; cfr. anche Cass. n. 14125/2016);

il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 magio 2017

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