Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13088 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29037/2014 proposto da:

L.L., B.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato TEODORO

KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE, che le rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 937/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

9/06/2014, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 30.6.2014 la Corte d’appello di Perugia rigettava l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, proposta da L. L. e da B.F. (nonchè da B.T., successivamente deceduta) in proprio e quali eredi di B.O..

A base della decisione, la non definitività della sentenza emessa nel giudizio amministrativo presupposto, chiuso in appello con sentenza del Consiglio di Stato depositata il 26.3.2013 e non ancora passata in giudicato.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono L.L. e B. F., in base a tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi dell’opposizione con i quali l’odierna parte ricorrente aveva proposto un’interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, diversa da quella accolta nel decreto; il secondo motivo lamenta, in subordine, l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sul presupposto che le circostanze esposte ai punti da a) ad f) del ricorso in opposizione rappresentino, appunto, fatti e non argomentazioni giuridiche; e il terzo motivo espone la violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 33, lett. a), artt. 278 e 279 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, art. 342 c.p.c., art. 111 Cost., art. 26 CEDU e art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. – In buona sostanza, con i suddetti mezzi d’impugnazione parte ricorrente sostiene: che l’art. 4 legge c.d. Pinto, nel prevedere che la domanda d’equa riparazione sia proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento sia divenuta definitiva, si riferirebbe alla nozione processualistica di sentenza definitiva, intesa come pronuncia che chiude il grado di giudizio; che il giudicato presuppone la non impugnabilità della sentenza con mezzi ordinari, mentre il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Consiglio di Stato per soli motivi di giurisdizione sarebbe straordinario; che nella specie detta sentenza non era neppure impugnabile per cassazione per il giudicato interno implicito formatosi sulla giurisdizione, non essendo stata mai sollevata la relativa questione; che in base alla giurisprudenza della Corte EDU non è indispensabile che il privato percorra tutte le vie interne di ricorso fino a quella di legittimità quando la giurisprudenza stessa si sia consolidata in senso a lui sfavorevole;

che nella specie vi sarebbe stata acquiescenza della controparte; che la sopravvenuta sentenza n. 30/14 Corte cost. impone una diversa interpretazione dell’art. 4 ovvero la proposizione di una nuova questione di legittimità costituzionale.

3. – Sono inammissibili le doglianze d’omessa pronuncia (primo motivo) e d’omesso esame su di un fatto decisivo (secondo motivo), insuscettibili dell’una e dell’altra tipologia di scrutinio perchè riferite o a mere argomentazioni giuridiche o a fatti processuali (quali l’acquiescenza e il giudicato interno). I quali ultimi non possono formare oggetto della censura d’omesso esame, in quanto l’art. 360 c.p.c., n. 5, si riferisce ai soli fatti sostanziali, intesi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152/14).

3.1. – Nel resto, le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.

Premesso che ai fini della L. n. 89 del 2001, art. 4 (nel testo attuale come in quello previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) è definitiva non la sentenza che chiude un grado di giudizio, ma quella insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in un grado successivo (cfr.

Cass. n. 15251/11), va osservato che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la sentenza emessa dal Consiglio di Stato diviene definitiva dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacchè tra questi rientra anche il c.d. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima (Cass. n. 25714/15). E allo stesso modo questo S.C. si era espresso in relazione alle sentenze d’appello pronunciate dalla Corte dei conti (v. Cass. nn. 13287/06 e 13259/14).

Pertanto, trattandosi di un termine d’impugnazione rilevante ai fini della decorrenza di un termine per proporre una domanda giudiziale, “deve aversi riguardo ad elementi formali e certi e insuscettibili di apprezzamenti differenti”, ragion per cui deve “darsi continuità all’orientamento richiamato anche nella nuova disciplina dell’equa riparazione, nella quale la irrevocabilità del provvedimento che definisca il giudizio presupposto costituisce un requisito di ammissibilità della domanda” (così, in motivazione, Cass. n. 25714/15 cit.).

Nè ha pregio, infine, il richiamo a Corte cost. n. 30/14 per giustificare, alternativamente, una diversa interpretazione dell’art. 4 legge c.d. Pinto ovvero una nuova questione di legittimità costituzionale, poichè proprio in base a tale precedente del giudice delle leggi detta norma rimane, sebbene ad tempus, legittima in attesa di una sua eventuale riscrittura ad opera del legislatore (cfr. Cass. n. 20463/15).

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolto un’attività difensiva idonea a giustificarne la ripetizione.

6. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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