Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13088 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DEVIFIN DI DEL BINO FRANCESCA & C SAS, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ANTONIO GRAMSCI N. 9 presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI PIOMBINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LO BIANCO per delega Avv. GUZZO

ARCANGELO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso preliminarmente per

l’assegnazione del termine per rinotifica in subordine

l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 28/05, depositata il 3.5.05, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dalla DE.VI.FIN. s.a.s. di Del Bino Francesca & C. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento per l’IVA, anno 1996, conseguente a processo verbale della Guardia di Finanza di Piombino del 24.4.97.

2. Il giudice di appello – confermando la sentenza di prime cure – riteneva, invero, conforme al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e segg. l’accertamento esperito dalla Guardia di Finanza, essendo stata l’utilizzazione della documentazione fiscale, poi utilizzata anche dal giudice di prime cure, regolarmente autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Livorno.

3. Per la cassazione della sentenza n. 28/05, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo.

L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, la DE.VI.FIN. s.a.s. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54 e 56, dell’art. 2727 c.c. e segg. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

1.1. Deduce, invero, la DE.VI.FIN. che la verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Piombino, e trasfusa nel processo verbale del 24.4.97, era scaturita da una denuncia di furto e da un’indagine penale per simulazione di reato, avviata dalla Procura della Repubblica di Livorno, la quale, successivamente, aveva concesso l’autorizzazione all’utilizzo, a fini fiscali, dei documenti acquisiti dai verbalizzanti.

Senonchè, ad avviso della ricorrente, la CTR della Toscana avrebbe “omesso di considerare” il motivo di appello con il quale la società contribuente aveva dedotto che l’autorizzazione in questione era stata rilasciata dopo l’acquisizione di detta documentazione, in violazione del disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, che richiede la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’utilizzazione di detta documentazione a fini fiscali.

1.2. La DE.VI.FIN. s.a.s. si duole, inoltre, della “mancata disamina dei motivi di appello tesi a denunciare la indebita doppia imposizione delle medesime operazioni”.

1.3. Il giudice di appello, non avrebbe, infine, adeguatamente valutato – ad avviso della ricorrente – le prove offerte dalla contribuente, a sostegno della tesi della non imponibilità delle movimentazioni riscontrate dalla Guardia di Finanza, pervenendo erroneamente al convincimento che la società non avrebbe ricevuto addebiti per le movimentazioni non riferibili all’attività commerciale della DE.VI.FIN. Per contro, laddove fosse stato operato un corretto esame delle prove documentali offerte dalla ricorrente, sarebbe emerso che le sanzioni inflitte avevano tenuto conto di tutte le movimentazioni riscontrate, comprese quelle non riferibili in alcun modo all’attività di impresa svolta dalla società contribuente.

2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che le censure suesposte si palesano del tutto inammissibili e vanno, pertanto, disattese.

2.1. La DE.VI.FIN. s.a.s. ha, invero, dedotto come violazione di legge e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), l’omesso esame, da parte della CTR, dei suesposti motivi di gravame concernenti la mancata preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, e l’indebita doppia imposizione delle medesime operazioni.

Il vizio in questione, tuttavia, com’è del tutto evidente, si concreta in un’omessa pronuncia, denunciabile in cassazione solo come motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Ed invero, il vizio di omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e si traduce in una violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o come omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il vizio di motivazione presuppone, infatti, l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, sebbene se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto, ovvero senza adeguata giustificazione e deve essere, pertanto, denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., tra le tante, Cass. 27387/05, 11844/06, 15882/07).

Ne discende che, avendo la DE.VI.FIN. s.a.s. censurato, nella sostanza, un’omissione di pronuncia da parte della CTR della Toscana, il ricorso proposto sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione deve essere ritenuto inammissibile.

2.2. Ma del pari inammissibile si palesa, ad avviso della Corte, il motivo di ricorso in relazione alla pretesa non adeguata valutazione di prove offerte dalla contribuente, censurata dalla ricorrente come “pseudo” o “erronea motivazione”.

Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, sussiste il vizio di omessa motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, nell’ipotesi in cui il giudice di merito ometta del tutto di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in modo da evidenziare il percorso argomentativo seguito (Cass. 16762/06, 16581/09). Il vizio di insufficiente motivazione ricorre, invece, quando dalla sentenza emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, oppure quando si evinca, dal percorso argomentativo seguito dal giudicante, l’obiettiva deficienza del procedimento logico che ha indotto il giudice del merito al suo convincimento, sulla scorta degli elementi acquisiti nel giudizio (per tutte, Cass. 2272/07, 828/07, 1014/06).

2.3. Ciò posto, ad avviso della Corte, il dedotto vizio di motivazione non può ritenersi sussistente nel caso concreto, atteso che l’impugnata sentenza contiene l’indicazione – ancorchè sintetica, ma nondimeno sufficientemente esplicativa – delle ragioni sulle quali il decisum si fonda. Ed infatti, la CTR è pervenuta al convincimento che la contribuente non ha ricevuto addebiti per le movimentazioni non riferibili all’attività commerciale della società, sulla scorta del processo verbale della Guardia di Finanza – dal quale si desumeva che i verbalizzanti avevano escluso dal computo delle riprese a tassazione le somme per le quali era in corso un’indagine penale per reati non tributari – e tenuto conto delle argomentazioni e delle allegazioni documentali effettuate dalla medesima contribuente.

A fronte di siffatte argomentazioni della CTR, dalle quali, a parere della Corte, è enucleabile la ratio decidendi posta a fondamento dell’impugnata sentenza, si palesa senz’altro inammissibile la censura concernente il non adeguato esame delle risultanze probatorie da parte del giudice di appello.

Il controllo della motivazione da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può spingersi, invero, fino a dare rilievo alla difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi presi in considerazione. E’ di tutta evidenza, infatti, che – in siffatta ipotesi – il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del medesimo giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 2272/07, 828/07, 5316/09).

Ebbene, ad avviso della Corte, il vizio denunciato dalla società ricorrente si traduce – inequivocabilmente – in una richiesta di riesame del merito della vicenda processuale, inibito in questa sede di legittimità. Per cui il proposto ricorso deve considerarsi inammissibile anche sotto tale ultimo profilo.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dalla DE.VI.FIN. s.a.s. di Del Bino Francesca & C. deve essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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