Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13087 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22574/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

La Spesa di Nettuno Srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 152/35/11, depositata il 4 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

In esito a controllo automatizzato della dichiarazione Iva della società La Spesa di Nettuno Srl per l’anno 2000 emergeva un credito non spettante dall’anno precedente, riferito ad eccedenza maturata nel 1996, per essere state omesse le dichiarazioni per gli anni 19971999, sicchè l’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento per il recupero della somma, avverso la quale la contribuente proponeva ricorso.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Roma e la sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione è stata avviata alla notifica a mezzo del servizio postale universale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’Agenzia, peraltro, non ha dato prova della ricezione dell’atto, non avendo depositato, fino al giorno dell’udienza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa.

Manca, dunque, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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