Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13087 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10131-2005 proposto da:

D.R.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI, presso l’avvocato VISONE LODOVICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MARTINO VINCENZO;

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI (OMISSIS), ATI ABRUSCI-SOGLIA;

– intimati –

sul ricorso 13538-2305 proposto da:

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA LE IMPRESA – A.T.I. BRUSCI COSTRUTTORI

S.R.L. (mandataria e capogruppo), SOGLIA GIUSEPPE & FIGLI

S.R.L.,

(P.I. (OMISSIS)), in persona del loro legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TREBBIA 3, presso

l’avvocato CASSESE ANTONIETTA, rappresentate e difese dall’avvocato

BIANCO ALDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI (OMISSIS) (P. IVA

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso

l’avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARINO GENNARO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), D.R.R.;

– intimati –

sul ricorso 13808-2005 proposto da:

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI (OMISSIS) (P. IVA

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso

l’avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARINO GENNARO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), D.R.R., A.T.I. SOGLIA-ABRUSCI S.R.L.;

– intimati –

sul ricorso 14090-2005 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso l’avvocato

DI GIOVANNI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato VITOLO

RODOLFO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI (OMISSIS) (P. IVA

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso

l’avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARINO GENNARO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

D.R.R., A.T.I. ABRUSCI-SOGLIA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza, n. 576/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente D.R., l’Avvocato L. VISONE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale A.T.I.,

l’Avvocato A. BIANCO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale I.A.C.P.,

l’Avvocato G. MARINO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Comune di

(OMISSIS), l’Avvocato R. VITOLO che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso incidentale, inammissibilità del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Salerno con sentenza del 14 febbraio 2002 condannava in solido il comune di (OMISSIS), l’Istituto Autonomo delle Case popolari della Provincia (IACP), nonchè l’ATI s.p.a. Abrusci Costruzioni e Soglia Giuseppe e figli al risarcimento dei danni per l’occupazione espropriativa di un terreno di proprietà di D.R. R. ubicato in località (OMISSIS) di quel comune (in catasto all’art. 13027, fg. (OMISSIS)) onde realizzare un programma di edilizia residenziale; e liquidava detti danni nella misura di Euro 753.308 per la perdita di mq. 13918 dell’immobile, nonchè in Euro 77.469 oltre interessi a titolo di lucro cessante, respingendo le domande di rivalsa proposte sia dall’IACP, che dal comune di (OMISSIS). In parziale accoglimento delle impugnazioni delle parti, la Corte di appello di Salerno con sentenza del 10 novembre 2004 ha determinato la somma dovuta dagli esproprianti per l’illecita ablazione ad Euro 562.592 e quella dovuta per l’illegittima occupazione del fondo in Euro 92.085, oltre accessori, osservando: a) che avendo il Consiglio di Stato annullato sia il decreto di occupazione temporanea, sia quelli di espropriazione doveva considerarsi illecita sia l’occupazione dell’immobile, che l’attività rivolta a trasformarlo nell’opera programmata dal PEEP approvato con Delib. n. 180 del 1981 del Comune e Delib. n. 3229 del 1986 della Giunta regionale: imputabili tanto all’IACP ed all’ATI autori dell’occupazione appropriativa, quanto all’amministrazione comunale che non aveva vigilato sul corretto svolgimento della procedura; b) che, avendo l’area natura edificatoria per essere inclusa in un PEEP, non poteva essere recepito l’accertamento del c.t.u. compiuto sul presupposto che si trattasse di un terreno agricolo, bensì quello che gli aveva attribuito il valore di L. 142.000 mq. considerandone la destinazione edificatoria;e che il relativo controvalore doveva essere calcolato con il criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 653; c)che non avendo nessuno dei convenuti provveduto al risarcimento del danno,non ne potevano essere graduate le colpe ai fini del regresso interno di cui all’art. 2055 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza, la D.R. ha proposto ricorso per 6 motivi; cui hanno resistito con controricorso tanto l’IACP, quanto il comune di (OMISSIS) con controricorso. L’istituto ha proposto altresì ricorso incidentale per 4 motivi e gli altri due enti per due mezzi. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di ciascuno dei ricorsi incidentali,da esaminare con precedenza, il Comune di (OMISSIS) (1^ profilo), l’IACP e l’ATI Soglia Abrusci (1^ profilo), deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60 nonchè artt. 1218 e 1255 cod. civ. censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto la propria corresponsabilità nella vicenda ablativa conclusa dall’occupazione appropriativa dell’immobile D.R. senza considerare: A) che l’IACP pur avendo ricevuto la delega della L. n. 865 del 1971, ex art. 60 non aveva partecipato alla procedura espropriativa, bensì esclusivamente alla realizzazione del programma costruttivo svoltosi in pendenza del giudizio davanti al giudice amministrativo;così come prima della relativa decisione era stata conclusa la convenzione con la concessionaria ATI, che non consentiva nè la sospensione nè la postergazione dei lavori (pag. 12-13 riv. IACP); B) che la delega attribuita dal comune era ampia ed esaustiva e comunque i decreti ablatori erano stati annullati dal Consiglio di Stato per mancanza del verbale di consistenza,nonchè per altri vizi della procedura non imputabili all’ente territoriale (pag. 21 segg. controric. Comune);

C) che il decreto di occupazione e l’immissione in possesso degli immobili D.R. erano stati ottenuti e curati direttamente dall’IACP che soltanto successivamente aveva stipulato la convenzione con l’ATI; che d’altra parte le ragioni per le quali detto decreto e quello di esproprio furono annullati erano allora dibattute in giurisprudenza; per cui non era prevedibile un tale esito del ricorso della proprietaria; che dunque all’Associazione era stata addebitata una sorta di responsabilità obbiettiva, mancando qualsiasi elemento per configurarne la colpa nella vicenda espropriativa; ed il danno era stato provocato, infine, dal decreto di esproprio intervenuto nel 1995 allorchè l’ATI era stata estromessa dalla vicenda (pag. 7 segg.

controric. ATI).

Tutti i suddetti motivi sono infondati.

Anzitutto in punto di fatto per non avere tenuto conto che il Consiglio di Stato con sentenze 1368 e 1389 del 1998 aveva annullato sia i decreti di espropriazione emessi dal Comune di (OMISSIS) con decreti 15 novembre e 12 dicembre 1995, sia il decreto di occupazione temporanea 26 ottobre 1988; con la conseguenza che tanto l’immissione in possesso dei fondi D.R. in data (OMISSIS), quanto la loro irreversibile trasformazione negli alloggi programmati dal P.C.C.P. completata nel periodo maggio-luglio 1992 (pag. 16 sent.) è avvenuta abusivamente e senza titolo provocandone la c.d. occupazione acquisitiva in favore degli enti esproprianti. Detti contro ricorrenti,poi, mostrano di confondere i rapporti derivanti dalla illegittima espropriazione del fondo in questione, comportanti da un lato gli effetti traslativi della proprietà dell’immobile previsti dalla L. n. 458 del 1988, art. 3 in capo a questi ultimi, ed in cambio l’obbligazione dei soggetti che hanno contribuito a realizzarla di corrispondere alla proprietaria l’indennizzo previsto dall’art. 42 Cost.; il quale per il carattere illecito dell’occupazione conclusa senza l’adozione del decreto ablativo ha assunto consistenza risarcitoria. Ed i rapporti stabiliti tra i soli soggetti esproprianti in conseguenza della Delib. reg. n. 3229 del 1986 e della Delib. Giunta Comune (OMISSIS) n. 80 del 1987; con cui veniva approvato un programma di intervento di edilizia industrializzata di tipo misto da realizzarsi a cura dell’IACP della Provincia di (OMISSIS) cui veniva delegato dalla L. n. 865 del 1971, ex art. 60, l’acquisizione delle aree del piano necessaria all’esecuzione dell’opera; nonchè della convenzione 16 luglio 1987 n. con cui l’Istituto concedeva all’ATI A.N. l’esecuzione dei lavori e delle espropriazioni onde realizzare il programma costruttivo. I quali riguardano le obbligazioni (peraltro di natura contrattuale) intercorrenti tra detti soggetti, e non influiscono sulle responsabilità di ciascuno di essi per l’illegittima e definitiva sottrazione alla D.R. del diritto dominicale sul proprio immobile. Ora quanto al primo rapporto,la sentenza impugnata ha puntualmente applicato i principi ripetutamente enunciati da questa Corte anche a sezioni unite,secondo i quali: 1) siccome nello schema dell’occupazione espropriativa l’illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo, avvenuta in periodo di occupazione illegittima (ricorrente nel caso concreto), tutta l’attività svolta nel corso dell’occupazione da chiunque esplicata per definizione illecita, rende l’autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.; 2) detta responsabilità grava sempre e comunque anzitutto sull’ente che ha consumato l’illecita apprensione in danno del proprietario e posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell’immobile (Cass. 1189 0/2006; 6591/2003 – 15687/2001; 1814/2000; 834/1999); 3) all’ente suddetto non è consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o illegittima pronuncia del decreto ablativo,anche quando sia dipesa da omissione o colpa di altra amministrazione, in quanto nel comportamento di chi ha appreso l’immobile altrui senza titolo e/o ne conserva abusivamente la detenzione ed infine persevera nell’esecuzione dell’opera, pur essendo a conoscenza della illegittimità dell’occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell’illegittima vicenda ablatoria in capo all’ente beneficiario o destinatario dell’opera pubblica inglobante quel fondo,ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. 6591/2003). “Pertanto correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la responsabilità nei confronti della proprietaria del bene che è la sola che qui rileva – grava certamente sull’IACP e sull’Ali in quanto autori dell’illegittima ablazione per la realizzazione degli edifici: avendo la stessa Impresa riconosciuto che la concessione-convenzione stipulata il (OMISSIS) con lo IACP le aveva attribuito il compimento dell’intera procedura di espropriazione; che conseguentemente era stata essa ATI ad eseguire il decreto di occupazione e procedere alla materiale immissione nel possesso del terreno senza la preventiva redazione dello stato di consistenza (ragione questa per la quale il Consiglio di Stato ha annullato non solo il decreto di occupazione,ma anche quello di espropriazione) sia pure in nome e per conto dell’IACP;ed infine che era stata essa impresa a procedere alla irreversibile trasformazione dell’immobile (anno 1991), malgrado l’impugnazione da parte della proprietaria del decreto autorizzativo dell’apprensione dell’immobile. E d’altra parte nel caso di illegittima ed irreversibile trasformazione dell’immobile privato, non vi è, nè vi potrebbe essere ragione per tutelare l’ente o gli enti che hanno effettivamente agito per realizzare tale risultato al di fuori della procedura espropriativa, siano essi delegati, ovvero concessionari o semplice appaltatori L. n. 2248 del 1848, ex art. 324, All. F; e che hanno proceduto alla materiale apprensione del bene,al compimento delle attività anche giuridiche necessaria a tal fine, nonchè all’esecuzione dell’opera pubblica. Ma può residuare soltanto la questione di una eventuale responsabilità concorrente dell’ente delegante o concedente nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato,ove ne ricorra un comportamento parimenti colposo: soprattutto nel caso in cui sia proprio quest’ultimo il soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio che, se tempestivamente adottato, avrebbe mantenuto la vicenda ablatoria nei binari di una espropriazione rituale; per cui il problema che può porsi è esclusivamente quello di accertare se alla causazione di quel danno (inconfutabilmente “ingiusto” perchè incidente sul diritto di proprietà) abbiano, e in che misura, contribuito eventuali negligenze o colpevoli inerzie di detto ente.

Ed a tale ulteriore indagine non si è sottratta la sentenza impugnata la quale ha rilevato che il comune di (OMISSIS), pur essendo il beneficiario dell’intero programma espropriativo e dovendo agire d’intesa con l’IACP, non soltanto aveva omesso ogni controllo sulla procedura espropriativa, ma aveva conseguito tanto il decreto di occupazione,quanto quelli di espropriazione affetti da quei vizi che ne avevano provocato l’annullamento da parte del giudice amministrativo (pag. 27-28); per cui ne ha correttamente confermato la corresponsabilità nella illegittima espropriazione poichè malgrado il mandato conferito la L. n. 865 del 1971, art. 60 non lo aveva esentato delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali.

Il comune di (OMISSIS) con il secondo motivo, l’IACP con il quarto motivo del proprio ricorso incidentale e l’ATI con il secondo, deducendo violazione della L. 359 del 1992, art. 5 bis; art. 61 cod. proc. civ. censurano la sentenza impugnata per aver attribuito all’area espropriata il valore di L. 142.000 raq. all’epoca della sua irreversibile trasformazione, malgrado il c.t. avesse accertato che detto valore era pari a L. 88.000 mq. sia con il metodo sintetico- comparativo, che con quello analitico sulla base della destinazione agricola preesistente a quella attribuita dal PEEP,della quale non doveva tenersi conto trattandosi di un vincolo preordinato all’espropriazione.

Per converso, la D.R. con il primo motivo del ricorso principale deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, artt. 37, 43 e 55 (T.U.) appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, si duole che il controvalore del fondo sia stato calcolato con il criterio riduttivo previsto dalle menzionate norme senza considerare che le stesse si riferiscono ad opere pubbliche, laddove nella fattispecie era stato realizzato un programma di edilizia residenziale pubblica equiparabile alle opere private. Con il secondo deducendo violazione delle medesima normativa nonchè degli artt. 1 e 6 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione CEDU abbia applicato il criterio suddetto anche alle espropriazioni allo stesso antecedenti in violazione della giurisprudenza della Corte Edu, fermissima nel ritenere che lo Stato nel corso di una controversia non può ingerirsi per modificare,limitare o ridurre gli indennizzi spettanti a ciascuna delle parti.

Con il terzo motivo deducendo violazione anche della L. n. 1034 del 1971, art. 21 censura la sentenza impugnata per aver interpretato le decisioni del Consiglio di Stato nel senso che le stesse avevano impugnato soltanto i decreti di occupazione e quello di espropriazione e non anche gli atti presupposti tra cui la dichiarazione di p.u. perciò considerando l’occupazione espropriativa e non usurpativa; in forza della quale doveva esserle attribuito l’intero risarcimento del danno sofferto.

Il Collegio ritiene infondate le censure dei ricorrenti incidentali e che debbano essere accolte quelle dell’espropriata nei limiti appresso precisati. Inammissibile è la doglianza della D.R. che ripropone il carattere usurpativo dell’occupazione: in quanto, a fronte di una disamina congrua ed articolata da parte della decisione impugnata della vicenda oggetto del giudizio amministrativo e delle due statuizioni che lo hanno definito,interpretate in base al criterio letterale nonchè alla loro corrispondenza con le domande ivi formulate dalla proprietaria quest’ultima si è limitata ad insistere nella propria diversa (e più favorevole) interpretazione senza neppure trascrivere il contenuto delle due decisioni del giudice amministrativo che avrebbero dovuto dimostrare le illogicità in cui era incorsa la Corte di appello.

Correttamente, poi, detti giudici hanno dichiarato il terreno edificatorio, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, ormai del tutto consolidata nell’affermare: a) che il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.C.C.P. ed in esso abbia destinazione all’edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.C.C.P. consente; b) che d’altra parte, ove la zona oggetto del piano non fosse già prevista come zona di espansione destinata ad edilizia residenziale, come nel caso che essa avesse destinazione agricola nel Piano regolatore generale, l’approvazione del P.c.c.p. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale o di secondo livello (Piano regolatore generale o Piano di fabbricazione) ed approvazione di piano di zona attuativo di terzo livello (v. L. n. 167 del 1962, art. 8; L. n. 865 del 1971, art. 33, L. n. 10 del 1977. artt. 2 e 13); c) che nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, a fini espropriativi, non è allora sufficiente fare riferimento al P.r.g. nella sua originaria formulazione nel quale il terreno in questione sia collocato in zona agricola (come nel caso di specie), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.c.c.p. che del P.r.g. o del P.d.f.

costituisce variante, ed in base ad esso verificarne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche; d) che in tal caso la valutazione indennitaria del fondo espropriato deve essere necessariamente commisurata ad indici medi riferiti all’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinare a spazi liberi, o comunque non suscettibili di edificazione per il privato (Cass. sez. un. 125/2001, nonchè 15514/2001/13148/2002; 22349/2004; 25363/2006;

1043/2007; 12771/2007).

Pertanto la Corte di appello non poteva recepire il valore del fondo calcolato pari a L. 88.000 mq. calcolato dal c.t.u. sull’erroneo presupposto che lo stesso avesse conservato la destinazione agricola preesistente alla sua inclusione nel PEEP approvato con la menzionata Delib. regionale n. 3229 del 1986; e si è correttamente avvalsa dell’ulteriore accertamento eseguito dall’ausiliario questa volta in base alla destinazione edificatoria della zona,nonchè all’indice medio del piano,che lo aveva indotto ad attribuire all’area un valore di L. 142.000 ma non senza evidenziare che questo prezzo corrispondeva perfettamente alla valutazione eseguita dall’UTE, sotto questo profilo non contestata da alcuno degli esproprianti. Sui quali gravava l’onere non assolto di dimostrarne l’illogicità documentando o che l’indice medio del piano fosse inferiore a quello utilizzato dal c.t., ovvero che i prezzi di mercato degli immobili della zona non raggiungessero tale misura.

E tuttavia la Corte di appello ha applicato il criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3,comma 65 di cui la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 349 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale; per cui, a seguito di detta declaratoria è stato ripristinato l’originario criterio di stima dell’indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l’occupazione appropriativa, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato (L. n. 2359 del 1865, art. 39): si da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, “la sua massima estensione consentita” in luogo del “massimo di contributo di riparazione che nell’ambito degli scopi di generale interesse,la pubblica amministrazione può garantire all’espropriato” nell’ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge.

L’applicazione di questo criterio è stata del resto ribadita dalla L. n. 244 del 2007, art. 39 il cui comma 89 sub e) ha modificato l’art. 55 del T.U. sulle espropriazioni per p.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, disponendo che “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u.,in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”. Per cui il risarcimento del danno relativo al fondo espropriato deve essere calcolato, in base a quest’ultimo criterio,tenendo conto del valore che; l’immobile aveva in comune commercio alla data della sua irreversibile trasformazione.

L’IACP con il secondo motivo del ricorso incidentale, deducendo violazione degli art. 1218 e 2043 cod. civ. censurano la sentenza impugnata per avere respinto la propria azione di regresso sull’erroneo presupposto che nessuno dei convenuti aveva risarcito il danno:senza considerare che la graduazione delle colpe ben può essere chiesta in via preventiva in vista di un successivo regresso;

e che nel caso era del tutto irrilevante la propria colpa posto che l’annullamento degli atti ablatori era avvenuto per cause ad esso non imputabili e che l’esecuzione dell’opera era stata ultimata durante il periodo di occupazione temporanea. Anche il comune di (OMISSIS) e l’ATI Abrusci con il secondo profilo del primo motivo del ricorso incidentale formulano analoga censura.

Infine, l’Istituto con il terzo motivo,deducendo violazione degli art. 112 e 277 cod. proc. civ. si duole che la decisione non abbia emesso alcuna statuizione in ordine alla domanda di manleva avanzata nei confronti dell’ATI in base all’art. 6 della Convenzione che obbligava l’impresa a tenerlo indenne dalle pretese dei terzi per i danni dagli stessi invocati con riferimento all’attuazione della convenzione.

La doglianza dell’ATI Abrusci è inammissibile perchè l’impresa nel giudizio di primo grado si è limitata a contestare le domande della D.R.: senza spiegare alcuna richiesta riconvenzionale nei confronti nè dell’IACP, nè del comune di (OMISSIS), ed ancor meno ha richiesto al Tribunale di procedere alla graduazione della propria responsabilità nonchè di quella degli altri enti esproprianti ai sensi dell’ art. 2055 c.c., comma 2.

Soltanto nel giudizio di appello ha chiesto per la prima volta malgrado il divieto di domande nuove posto dall’art. 345 cod. proc. civ., di essere manlevata sia dal comune di (OMISSIS),che dall’IACP;

e soltanto in questa fase di legittimità ha addebitato alla decisione impugnata di non aver provveduto alla graduazione delle colpe; per cui anche questa domanda deve essere dichiarata nuova e perciò non proponibile per la prima volta davanti a questa Corte.

Sono invece fondate le doglianze formulate dal comune (che aveva proposto azione di rivalsa già in primo grado nei confronti dell’IACP) e dell’Istituto (che eguale domanda aveva avanzato nei confronti del Comune e dell’ATI Abrusci): il primo compito della sentenza impugnata, infatti, era quello di stabilire se si fosse trattato di azioni di rivalsa in senso stretto, la cui causa pretendi aveva natura contrattuale, essendo fondata sulla delega L. n. 865 del 1971, ex artt. 35 e 60 nonchè (quella dell’IACP) sulla convenzione 16 luglio 1987, ed il petitum era rivolto ad ottenere il pagamento di tutto quanto ciascun ente fosse stato condannato a corrispondere per l’occupazione espropriativa verificatasi in danno della D.R..

Ovvero dell’azione di cui all’art. 1299 c.c. e art. 2055 c.c., comma 2 con cui in materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato.

Laddove nessuna disamina vi è sul punto da parte della sentenza impugnata,malgrado entrambi gli enti avessero riproposto la domanda non accolta dal Tribunale di Salerno.

Ma la statuizione della Corte di appello è errata anche se detti giudici avessero implicitamente ritenuto che le amministrazioni esproprianti avessero proposto soltanto quest’ultima azione: se è vero, infatti, in base a un primo indirizzo giurisprudenziale, fondato sul testo letterale degli artt. 1299 e 2055 c.c., che intanto il coobbligato solidale può proporre l’azione di regresso in quanto abbia già effettuato un pagamento valido ed efficace che, da un lato, giustifichi la richiesta di rivalsa della somma eccedente la propria quota e, dall’altro, assicuri ai condebitori escussi l’estinzione dell’obbligazione nei loro confronti,è pur vero che detta impostazione più di recente è stata mutata. Questa Corte, infatti, ha più volte riconosciuto, con un orientamento ormai consolidato: A) che non è vietata un’azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell’azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori; il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l’eventualità che quell’azione sfoci nella condanna del convenuto. B) che risponde infatti all’esigenza dell’economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato – che ha convenuto uno solo dei danneggianti – possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti, chiamato in causa dal convenuto principale, anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass., 9 marzo 1988, n. 2364; sostanzialmente nello stesso senso Cass., 29 agosto 1987, n. 7118; 9 febbraio 1980, n. 922); C) che in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è opportuno aggiungere, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l’intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l’altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell’intero debito; L’estinzione dell’intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell’azione cognitiva di regresso bensì dell’azione esecutiva contro l’altro coobbligato. Anche per questo capo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Salerno che riesaminerà le domande di rivalsa/regresso di entrambi detti enti attenendosi ai principi esposti.

Per quanto riguarda, invece, l’indennizzo dovuto alla proprietaria poichè per la determinazione dello stesso non occorrono ulteriori accertamenti avendo la sentenza impugnata già determinato l’estensione dell’area espropriata pari a mq. 13.918, nonchè il suo valore venale all’epoca della irreversibile trasformazione, nella misura di L..1.976.356.000, la Corte deve:

a) determinare detto risarcimento in quest’ultima misura pari ad Euro 1.020.072,70;

b) mantenere ferme le altre statuizioni sugli interessi legali e sul danno da svalutazione monetaria, nonchè quella sul regolamento delle spese dei giudizi di meriti;

c) condannare il comune di (OMISSIS), l’IACP e l’ATI Abrusci in solido per il principio legale della soccombenza al pagamento di quelle del giudizio di legittimità nei confronti della proprietaria come da dispositivo;

d) rimettere al giudice di rinvio il regolamento di quelle di legittimità tra detti enti.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale, in parte il primo di quello incidentale del comune, nonchè il secondo ed il terzo del ricorso incidentale dell’IACP. Rigetta gli altri motivi dei ricorsi suddetti,nonchè quello incidentale dell’ATI Abrusci; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e pronunciando nel merito condanna in solido il comune di (OMISSIS), l’IACP della Provincia, nonchè l’ATI Abrusci al risarcimento del danno in favore di D.R.R. che liquida in complessivi Euro 1.020.072,070;

mantiene ferma la pronuncia sulle altre statuizioni nonchè sulle spese dei giudizi di merito tra queste parti e condanna in solido gli enti suddetti al pagamento delle spese processuali in favore della D.R. che liquida in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 12.000 per onorario di difesa. Rinvia per il resto nonchè per la liquidazione delle spese processuali fra comune, IACP ed ATI Abrusci alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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