Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13087 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28824/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

B.V., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, tutti rappresentati e

difesi dagli avvocati MASSIMO FERRARO, SILVIO FERRARA, giuste

procure a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.L., D.D., S.G. DECEDUTO;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA del 10/02/2014,

depositato il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 3.9.2010 gli odierni controricorrenti domandavano alla Corte d’appello di Roma l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, per la durata irragionevole di una procedura fallimentare aperta dal Tribunale di Napoli nel 1996 e in allora ancora pendente, al cui stato passivo essi erano stati ammessi con provvedimento datato 9 5 1997.

Resistendo il Ministero della Giustizia, con decreto emesso il 17.4.2014 la Corte adita, stimata in sette anni la durata ragionevole della procedura e calcolata la durata eccedente in sei anni, tre mesi e ventiquattro giorni, liquidava in favore di ciascuno dei ricorrenti l’indennizzo di Euro 5.562,32, in ragione di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ogni anno successivo.

Per la cassazione del predetto decreto il Ministero della Giustizia propone ricorso, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati meglio specificati in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale, si sostiene, non ha provveduto sull’eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti A.F., D.A.M., S. T. e T.M. (recte, A.), in quanto al netto dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS ex lege n. 297 del 1982 e del D.Lgs. n. 80 del 1992, per ciascuno dei predetti residuava un credito pari a circa 800,00 Euro. La persistenza della loro legittimazione attiva sarebbe, pertanto, dubbia anche in considerazione dei riparti parziali. Analoghe considerazioni il Ministero svolge in relazione ad altri ricorrenti (indicati a pag. 20 del ricorso), della cui insinuazione o persistente legittimazione il Ministero dubita.

1.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè dall’esposizione della censura non emerge se e quando detti creditori siano stati in tutto o in parte soddisfatti, nè è dato di riscontrare se e quali di loro non siano mai stati ammessi, come pure si adombra, allo stato passivo. Pertanto, considerato che i tempi e i modi del soddisfacimento del ceto creditorio possono incidere variamente sull’ansia connessa alla durata della procedura concorsuale, estinguendola o determinandone un andamento declinante, il Ministero avrebbe dovuto fornire dati precisi in relazione alla posizione di ciascuna parte ricorrente.

2 – Il secondo motivo censura, in relaziona all’art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto motivazionale sul “punto” decisivo della controversia relativo al quantum dell’indennizzo liquidato, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare l’indirizzo di questa Corte di legittimità in base al quale per ciascuno dei primi tre anni di ritardo può essere liquidato l’importo di Euro 750,00 e per ogni anno successivo quello di Euro 1.000,00. In tal modo, si sostiene, i giudici d’appello non hanno valutato in concreto le vicende della procedura presupposta ed mia serie di fattori (l’intervento del Fondo di Garanzia presso l’INPS e i riparti parziali) incidenti in senso riduttivo sull’importo liquidabile.

2.1. – Il motivo è infondato.

In disparte la non corrispondenza della censura al modello legale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente, che non consente più di censurare la motivazione del provvedimento impugnato nè tanto meno di riferirne il vizio ad un “punto” piuttosto che ad un fatto, il decreto impugnato ha applicato un criterio di liquidazione medio conforme alla giurisprudenza di questa Corte (e a sua volta non in contrasto con quella della Corte EDU). In base al quale ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale debba essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. n. 17922/10).

3. – Il terzo motivo lamenta, ancora, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Le posizioni dei singoli ricorrenti, eccettuata quella di Pasquale Vitagliano, evidenziavano al netto dell’intervento del Fondo di Garanzia presso l’INPS crediti compresi tra 800,00 e 3.000,00 Euro, che non giustificavano indennizzi d’importo superiore, ancor più considerando i riparti parziali. A ciò va aggiunto che la stessa Corte d’appello, in relazione alla medesima procedura fallimentare presupposta, ha in altra occasione liquidato la minor somma di Euro 4.000,00.

3.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi gli aspetti considerati.

Quanto al primo, premesso che la fattispecie ricade ratione temporis sotto la disciplina originaria della L. n. 89 del 2001, anteriore alle modifiche apportate, in particolare, dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, sicchè non risulta applicabile l’art. 2-bis, comma 3 della legge, va osservato che gli interessi in gioco costituiscono un parametro di liquidazione il cui apprezzamento, inerendo alla valutazione di merito, non è sindacabile in sede di legittimità nè sotto il vizio di violazione di legge nè sotto quello di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente (ed applicabile all’impugnazione in oggetto, essendo stato emesso il decreto impugnato dopo il termine iniziale d’efficacia della relativa modifica legislativa).

In ordine al secondo profilo, l’allegazione di precedenti difformi del medesimo giudice di merito in fattispecie asseritamente identiche eccede lo schema legale tipico dell’art. 360 c.p.c. e non costituisce, dunque, un motivo d’impugnazione ammissibile (neppure sotto l’egida – ipotetica – di un’implicita pretesa violazione dell’art. 3 Cost.: cfr. Cass. n. 5927/16, non massimata).

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

6. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato e che esso, per di più, non è esigibile nei confronti dello Stato (cfr. Cass. n. 1778/16), non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia alle spese, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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