Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13086 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.24/05/2017),  n. 13086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12435/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’agenzia delle entrate rettificava il reddito di partecipazione dichiarato da P.R.M. in relazione all’accertamento effettuato nei confronti della società Il Pozzo di Elia s.a.s. di B.G. e C.. La contribuente proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Genova lo rigettava con sentenza che era confermata dalla CTR della Liguria.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, e art. 102 c.p.c.. Sostiene che la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa alla CTP poichè non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della società.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Rileva la Corte che va dichiarata l’estinzione del giudizio. Dalla comunicazione della regolarità di definizione della lite depositata presso questo Ufficio dall’Avvocatura dello Stato risulta, invero, che l’istanza presentata da P.R.M. è stata ritenuta regolare e che è stato effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.

Alla definizione della lite segue la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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