Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13086 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9602/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SOCMEPA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VOLPE ANTONIO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 119/05, notificata il 16.1.06, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 5 avverso la decisione di primo grado, con la quale l’amministrazione finanziaria era stata condannata al rimborso della somma di Euro 8.055,09 a favore della SOCMEPA s.r.l., a titolo di restituzione della tassa di concessione governativa indebitamente versata per le annualità di imposta 1988- 1992.

2. Il giudice di appello – confermando la sentenza di prime cure – riteneva, invero, illegittimo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione sull’istanza della contribuente di rimborso di detta somma, considerando irrilevante la mancata iscrizione, nel bilancio finale di liquidazione, del credito di imposta suindicato.

3. Per la cassazione della sentenza n. 119/05, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

1.1. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale – deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Premesso quanto precede, e passando all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che, con l’unica censura proposta, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2453 e 2424 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

2.1. Ritiene, invero, l’amministrazione ricorrente che il diniego di rimborso del credito erariale, opposto alla società contribuente per non essere stato il credito in questione inserito nel bilancio finale di liquidazione, avrebbe dovuto essere considerato, dalla CTR della Lombardia, del tutto legittimo, dovendo tutti i crediti, compresi quelli di imposta, risultare dal predetto bilancio, perchè l’Ufficio finanziario possa verificarne la spettanza e procedere al rimborso.

2.2. D’altro canto, ad avviso della ricorrente, il credito in discussione doveva considerarsi – al contrario di quanto sostenuto dalla contribuente – del tutto certo e liquido, e quindi riportabile in bilancio, considerato che le tasse di concessione governativa erano state dichiarate incompatibili con la normativa comunitaria, e pertanto rimborsabili dallo Stato, dalla Corte di Giustizia Europea, fin dalla pronuncia del 20.4.93.

Sicchè del tutto erroneamente – a parere dell’amministrazione ricorrente – i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, avrebbero accolto la domanda di rimborso proposta dalla SOCMEPA s.r.l., ad onta del mancato inserimento del credito di imposta da questa vantato nel bilancio finale di liquidazione.

2.3. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, l’obbligo in parola sarebbe confermato anche dal D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, che disciplina i rimborsi dell’IVA, e che condiziona la restituzione dell’imposta indebitamente versata – per le società in liquidazione e cancellate dal registro delle imprese – all’inserimento del relativo credito nel bilancio finale di liquidazione, depositato presso la cancelleria del tribunale.

3. La censura suesposta, a giudizio della Corte, si palesa del tutto infondata e va, pertanto, disattesa.

3.1. Va rilevato, infatti, che la materia del contendere, nei gradi di merito, si è incentrata sulla richiesta, proposta dalla società SOCMEPA s.r.l., di rimborso della tassa di concessione governativa per l’iscrizione della società nel registro delle imprese, per ogni anno solare successivo all’iscrizione (tassa prevista dal D.L. n. 853 del 1984, art. 3, convertito in L. n. 17 del 1985), e sulla legittimità, o meno, del conseguente silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla società contribuente.

Ciò posto, osserva la Corte che il diritto della SOCMEPA s.r.l. al rimborso di detta tassa, per gli anni dal 1988 al 1992, prescinde del tutto – contrariamente a quanto assume l’amministrazione ricorrente – dall’iscrizione del relativo credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione. Ed invero, la tassa di concessione governativa suindicata è da considerarsi, senza dubbio, illegittima, in quanto contrastante con la direttiva CEE n. 335/69, e successive modificazioni (cfr. Cass. 15259/00), direttiva direttamente ed immediatamente applicabile – secondo un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 13849/04, 5480/04, 16876/03) – nell’ordinamento nazionale, poichè avente un contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (c.d. direttiva self executing). Ne discende che il giudice nazionale, e del pari la pubblica amministrazione, sono, in ogni caso, obbligati a non applicare la normativa interna contrastante con la predetta direttiva, atteso che quest’ultima presenta i caratteri suindicati, essendo cioè, la medesima del tutto incondizionata e precisa, e quindi tale da non richiedere neppure attività alcuna di adeguamento del diritto interno a quello comunitario (Cass. 12716/04, 18276/04, 3553/09).

E’ del tutto evidente, pertanto, a parere della Corte, che in presenza di una siffatta direttiva, e del conseguente obbligo dell’amministrazione di riconoscere il rimborso richiesto dal contribuente, rilevanza alcuna può assumere l’omessa indicazione di detto credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione. Tale omissione formale non può, per vero, di certo inficiare il diritto di credito del contribuente al rimborso delle somme corrisposte, essendo tale diritto fondato su disposizioni comunitarie cogenti.

3.2. Nè può condividersi l’assunto della ricorrente, secondo la quale il credito in discussione doveva considerarsi – al contrario di quanto sostenuto dalla contribuente – del tutto certo e liquido, e doveva, dunque, essere riportato in bilancio, al fine di consentire all’amministrazione di verificarne la spettanza e procedere al rimborso. E tale certezza e liquidità del credito discenderebbero, a parere dell’amministrazione, proprio dal fatto che le tasse di concessione governativa sono incompatibili con la normativa comunitaria, e pertanto certamente rimborsabili dallo Stato.

Senonchè, osserva – per contro – la Corte che la restituzione dell’imposta non dovuta e già pagata dal contribuente non discende in via automatica – come dedotto dalla ricorrente – dalla contrarietà del tributo alla normativa comunitaria, essendo comunque necessario il riconoscimento del rimborso da parte dell’amministrazione, tenuta ad applicare tale normativa. In ipotesi di mancata spontanea applicazione della disposizione comunitaria cogente da parte dell’amministrazione, pertanto, – come è accaduto nel caso concreto – si renderà, in alternativa, indispensabile la proposizione di un’azione di ripetizione da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso di quanto versato in adempimento della normativa interna, che lo stesso giudice dovrà provvedere a disapplicare, poichè confliggente con il diritto comunitario imperativo (cfr. Cass. 16876/03, 15259/00).

3.3. E neppure giova all’amministrazione finanziaria, ad avviso della Corte, invocare, a sostegno dell’obbligo di iscrizione del credito in parola nel bilancio di liquidazione, il disposto del D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, che disciplina i rimborsi dell’IVA, e che condiziona la restituzione dell’imposta indebitamente versata – per le società in liquidazione e cancellate dal registro delle imprese – all’inserimento del relativo credito nel bilancio finale di liquidazione.

Ed invero, pure a prescindere dal rilievo che tale disposizione concerne un’imposta (l’IVA) diversa da quella in discussione nel presente giudizio (tassa di concessione governativa), va osservato che tale obbligo non può ritenersi più operativo neppure in materia di IVA, non essendo stato convertito in legge il D.L. n. 47 del 1992, del quale il menzionato D.M. costituisce attuazione (cfr. Cass. 27951/09).

4. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato.

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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