Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13086 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. GALATI Vincen – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 26773 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

B. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del

ricorso, dall’Avv. Roberto Prozzo, elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’Avv. Cristina Della Valle, in Roma, Via Merulana,

234;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 4990/34/2014 della Commissione

tributaria regionale della Campania depositata il 21.5.2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del

10.12.2020 del consigliere Vincenzo Galati;

sentita la Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore

Generale Stefano Visonà che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per l’Agenzia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contenzioso trae origine dalla notifica, in data 29.5.2012 alla B. Costruzioni s.r.l. di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate derivante dall’iscrizione a ruolo a seguito di due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 notificati, rispettivamente, il 26.2.2011 ed il 14.3.2011.

L’impugnazione della cartella si é fondata sulla mancata rituale notifica degli avvisi che sono stati consegnati a due fratelli dell’amministratore che non avevano alcun rapporto con la società, sul fatto che una delle persone che ha ricevuto la notifica versava in una situazione di conflitto di interessi ed, infine, sulla circostanza che la notifica non é stata seguita dall’invio della raccomandata L. n. 890 del 1982, ex art. 7.

Inoltre la relata di notifica é stata redatta su fogli separati.

La pretesa é stata contestata anche nel merito.

La Commissione tributaria provinciale di Benevento ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento, stante la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento.

La CTR ha respinto l’appello confermando la sentenza di primo grado stante la regolarità del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente articolando tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

L’Agenzia resiste con controricorso.

La causa é stata rimessa alla pubblica udienza a seguito di infruttuosa trattazione camerale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 148 c.p.c..

Le relazioni di notificazione degli avvisi di accertamento non sono state redatte in calce agli atti, per come previsto dalla norma asseritamente violata ma su fogli separati spillati davanti agli atti stessi.

Tali relazioni non costituiscono prova idonea dell’avvenuta notifica.

E’ pertanto errata e priva di fondamento la tesi della CTR secondo cui la prova della notifica sarebbe desumibile dall’avviso di ricevimento in quanto la mancata corretta compilazione delle relate di notifica (riprodotte nel ricorso) preclude la prova che gli atti notificati siano stati proprio i due avvisi di accertamento per i quali é causa.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 1, u.c., e dell’art. 145 c.p.c..

In caso di mancata consegna del piego personalmente al destinatario l’agente postale deve dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo raccomandata inviata allo stesso destinatario.

La previsione, contenuta nella L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, applicabile “ratione temporis”, deve ritenersi applicabile sia alle notifiche eseguite alle persone fisiche che a quelle dirette alle persone giuridiche nel caso di notifica eseguita a mani di persona legittimata a riceverla, ma diversa dal destinatario.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. avendo la ricorrente eccepito, nelle fasi di merito, di non avere alcun rapporto con B.P. e B.D., soggetti che si erano qualificati, rispettivamente, come “addetto alla ricezione delle notifiche” e “addetto alla ricezione” in occasione della notifica degli avvisi di accertamento per i quali é causa.

In ordine al primo motivo, va data continuità al consolidato orientamento secondo cui “in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui é stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatarie deve ritenersi ritualmente consegnato ai quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed é superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29642, conforme Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15315, nonché , più risalenti, Cass. sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598 e Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111).

In sostanza la notifica con lo strumento adottato dall’Agenzia delle Entrate non é altro che la spedizione di una lettera raccomandata, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme della L. n. 890 del 1982 che si applicano, invece, nel caso di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta (in tal senso la motivazione della sentenza richiamata, in articolare, alle pagg. 4 e 5 della motivazione).

Ne consegue che una relata di notifica non esiste laddove venga seguita tale procedura e che la prova della notifica si deve potere desumere dall’avviso di ricevimento.

Ciò a prescindere dalla qualificazione data, come avvenuto nel caso di specie, dall’Agenzia nella distinta di spedizione dell’atto dall’ufficio postale laddove il richiamo alla “notifica a mezzo posta ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14″ non comporta l’applicazione della relativa normativa.

Analogamente avviene nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’Agenzia ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, secondo quanto reiteratamente deciso da questa Corte (Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; conformi Cass. Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708, Cass. sez. 5, 6 marzo 2015, n. 4567, Cass. Sez. 3, 17 ottobre 2016, n. 20918).

Il secondo motivo é parimenti infondato in base alla stessa prospettazione della parte ricorrente che pretende che si debba effettuare la spedizione della raccomandata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, anche nel caso di notificazione eseguita a persona giuridica di atto che sia stato materialmente ricevuto da persona diversa dal legale rappresentante.

Nel caso di specie, come detto, non trovano applicazione le norme in tema di notificazione a mezzo posta, per le ragioni esposte nell’argomentare il punto precedente.

La notifica a mezzo posta non richiede l’adempimento ulteriore di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7.

In ogni caso si osserva che l’avviso” nel caso di specie, non era necessario anche perché “in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, (comma inserito dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla L. n. 205 del 2017) era prescritta nell’ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioé , nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede” (Cass. sez. 3, 26 maggio 2020, n. 9878).

Per quanto riguarda il terzo motivo la critica riguarda la mancata valutazione della inidoneità della dichiarazione raccolta dall’ufficiale postale per dimostrare la veridicità delle dichiarazioni dei consegnatari delle notifiche, nel caso di specie qualificatisi come “addetti alle notifiche”.

La ricorrente aveva offerto la prova che tale dichiarazione era, nel caso specifico, inidonea a dimostrare l’esistenza dell’affermato rapporto tra i soggetti che avevano preso in consegna gli atti e la destinataria degli stessi.

La contribuente fa riferimento ad una visura camerale dalla quale emerge che B.P. (che ha ricevuto materialmente l’avviso notificato il 14.3.2011) era cessata dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione della B. Costruzioni nel gennaio 2002 e che B.D. (che ha ricevuto l’avviso notificato il 26.2.2011) é socio di altre due società.

Sul punto, il percorso argomentativo tramite il quale la CTR ha affermato l’inidoneità delle prove offerte dalla contribuente per superare la presunzione di cui si é detto non é corretto.

Il giudice di merito, infatti, ha erroneamente attribuito all’avviso di ricevimento compilato dall’ufficiale postale l’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. con riferimento al contento delle dichiarazioni rese all’ufficiale postale dai soggetti che hanno ricevuto i plichi.

La fede privilegiata, infatti, assiste la circostanza che l’ufficiale postale ha ricevuto le dichiarazioni ed ha effettuato le attività descritte nell’avviso di ricevimento e non coinvolge il contenuto delle dichiarazioni ricevute in relazione alle quali non possiede alcun potere certifica torio.

Proprio in tema di relata di notifica (in specie, di duplicato, ma il principio vale ugualmente nel caso di originale) é stato affermato che “il duplicato dell’avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell’originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l’avvenuta notificazione é tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto” (Cass. sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14574).

Più in generale, per gli atti pubblici vale la regola, costantemente affermata secondo cui “l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, é limitata agli elementi estrinseci dell’atto, indicati all’art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E’ pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all’esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti” (Cass. sez. 6-1, 25 luglio 2019, n. 20214).

Ne consegue che la prova di resistenza che va compiuta dal giudice di merito onde verificare l’avvenuto superamento della presunzione relativa di avvenuto perfezionamento della notifica al destinatario, nel caso di ricezione da parte di un addetto, deve essere effettuata non attribuendo la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. al contenuto della dichiarazione resa all’ufficiale postale, ma alle circostanze che questi afferma essere avvenute in sua presenza o agli adempimenti che dichiara di avere compiuto.

Ciò costituisce applicazione di quanto sostento sin da Cass. sez. un. 24 ottobre 2005, n. 20473 secondo cui, “per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, con disposizioni estensibili alle persone giuridiche, consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, a persona all’uopo addetta, e, allorché il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale é dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo”.

In sostanza, nel medesimo senso, il principio secondo cui “ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, é da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per lo valida effettuazione del procedimento notificatorio” (Cass. sez. 6-5, 5 giungo 2017, n. 13954).

Per fornire la prova contraria alla quale fanno riferimento le predette sentenze non é necessario attivare il subprocedimento di querela di falso, non essendo assistito il contenuto della dichiarazione resa dal ricevente l’atto da alcuna fede privilegiata.

In tal senso devono essere intesi anche i più recenti interventi di questa Corte sul punto (cfr. Cass. sez. 6-5, 21 febbraio 2018, n. 4275 e Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561).

Ha errato, quindi, la CTR nel confrontare la prova offerta dalla ricorrente con il contenuto intrinseco della dichiarazione resa all’addetto al recapito dovendosi occupare il giudice di merito della circostanza allegata e dimostrata dalla destinataria dell’atto in rapporto alla situazione fattuale riscontrata dall’ufficiale postale (la presenza dei riceventi l’atto nella sede della società).

Da quanto esposto discende il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo che comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA