Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13085 del 28/05/2010
Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 28/05/2010), n.13085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3549-2009 proposto da:
B.S. (c.f. (OMISSIS)), R.S. nato a
(OMISSIS), G.G. (c.f.
(OMISSIS)), B.G. (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso
l’avvocato TORRISI SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avvocato
VILLARDITA FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
L.R.C. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di
tutore del minore R.G., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso l’avvocato VITALE SALVATORE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALE MARIO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1390/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 19/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato VITALE SALVATORE che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14-4-2008, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava l’adottabilità del minore R.G..
Con atto di appello, depositato il 29-5-2008, R.S., G. G. e B.G., rispettivamente padre e nonni materni del minore, impugnavano la predetta sentenza. Con atto depositato in pari data, pure la madre, B.S., impugnava la sentenza.
Si costituiva l’Avv. L.R.C., tutrice del minore.
La Corte d’Appello, sezione per i minorenni, con sentenza 5-11-/19-11- 2008, rigettava gli appelli.
Ricorrono per cassazione B.S., R.S., G. G. e B.G., sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, la tutrice del minore.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminati i quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Il quesito di cui al primo motivo, che costituisce in sostanza una parafrasi del contenuto della L. n. 184 del 1983, art. 1 senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (si chiede se il diritto del minore a crescere nella propria famiglia vada sacrificato solo in presenza di una situazione di carenza di cure, tale da pregiudicare in modo grave e definitivo lo sviluppo del minore), appare inadeguato (tra le altre, Cass. S.U. 26020/08).
Conseguentemente, va dichiarato inammissibile il motivo.
Il quesito di cui al secondo motivo è del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata (si chiede se sia consentito comparare il legame affettivo instaurato dal minore con la famiglia adottiva, rispetto a quello con la famiglia di origine, ai fini della pronuncia di adottabilità). La sentenza impugnata non effettua comparazione alcuna, esaminando al contrario le gravissime carenze di entrambi i genitori, la mancanza di rapporti significativi del minore con i nonni, e limitandosi ad osservare che il rapporto del minore con la famiglia affidataria si è rivelato positivo. Anche il secondo motivo va pertanto dichiarato inammissibile.
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso.
La natura della causa richiede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010