Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13085 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 28/05/2010), n.13085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3549-2009 proposto da:

B.S. (c.f. (OMISSIS)), R.S. nato a

(OMISSIS), G.G. (c.f.

(OMISSIS)), B.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso

l’avvocato TORRISI SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avvocato

VILLARDITA FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.R.C. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

tutore del minore R.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso l’avvocato VITALE SALVATORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALE MARIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1390/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VITALE SALVATORE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14-4-2008, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava l’adottabilità del minore R.G..

Con atto di appello, depositato il 29-5-2008, R.S., G. G. e B.G., rispettivamente padre e nonni materni del minore, impugnavano la predetta sentenza. Con atto depositato in pari data, pure la madre, B.S., impugnava la sentenza.

Si costituiva l’Avv. L.R.C., tutrice del minore.

La Corte d’Appello, sezione per i minorenni, con sentenza 5-11-/19-11- 2008, rigettava gli appelli.

Ricorrono per cassazione B.S., R.S., G. G. e B.G., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la tutrice del minore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminati i quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il quesito di cui al primo motivo, che costituisce in sostanza una parafrasi del contenuto della L. n. 184 del 1983, art. 1 senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (si chiede se il diritto del minore a crescere nella propria famiglia vada sacrificato solo in presenza di una situazione di carenza di cure, tale da pregiudicare in modo grave e definitivo lo sviluppo del minore), appare inadeguato (tra le altre, Cass. S.U. 26020/08).

Conseguentemente, va dichiarato inammissibile il motivo.

Il quesito di cui al secondo motivo è del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata (si chiede se sia consentito comparare il legame affettivo instaurato dal minore con la famiglia adottiva, rispetto a quello con la famiglia di origine, ai fini della pronuncia di adottabilità). La sentenza impugnata non effettua comparazione alcuna, esaminando al contrario le gravissime carenze di entrambi i genitori, la mancanza di rapporti significativi del minore con i nonni, e limitandosi ad osservare che il rapporto del minore con la famiglia affidataria si è rivelato positivo. Anche il secondo motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso.

La natura della causa richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA