Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13085 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 13085 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 24991-2011 proposto da:
TOGNETTI

GIORGIO

(c.f.

TGNGRG60E03G753W),

domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 24/06/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO
NOVARA, giusta procura in calce al ricorso;
2015
780

BARATELLA LAURA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NOVARA GAETANO, giusta procura in calce al ricorso

1

successivo;
– ricorrente + ricorrente successivocontro

INSIGHT

TECNOLOGY

SOLUTIONS

S.R.L.

(c.f.

12468160150), già SOFTWARE SPECTRUM S.R.L., già
S.R.L.,

in

persona

del

legale

CORPSOFT

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA P. DI DONO 3A, presso lo
STUDIO AVV.TI PAOLO DE BERARDINIS E VINCENZO MOZZI,
rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO
ZAMBRANO, CLAUDIO ZAMBRANO, giusta procura a
margine del controricorso + controricorso
successivo;
– controricorrente + con troricorrente successivo –

avverso la sentenza n.

478/2011 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato NOVARA GAETANO
che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ZAMBRANO

CLAUDIO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

2

il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
1.- Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della
domanda proposta dalla Corpsoft srl, società d’informatica,
ha accertato la concorrenza sleale compiuta nei suoi

confronti dalla Software Advisors srl mediante l’apporto di
due ex dipendenti (Giorgio Tognetti e Laura Baratella) che
avevano trasmesso alla seconda dati della prima (in
particolare, una copia del file YTDSALESD-ITALY_FY01.xls
contenente

indicazioni

commerciali);

ha

confermato

l’inibitoria cautelare all’utilizzazione del predetto file;
.

ha condannato i menzionati dipendenti al risarcimento del
solo danno morale in favore della società attrice,


t

liquidato in via equitativa, e tutti i convenuti, in
solido, ai due terzi delle spese del giudizio, compensando
nel resto.
2.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 21.2.2011,
per quanto ancora interessa, ha dichiarato inammissibile
perché tardivo il gravame incidentale della Irpe spa
(incorporante la Software Advisors); ha rigettato i gravami
di Tognetti e Baratella e li ha condannati, in solido, alle
spese del grado in favore della Insight Technology
Solutions srl (già Corpsoft). Ad avviso della Corte,
l’invio del file

(che era utile per le strategie

commerciali della Software Advisors) da parte della
.

Baratella (pochi giorni prima di dimettersi) e la sua
3

ricezione da parte del Tognetti (nel frattempo anch’egli
dimessosi e diventato amministratore delegato della
Software

Advisors)

integravano

comportamenti

professionalmente scorretti, in quanto idonei
potenzialmente a danneggiare la Corpsoft, tenuto conto che
la Baratella non aveva dimostrato di essere stata a ciò

,

autorizzata dalla stessa Corpsoft e che a tale fatto
andavano ad aggiungersi altri fatti rilevanti (come l’invio
di ulteriore documentazione riservata riguardante l’azienda
dell’attrice); la condanna di Baratella in concorso con il
Tognetti al risarcimento del danno non patrimoniale si
giustificava perché il loro comportamento integrava i reati
di cui agli artt. 615 ter e quater c.p., per i quali erano
stati condannati dal Tribunale penale di Milano, e violava
il bene della concorrenza, atteso che il libero mercato
presuppone una concorrenza improntata a criteri di
correttezza tra gli imprenditori nell’interesse delle
imprese, dei consumatori e dell’economia in generale;
infine, il rigetto della domanda riconvenzionale di danni
proposta dalla Baratella era giustificato per il carattere
inoffensivo della lettera inviata dalla Corpsoft alla
clientela.
3.- Avverso questa sentenza Baratella e Tognetti propongono
separati

ricorsi

per

cassazione

sulla

base,

rispettivamente, di sei e cinque motivi, illustrati da

4

memorie, cui si oppone la Insight Technology Solutions
anche con memoria.
Motivi della decisione
1.- Le preliminari eccezioni d’inammissibilità dei ricorsi,
proposte dalla resistente, sono infondate.

Il ricorso Tognetti è stato spedito per la notifica in data
13.10.2011 (e non 14.10), quindi tempestivamente, nel
rispetto del termine breve di cui all’art. 325, secondo
comma, c.p.c., avuto riguardo alla data (29.6.2011) di
notifica della sentenza impugnata. Inoltre, entrambi i
ricorsi contengono l’indicazione degli atti e dei documenti
su cui si fondano, nel rispetto dell’art. 366 n. l e 6
c.p.c.
2.- Si possono esaminare i primi cinque (sovrapponibili)
motivi dei ricorsi Baratella e Tognetti.
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 116 e 132
c.p.c. e vizio di motivazione nella valutazione, che si
assume avrebbe dovuto essere negativa, di attendibilità
della testimonianza dell’ex amministratore di Corpsoft
(Oscar Sulima).
Il motivo è inammissibile. Il giudizio sull’attendibilità
dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità,
5

se congruamente motivato (Cass. n. 17097 e 17630/2010, n.
1101/2006, n. 15526/2000). Inoltre, il giudice d’appello è
tenuto a motivare sull’attendibilità dei testi solo quando
la relativa questione sia stata dedotta dalla parte
interessata nel giudizio di primo grado e la decisione sia

stata oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione, il
che non è dimostrato che sia avvenuto nel caso in esame.
3.- Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione nella
valutazione della potenzialità lesiva della circostanza,
considerata rilevante ai fini della concorrenza sleale,
dell’invio del file da parte della Baratella al Tognetti,
imputandosi ai giudici di merito di non avere verificato in
concreto l’esistenza e il contenuto del file allegato all’
email inviata e di non avere tenuto conto delle ragioni

del suddetto invio che erano estranee al rapporto
commerciale tra le due società.
Il motivo prospetta una valutazione delle questioni di
fatto in senso difforme da quella operata dai giudici di
merito, senza lo svolgimento di argomentate critiche alla
completezza e logicità delle ragioni della decisione, e si
risolve in un’istanza di una nuova pronuncia sul fatto che
presupporrebbe un riesame complessivo del merito della
causa che in questa sede non è consentito. Esso è quindi
inammissibile.
4.- Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per la
condanna al risarcimento del danno morale che sarebbe stata
6

ancorata ad una condanna penale, non passata in giudicato,
per i reati di cui agli artt. 615-ter e

quater

c.p.

(violazione del domicilio informatico e divulgazione di
segreti informatici) che sarebbero estranei alla
fattispecie di concorrenza sleale di cui è questione in

sede civile, rispetto alla quale sarebbero astrattamente
rilevanti altri capi d’imputazione penale (rivelazione di
segreto professionale ex art. 622 c.p. e frode informatica
ex art. 640 ter c.p.) dai quali gli odierni ricorrenti sono
stati assolti.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha basato la condanna al risarcimento
del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) sia sulla
violazione di un bene di rilevanza costituzionale, qual è
la libertà di iniziativa economica privata (ex art. Cost.),
profilo questo non censurato nel ricorso e, quindi, di per
sé sufficiente a giustificare la condanna, sia sulla
sussistenza di un illecito penale. A quest’ultimo riguardo,
contrariamente a quanto dedotto nel motivo, la
corrispondenza tra il comportamento accertato come
integrativo della concorrenza sleale e l’illecito penale è
dimostrata alla luce del principio, enunciato dalla
giurisprudenza penale di questa Corte, secondo cui integra
la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico protetto (art. 615-ter c.p.) la
condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in
7

essere da soggetto che, pur se abilitato ad accedere al
sistema, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal
complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del
sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, mentre
non assumono rilievo gli scopi e le finalità che hanno

motivato l’accesso al sistema (Cass., sez. un. pen., n.
4694/2011; sez. V pen. n. 24583 /2011). Ed è noto che la
risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’art.
2059 c.c., in relazione all’art. 185 c.p., non richiede che
il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo
sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto
come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l’interesse
tutelato dalla norma penale, sicché la mancanza di una
pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento
all’accertamento, da parte del giudice civile, della
sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. n.
22020/2007, n. 2367/2000).
5.- Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione con
riguardo alla quantificazione, in via equitativa, del danno
non patrimoniale sia per contrasto tra il dispositivo (di
rigetto del gravame) e la motivazione, nella quale la Corte
d’appello prima ha dichiarato di volere ridurre l’ammontare
del danno che era stato determinato dal Tribunale in misura
ritenuta eccessiva (cioè in C 50.000,00 “in via tra loro
solidale”) e poi lo ha rideterminato in “euro 30.000,00 per
ciascuno” (a carico di Baratella e Tognetti), sia per la
8

mancanza di prova di conseguenze lesive di natura non
patrimoniale.
Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società
resistente sono infondate: sia quella concernente la
mancata indicazione del fatto controverso, il quale risulta

con chiarezza dall’esposizione del motivo, sia quella
concernente un asserito difetto di autosufficienza.
Il motivo è infondato nella parte concernente l’asserita
mancanza di conseguenze lesive dell’accertata concorrenza
sleale, trattandosi di danno non patrimoniale da reato in
ordine al quale valgono le considerazioni svolte a
proposito del motivo successivo, ed è fondato nel resto. In
effetti,

la sentenza impugnata contiene un’evidente

antinomia tra il dispositivo di rigetto dell’appello
avverso il capo della sentenza del Tribunale riguardante la
determinazione del danno e la motivazione nella quale la
Corte d’appello ha censurato la quantificazione operata dal
primo giudice in misura (pari a E 50.000,00 in via
solidale) ritenuta eccessiva, rideterminandolo, però, in
una misura sostanzialmente superiore

(pari a “euro

30.000,00 per ciascuno”). Pertanto, la quantificazione del
danno che Tognetti e Baratella sono stati condannati a
risarcire in favore della Insight Technology Solutions è
stata operata in una misura che risulta non comprensibile.
6.- Nel quinto motivo, che denuncia violazione dell’art.
2598 n. 3 c.c., si sostiene che un comportamento

una tantum
9

(come l’invio di un file effettuato dalla Baratella) non
basterebbe ad integrare gli estremi della concorrenza
sleale e a provocare un danno non patrimoniale, mancando
l’idoneità ad arrecare pregiudizio alla società
concorrente.

Il motivo è infondato.
Se è vero che il danno non patrimoniale non può essere
ritenuto

in re ipsa,

nemmeno nel caso in cui_ l’illecito

integri gli estremi di un reato, ma va allegato e provato
da chi lo invoca, tuttavia è pacifico che esso possa essere
dimostrato anche attraverso presunzioni semplici e
valutazioni di tipo probabilistico (Cass. n. 8421/2011),
com’è appunto avvenuto nella fattispecie in esame. I
giudici di merito hanno espresso, al riguardo, una
valutazione adeguata che è stata censurata con
argomentazioni che mirano a una revisione del giudizio di
fatto che è inammissibile in questa sede. La circostanza
che non sia stato ravvisato un danno patrimoniale, ma solo
non patrimoniale, non contraddice ma dimostra la coerenza
di quella valutazione.
7.- Il ricorso della Baratella contiene un sesto motivo che
denuncia vizio di motivazione con riguardo al rigetto della
sua domanda riconvenzionale di danni contro la Insight
Technology Solutions.
Il suddetto motivo è inammissibile, mirando a una revisione
del giudizio di fatto, adeguatamente espresso dai giudici
10

di merito, circa il contenuto inoffensivo della lettera
inviata dalla Corpsoft alla clientela allo scopo di
informarla dell’accaduto.
8.- In conclusione, in accoglimento del quarto motivo dei
ricorsi Baratella e Tognetti, rigettati gli altri, la

accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in
diversa composizione, per la quantificazione del danno non
patrimoniale e per la liquidazione delle spese di questo
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del quarto motivo dei ricorsi
Baratella e Tognetti, rigettati gli altri motivi, cassa la
sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con
rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di
cassazione.
Roma, 30 aprile 2015.
Il con . rel.

7,. 44,,ftir

sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA