Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13085 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26858/2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA

20, presso lo studio dell’avvocato MARIO RANUCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA LAURA PASSANANTE giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 429/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 27/03/2014, depositato il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 6.2.2012 B.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala con sentenza del 21.1.1993, adiva la Corte d’appello di Caltanissetta per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole della procedura fallimentare, chiusa il 26.4.2013.

Resisteva il Ministero.

Con decreto del 28.3.2014 la Corte d’appello accoglieva la domanda, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di 3.500,00 Euro. Regolava le spese come da soccombenza, dimezzandole ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 9.

Detta Corte stimava la durata ragionevole della procedura in sette anni. Quindi, in considerazione del fatto che la parte più consistente del compendio immobiliare acquisito alla procedura concorsuale era stata oggetto di un’esecuzione individuale già pendente alla data della dichiarazione del fallimento, esecuzione in cui il curatore era intervenuto ai sensi della L. Fall., art. 107 (testo previgente) e la cui durata non era imputabile agli organi del fallimento, aggiungeva alla predetta durata ragionevole un ulteriore lasso di cinque anni. Pertanto, calcolata nella differenza di sette anni la durata eccedente il limite di ragionevolezza, liquidava in favore della ricorrente la somma anzi detta, ottenuta in applicazione di un moltiplicatore annuo di Euro 500,00.

Per la cassazione di tale decreto ricorre B.A., in base a due motivi.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, artt. 6, 8 e 13 CEDU, artt. 2056 e 1226 c.c. e il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte d’appello, si afferma, ha erroneamente determinato in dodici anni la durata ragionevole della procedura fallimentare presupposta, in contrasto con la giurisprudenza nazionale e della Corte EDU; ed ha immotivatamente determinato l’indennizzo in Euro 500,00 ad anno, invece che in Euro 750,00 per i primi tre anni e in Euro 1.000,00 per ogni anno successivo, come da costante indirizzo di questa Corte.

2. – Il secondo mezzo d’annullamento deduce la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, artt. 92 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 24 Cost., D.M. n. 140 del 2012, art. 9 e il vizio di motivazione, per aver erroneamente la Corte distrettuale compensato per metà le spese, nonostante la soccombenza totale del Ministero della Giustizia.

3. – Il primo motivo è fondato.

Infatti, come questa Corte ha già chiarito, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, tenendo conto della sua peculiarità, può essere ritenuta ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso, ipotesi questa ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e, quindi, a loro volta, di durata vincolata alla complessità del caso) e in presenza di pluralità di procedure concorsuali indipendenti (Cass. nn. 9254/12, 8468/12 e 28858/11).

3.1. – Nella specie, la circostanza che il curatore sia subentrato al creditore procedente L. Fall., ex art. 107 (secondo il testo della norma previgente al D.Lgs. n. 5 del 2006) in una procedura esecutiva individuale già pendente, così da attenderne la conclusione, non giustifica un innalzamento della soglia temporale innanzi ricordata.

Il fatto che le due procedure esecutive restino distinte tra loro (anche ai fini dell’equa riparazione: cfr. Cass. n. 23799/06) non significa che fin visto l’esito dell’esecuzione individuale si consideri sospesa quella concorsuale, il cui limite massimo di durata già sconta – per l’appunto – proprio l’eventualità di procedimenti esecutivi o cognitivi connessi, diversamente dovendosi considerare ragionevole una durata minore.

Pertanto, fermo restando che la valutazione globale della complessità del fallimento ben possa essere influenzata da tali procedimenti, non è dato superare, neppure in tal caso, il limite massimo di sette anni di durata, cui la Corte territoriale non si è attenuta.

4. – L’accoglimento della predetta censura, imponendo un rinnovato esame di merito, assorbe l’esame d’ogni altro motivo di doglianza e, per l’effetto espansivo interno della pronuncia di cassazione (art. 336 c.p.c., comma 1, del secondo mezzo di ricorso.

5. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al par. 3, e provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo, assorbito ogni altro profilo di censura, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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