Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13085 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO PLANT GROUP SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22 presso lo

studio dell’avvocato PENTELLA VINCENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RUSSO LUIGI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il resistente l’Avvocato BARBARA TIDORE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 97/05, depositata il 24.1.06 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dal Fallimento della Plant Group s.r.l. nei confronti dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cento, avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti della cartella di pagamento, con la quale le era stato intimato il pagamento di somme dovute a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, oltre agli interessi ed alle relative sanzioni pecuniarie.

2. La CTR riteneva, invero, – disattendendo la censura della società contribuente – non obbligatoria l’indicazione, nella cartella esattoriale, della data in cui il ruolo era stato reso esecutivo, atteso la inapplicabilità, ratione temporis, del disposto del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8 alla fattispecie concreta.

Il giudice di appello reputava, poi, tempestiva la notifica della cartella esattoriale, poichè preceduta – nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – dalla comunicazione alla Plant Group s.r.l. dell’invito alla definizione agevolata della pendenza tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 25, comma 3 quater.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna n. 97/05 ha proposto ricorso il Fallimento della Plant Group s.r.l., articolando tre motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il Fallimento della Plant Group s.r.l. deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8, comma 1, lett. b.

1.1. Rileva, invero, il ricorrente che la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, non recherebbe la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8.

E, in ogni caso, pur a volere tenere conto del fatto che l’indicazione della data di esecutività del ruolo è divenuta obbligatoria solo dall’1.7.01 – in forza della norma suindicata – la cartella esattoriale dovrebbe essere considerata comunque carente di motivazione, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 non essendo stati riportati nell’atto gli elementi individuativi del ruolo, in esso richiamato, tra i quali la data di esecutività del ruolo medesimo, nonchè quella della sua consegna al concessionario.

1.2. La censura è infondata e deve essere disattesa.

1.2.1. Ed invero, osserva, in primis, la Corte che la cartella di pagamento deve contenere anche “l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”, solo con riferimento ai ruoli resi esecutivi a decorrere dall’1.7.01, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8, comma 3.

Ne discende, pertanto, che – poichè nel caso concreto il ruolo è stato formato nell’anno 2000, e reso esecutivo il 15.11.00, com’è del tutto incontroverso tra le parti – la previsione di tale indicazione specifica, nella cartella di pagamento, non si applica al caso di specie.

1.2.2. Ma neppure può considerarsi sussistente il dedotto vizio di motivazione, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7 che impone, qualora nella motivazione di un atto (nella specie, la cartella esattoriale) si faccia riferimento ad un altro atto (nella specie, il ruolo con le relative indicazioni), di allegare quest’ultimo al primo atto, che lo ha richiamato.

Va osservato, infatti, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne i relativi estremi identificativi, non può condurre alla dichiarazione di nullità della cartella, allorquando questa – come nel caso di specie – sia stata regolarmente impugnata dal contribuente. Siffatta impugnazione, infatti, evidenzia – in modo del tutto evidente – la piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione da parte del contribuente, che li ha puntualmente contestati. Sicchè quest’ultimo, laddove continui a sostenere che – nondimeno – la cartella esattoriale è affetta da nullità, è tenuto a provare quale sia stato, in concreto, il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia arrecato al suo diritto di difesa (cfr., in tal senso, Cass.S.U. 11722/10).

1.2.3. Ebbene, nel caso concreto, il Fallimento Plant Group ha impugnato la cartella esattoriale mostrando di essere a perfetta conoscenza della data (indicata nel 15.11.00) in cui l’atto presupposto, ossia il ruolo, è stato reso esecutivo, nonchè della data (indicata nel 25.11.00) in cui tale atto è stato consegnato al concessionario della riscossione.

Il medesimo ha, altresì, compiutamente e diffusamente, dedotto in ordine alla pretesa tardività della notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 9.7.01. Il ricorrente non ha, tuttavia, – a fronte dell’ampia attività difensiva comunque dispiegata – in alcun modo dimostrato, e neppure allegato, il vulnus che il suo diritto di difesa avrebbe, in ipotesi, riportato per effetto delle omesse indicazioni suindicate.

Ne consegue, pertanto, che la censura in esame non può che essere disattesa.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione il Fallimento della Plant Group s.r.l. deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 25 del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, comma 3 quater nonchè la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 111 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 6.

2.1. Secondo il ricorrente, infatti, essendo stato il ruolo consegnato al concessionario per la riscossione il 25.11.00, ed essendo stata la cartella esattoriale notificata al fallimento solo il 9.7.01 (ossia più di sette mesi dopo), tale notifica avrebbe ampiamente superato il termine – dell'”ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” – previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (sulla riscossione delle imposte dirette) , nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta.

Nè potrebbe dubitarsi, ad avviso del Fallimento Plant Group, del fatto che il predetto termine fosse da ritenersi comunque decadenziale, pure in mancanza di espressa previsione in tal senso, attesa la sua funzione di evitare l’indefinita soggezione del contribuente all’azione esecutiva del fisco.

Tale perentorietà del termine sarebbe, d’altro canto, ulteriormente avvalorata, a parere del ricorrente, dalla pronuncia della C. Cost.

n. 280/05, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – nel testo temporalmente applicabile alla fattispecie – proprio nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate – come nel caso concreto – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

2.2. Avrebbe, poi, errato la CTR della Lombardia a ritenere, ad avviso del Fallimento Plant Group, che il suindicato vizio di tardività della notifica della cartella esattoriale sarebbe stato evitato in conseguenza dell’intervenuta, tempestiva, comunicazione alla società dell’invito ad avvalersi del condono di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, comma 3 quater introdotto dalla L. n. 99 del 2000.

E ciò, sia in quanto il summenzionato termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non potrebbe essere interrotto o sospeso, dalla comunicazione al contribuente – medio tempore – del c.d. avviso bonario D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 25, comma 3 quater sia in quanto mancherebbe del tutto la prova, nel caso concreto, dell’effettivo invio e dell’effettiva ricezione di detto avviso da parte del contribuente.

2.3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che le suesposte censure del Fallimento della Plant Group, così come proposte, si palesano destituite del, benchè minimo, fondamento e vanno, pertanto, disattese.

2.3.1. Va rilevato, infatti, che la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nel testo previgente (poi abrogato dalla L. n. 193 del 2001) e sul quale il ricorrente fonda il motivo di ricorso in esame, – a tenore del quale la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata al contribuente “entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” – non può ritenersi più applicabile alla fattispecie concreta, come ha ritenuto un consistente orientamento di questa giurisprudenza di legittimità.

Il D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 1 (convertito, con modificazioni nella L. n. 156 del 2005) – dando seguito alla menzionata pronuncia della C. Cost. n. 280/05 – ha fissato, infatti, dei nuovi termini di decadenza (artt. 5 bis e 5 ter) per la notifica delle cartelle di pagamento, in relazione alle dichiarazioni presentate – come nella specie – entro il 31.12.01. E non può revocarsi in dubbio che la norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, debba trovare applicazione, come tale, sia alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore (come quella in esame), pendenti presso l’ente impositore, sia a quelle (come il caso di specie) ancora sub iudice (cfr., in tal senso, Cass. 1435/06, 16826/06).

Ebbene, non avendo – nel caso concreto – il ricorrente in alcun modo eccepito la decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione, con riferimento ai nuovi termini di decadenza, di cui alla L. n. 156 del 2005, è di chiara evidenza che non può ritenersi in alcun modo sussistente la dedotta nullità della cartella di pagamento, notificata al Fallimento della Plant Group s.n.c. 2.3.2. Ad ogni buon conto, osserva la Corte che tale invalidità dell’atto impugnato nel presente giudizio, non potrebbe comunque ritenersi ricorrente, anche a voler considerare applicabile alla fattispecie concreta il testo previgente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (abrogato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1), a tenore del quale la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata al contribuente “entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”. Ed invero, come ha di recente osservato questa Corte, il termine suindicato, nella versione originaria della norma, attiene esclusivamente al rapporto tra ente impositore ed esattore, e non rileva nei confronti del contribuente, con la conseguenza che la sua violazione non comporta la nullità della procedura esecutiva (Cass. 1836/10).

Ne consegue che – contrariamente a quanto asserito dalla sentenza di appello che, pertanto, sul punto va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. – la nullità eccepita dal ricorrente, per la pretesa tardività della notifica cartella esattoriale, va esclusa per le ragioni che precedono, e non in quanto il vizio suindicato sarebbe stato evitato, in conseguenza dell’intervenuta, tempestiva, comunicazione alla società dell’invito ad avvalersi del condono di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, comma 3 quater introdotto dalla L. n. 99 del 2000.

2.3.3. Va osservato, infatti, al riguardo, che la definizione agevolata delle sanzioni amministrative, prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, comma 3 quater si applica – nei limiti temporali ivi indicati – alle sanzioni conseguenti a controllo formale delle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, e non è, quindi, applicabile alle sanzioni connesse ai controlli effettuati ai fini dell’imposta patrimoniale sull’impresa, istituita dalla L. n. 461 del 1992, art. 1 (che viene in rilievo nel caso concreto). Per cui la cartella di pagamento emessa -come nella specie – per quest’ultima imposta, non deve essere preceduta dall’invito al pagamento, previsto dal medesimo D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, comma 3 quater.

Ne discende, per un verso, che la comunicazione al contribuente di tale invito al condono – contrariamente a quanto affermato dall’impugnata sentenza – a nulla può rilevare, ai fini dell’interruzione del termine per la notifica della cartella esattoriale, cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in materia di imposta sul patrimonio netto delle imprese, essendo un atto in alcun modo correlato alla riscossione di tale tipo di imposta. Per altro verso, poi, la mancata prova da parte dell’amministrazione, dell’effettivo invio e dell’effettivo ricevimento di detto invito da parte del contribuente, non è produttiva di conseguenza alcuna, in termini di invalidità della cartella esattoriale, non essendo detta comunicazione neppure dovuta, in relazione all’imposta patrimoniale sull’impresa.

4. Per tutte le ragioni suesposte, dunque, il ricorso proposto dal Fallimento della Plant Group s.r.l. non può che essere rigettato.

5. Le spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio, seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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