Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13085 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 12/02/2020, dep. 14/05/2021), n.13085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24194-2013 proposto da:

V.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 41/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui era individuato un maggior reddito e quindi una maggiore pretesa fiscale ai fini irpef, iva ed irap nei confronti del contribuente V.D.A..

Il contribuente impugnava il predetto accertamento perché non motivato adeguatamente.

La commissione Tributaria provinciale di Lucca accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito presunto in relazione alla età del ricorrente. Tale sentenza, a seguito dell’appello proposto dal contribuente, era confermata dalla CTR di Firenze (sent. n. 41/13/2013.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente affidandosi ad un unico complesso motivo così sintetizzabile:

1) Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 52, 54, 55, 85 e 109, all’art. 39 comma 1, lett. d, al n. 427 del 1993, art. 62 sexies, e agli artt. 2607 e 2729 c.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa e o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare alla udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Appare opportuno precisare che il contribuente assume da una parte violazione di legge per aver utilizzato presunzioni non gravi e dall’altro difetto di motivazione circa un punto decisivo oggetto di discussione.

Sicuramente non sussiste il difetto di violazione di legge in quanto la sentenza appellata ha dato atto che il reddito era stato individuato sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e cioè bassa redditività dell’attività professionale (e cioè al 19% meno della metà di quella riscontrata nella zona pari al 4o%), le prestazioni effettuate indicate con estrema genericità nei documenti fiscali (il che ostacolava il controllo), l’alta incidenza del personale, rispetto alla incidenza media; redditività negativa del settore protesi generalmente il più remunerativo. In tale quadro probatorio il giudice di appello ha anche evidenziato il comportamento omissivo e poco collaborativo del contribuente nella fase ante accertamento, che non aveva presentato alcun documento. Appare evidente che tale comportamento omissivo di fatto ha impedito o comunque ostacolato la verifica dei redditi prodotti da parte dell’Ufficio, e quindi vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto sull’attendibilità di dette scritture, rendendo “grave” la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e la constatazione delle perdite dal settore protesi in genere il più remunerativo, conseguentemente appare legittimo l’accertamento induttivo emesso su quella base dall’Ufficio del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d). (vedi Cass. n. 19014 del 2005, n. 12262 del 2007). Per quello che qui rileva, per consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa é legittimo quando, pur in presenza di scritture (contabili) formalmente corrette, la contabilità dell’impresa possa considerarsi complessivamente inattendibile, perché configgente con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo dell’anti economicità del comportamento del contribuente. Nel caso nella sentenza impugnata, é stato considerata “irragionevole” sia la percentuale di ricarico applicata dal professionista, e la perdita del settore protesi, che l’alta incidenza del costo del personale, tutte presunzioni che sia valutate singolarmente che nella loro interazione erano in grado di dimostrare l’inattendibilità delle scritture. In tal caso é consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e accertare, anche in via presuntiva, maggiori ricavi determinando il reddito dell’impresa, con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente.

In ordine al riferimento di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativamente all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprende questioni o argomentazioni difensive veicolate attraverso una valutazione diversa dei fatti.

Comunque il giudice ha dato atto che tali valutazioni relativamente ai redditi familiari, non erano in grado di inficiare le presunzioni acclarate e cioè il modesto ricarico, l’alta incidenza del costo del lavoro sul reddito e la perdita del settore protesi. Nel caso, quindi, le doglianze si risolvono in censure motivazionali che non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, avendo solo il potere di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

In definitiva l’omesso esame di un fatto decisivo resta integrato solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ma non anche per eventuali divergenze valutative sulla questione oggetto di lite, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015).

Pertanto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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